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Le istituzioni hanno raggiunto accordo europeo sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.

Il Consiglio e il Parlamento, le principali istituzioni europee, hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla regolamentazione per la protezione delle indicazioni geografiche (IG) per i prodotti artigianali e industriali. Tale regolamentazione, una volta definitivamente approvata, amplierà il campo di applicazione delle indicazioni geografiche, finora prevalentemente utilizzate per prodotti alimentari e bevande, includendo anche i prodotti industriali la cui qualità è strettamente legata all’area di produzione, come il vetro di Murano, il tweed del Donegal, la ceramica di Bolesławiec, il vetro di Boemia, la porcellana di Limoges o la coltelleria di Solingen.

L’attuale quadro normativo dell’Unione Europea prevede disposizioni specifiche per la tutela delle indicazioni geografiche riguardanti vini, bevande alcoliche, prodotti alimentari e altri prodotti agricoli. Tuttavia, al momento non esiste una disciplina a livello di Unione Europea che garantisca una tutela equivalente per le indicazioni geografiche relative ai prodotti artigianali e industriali.

Principali disposizioni dell’accordo europeo sulle indicazioni geografiche

Questo accordo provvisorio richiede l’approvazione e l’adozione formale da entrambe le istituzioni coinvolte. Le principali disposizioni dell’accordo includono:

  • assicurare la conformità alle norme di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli attraverso l’applicazione del concetto di “indicazioni geografiche protette” (IGP);
  • prevedere procedure di controllo e verifica efficienti per la tutela delle indicazioni geografiche, basate su un sistema di autodichiarazione come procedura predefinita, che gli Stati membri rafforzano mediante attività di controllo;
  • estendere la protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali anche per quanto riguarda i nomi di dominio e l’ambiente online; e
  • semplificare le procedure di registrazione delle indicazioni geografiche, soprattutto per le piccole e medie imprese, garantendo al contempo un elevato livello di tutela giuridica.

Finalità e ambito della regolamentazione

La presente regolamentazione mira quindi ad istituire un regime giuridico di protezione delle indicazioni geografiche relative ai prodotti artigianali e industriali nell’ambito dell’Unione Europea.

La mancanza di una tutela uniforme a livello di Unione Europea per le indicazioni geografiche concernenti i prodotti artigianali e industriali presenta rilevanti implicazioni anche nel contesto internazionale. L’adozione della presente proposta di regolamentazione, infatti, consentirà all’Unione Europea di adempiere ai propri obblighi internazionali derivanti dal trattato internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale e di sfruttare pienamente le opportunità che esso offre.

Tuttavia, è importante sottolineare che l’adozione di questa regolamentazione rappresenta solo un primo passo verso la tutela delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali a livello europeo. Sarà necessario garantire l’efficace attuazione di tali disposizioni e monitorarne l’impatto sul settore, al fine di valutare l’effettiva protezione offerta e l’adeguatezza delle misure adottate. Inoltre, sarà importante considerare la necessità di adattare e migliorare ulteriormente il quadro normativo nel futuro, in risposta alle sfide emergenti e alle evoluzioni del mercato.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Prodotti artigianali e industriali inseriti nella proposta di regolamento dell’Unione Europea sulle Indicazioni Geografiche (IG)”.

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