Il Tribunale di Firenze ha emesso una decisione relativa alla riproduzione del David di Michelangelo che riconosce l’esistenza del diritto all’immagine dei beni culturali.
Con un’importante decisione del 20 aprile 2023, il Tribunale di Firenze ha condannato una nota casa editrice al pagamento di 50.000 euro di danni per aver riprodotto sulla propria rivista il corpo del David con la testa di un modello, “svilendo” così l’alto valore simbolico del capolavoro di Michelangelo.Con tale decisione il Tribunale di Firenze ha riconosciuto per la prima volta l’esistenza del diritto all’immagine dei beni culturali come espressione del diritto costituzionale all’identità collettiva dei cittadini, ovvero quale parte integrante dell’identità di un popolo, così limitando l’uso delle immagini di tali beni per scopi di natura commerciale, quale è quello pubblicitario.
La vicenda ha avuto origine a seguito dell’utilizzo non autorizzato del David di Michelangelo sulla copertina di una rivista di una nota casa editrice per scopi pubblicitari. Inoltre, ignorando le condizioni poste dalla Galleria dell’Accademia, la casa editrice aveva riprodotto l’immagine della scultura in una versione modificata, sovrapponendola tramite cartotecnica lenticolare all’immagine di un noto modello. Tale azione da parte della casa editrice ha suscitato l’indignazione della Galleria dell’Accademia, che ha deciso di portare il caso davanti al Tribunale di Firenze, lamentando l’illecito utilizzo dell’immagine del bene culturale.
Ciò, peraltro, era già accaduto nel 2017, quando l’immagine del David era stata utilizzata per scopi commerciali da un’agenzia di viaggi sui propri dépliant, brochure e sito web. La vicenda si era poi conclusa con la famosa ordinanza “antibagarini”, con cui il Tribunale di Firenze ha ordinato all’agenzia di ritirare il materiale pubblicitario e di pubblicare il testo dell’ordinanza su alcuni quotidiani, e ha condannato l’agenzia al pagamento di una penale (ne abbiamo parlato qui).
Con la sentenza del 20 aprile, i giudici di primo grado fiorentini hanno condannato la casa editrice al pagamento di 50.000 euro di danni, di cui 20.000 euro – somma pari al canone per l’uso del bene culturale previsto dal tariffario della Galleria dell’Accademia per la riproduzione del David – a titolo di danno patrimoniale per il mancato pagamento del canone di utilizzo del bene e 30.000 euro a titolo di danno di natura non patrimoniale poiché la casa editrice avrebbe “insidiosamente e maliziosamente accostato l’immagine del David di Michelangelo a quella di un modello, così svilendo, offuscando, mortificando, umiliando l’alto valore simbolico ed identitario dell’opera d’arte ed asservendo la stessa a finalità pubblicitarie e di promozione editoriale”.
La vera novità di questa decisione sta nell’aver riconosciuto il diritto all’immagine dei beni culturali quale espressione dell’identità culturale della nazione e della memoria storica della nazione, da tutelare ai sensi dell’articolo 9 della Costituzione, che recita “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione“. Così facendo, i giudici fiorentini hanno equiparato il diritto all’identità personale – inteso come diritto a non veder alterato e travisato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico e professionale – tutelato dall’articolo 2 della Costituzione, al diritto sancito all’articolo 9 della Costituzione all’identità collettiva dei cittadini “che si riconoscono come appartenenti alla medesima Nazione anche in virtù del patrimonio artistico e culturale che […] è parte costitutiva della memoria della comunità nazionale“.
Tale decisione rappresenta indubbiamente un importante passo avanti nella tutela dell’immagine e dell’identità dei beni culturali.
Sebbene rispetto al caso concreto sia stato adottato un approccio forse eccessivamente restrittivo, la sentenza fiorentina sottolinea la necessità di un utilizzo consapevole e rispettoso delle opere d’arte a fini commerciali, evitando lo svilimento e l’alterazione delle stesse. Inoltre, riconosce il valore simbolico e identitario delle opere d’arte come parte integrante dell’identità collettiva di un popolo.
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