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Il Regolamento UE che stabilisce norme relative a importazione ed esportazione materie prime e prodotti associati alla deforestazione ora è stato pubblicato.

Il 9 giugno 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento UE 2023/1115, che abroga il precedente Regolamento UE 995/2010 e stabilisce le norme relative all’importazione ed esportazione di materie prime e prodotti associati alla deforestazione all’interno dell’Unione Europea.

Lo scopo principale del Regolamento è quello di ridurre al minimo il contributo delle nazioni europee alla deforestazione e al degrado forestale nel mondo, nonché di diminuire l’impatto dei Paesi dell’Unione sulle emissioni di gas serra e sulla perdita della biodiversità globale.

Il Regolamento stabilisce che le seguenti materie prime: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno, non possano essere immesse sul mercato dell’Unione o esportate se non rispettano i seguenti requisiti:

a) Devono provenire da fonti a deforestazione zero;

b) Devono essere prodotti nel rispetto della legislazione vigente nel paese di produzione;

c) Devono essere oggetto di una dichiarazione di due diligence.

Qualora i prodotti non siano conformi a tali requisiti, ovvero se non è possibile valutare adeguatamente i rischi di deforestazione, degrado forestale o illegalità, gli operatori coinvolti devono astenersi dalla commercializzazione dei prodotti.

Per conformarsi al Regolamento, gli operatori devono raccogliere prove sotto forma di informazioni, documenti e dati verificabili che dimostrino che i prodotti soddisfano i requisiti stabiliti. Tali informazioni dovrebbero includere soprattutto la tipologia e la quantità di prodotto, il paese di produzione e le entità dei fornitori e dei clienti.

Le disposizioni più importanti del Regolamento, inclusi gli obblighi di due diligence menzionati, diventeranno applicabili il 30 dicembre 2024, ossia 18 mesi dopo l’entrata in vigore del Regolamento (prevista per la fine di giugno 2023, venti giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

Al fine di agevolare le microimprese e le piccole imprese, il Legislatore Europeo ha stabilito che tali disposizioni diventeranno obbligatorie nei loro confronti a partire dal 30 giugno 2025, ad eccezione del legno e dei prodotti derivati da esso elencati nell’allegato del Regolamento UE n. 995/2010.

È importante notare che il Regolamento non si applica ai prodotti che sono stati fabbricati prima della sua entrata in vigore (29 giugno 2023).

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione del Regolamento, sono tenuti a rispettare gli obblighi di legge due categorie di entità:

a) Gli operatori con sede nell’UE, definiti come “la persona fisica o giuridica che nel corso di un’attività commerciale immette prodotti interessati sul mercato o li esporta “;

b) I commercianti con sede nell’UE, definiti come “la persona nella catena di approviggionamento, diversa dall’operatore che nel corso di un’attività commerciale mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato”.

Nel caso in cui una persona fisica o giuridica sia stabilita in un Paese terzo, gli obblighi previsti dal Regolamento si applicano all’importatore con sede nell’UE.

L’obbligo di conformità, l’implementazione di due diligence e la promozione di pratiche a deforestazione zero evidenziano l’impegno dell’Unione Europea a incoraggiare un approccio responsabile ed etico nel commercio internazionale. Inoltre, il sostegno alle microimprese e alle piccole imprese nel rispettare tali disposizioni dimostra la volontà di promuovere un cambiamento graduale ma significativo verso modelli di produzione e consumo sostenibili.

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