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Nella serata di martedì 18 luglio 2023, con il voto finale della Camera dei Deputati, è stato approvato definitivamente il disegno di legge che riforma il Codice della Proprietà Industriale.

Questa riforma, che rientra tra gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR“) e che entrerà in vigore dopo la pubblicazione del relativo disegno di legge in Gazzetta Ufficiale, è stata elaborata e curata dalla Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi (“UIBM“), nel perseguimento di due scopi fondamentali:

1) il rafforzamento della competitività del sistema Paese e la protezione della proprietà industriale;

2) la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione delle procedure.

Come è possibile leggere dal comunicato pubblicato dal MIMIT, si tratta di uno strumento che mira ad agevolare l’accesso al sistema della proprietà industriale.

Di seguito le principali novità:

  • la più rilevante riguarda la riforma dell’articolo 65 del Codice della Proprietà Industriale, relativo alla titolarità delle invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (“IRCCS“). L’attuale formulazione dell’articolo 65 attribuisce al ricercatore, sia pure con alcuni correttivi, i diritti derivanti dall’invenzione (c.d. professor privilege). Al contrario, il nuovo testo della norma prevede che “i diritti nascenti dall’invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell’inventore, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore“. Solamente in caso di inerzia o mancato interesse da parte della struttura di appartenenza, l’inventore potrà procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto;
  • introduzione dell’articolo 34-bis del Codice della Proprietà Industriale, che prevede la possibilità di ottenere una protezione ad hoc per i disegni e i modelli presentati nell’ambito di fiere, nazionali ed internazionali;
  • l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 129 del Codice della Proprietà Industriale, che ora consente la possibilità di sequestrare prodotti contraffatti esposti nelle fiere;
  • la possibilità di pagare i diritti di deposito non solo contestualmente al deposito della domanda, ma anche successivamente, entro un mese. Tale pratica è attualmente prevista da molti Paesi europei, dall’Ufficio europeo dei brevetti (“EPO“) e dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (“WIPO“), mantenendo in ogni caso ferma la data di presentazione;
  • il rafforzamento del sistema dei presidi a tutela delle indicazioni geografiche, patrimonio di fondamentale importanza per l’Italia, con l’ampliamento delle ipotesi in cui è possibile attivare il procedimento di opposizione contro marchi imitativi delle DOP, intervenendo – rispettivamente – sugli articoli 14 e 177 del Codice della Proprietà Industriale.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo: Modifica del Codice della Proprietà Industriale: novità sui brevetti.

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