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Durante la seduta del 26 luglio 2023, il Consiglio dell’autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), ha approvato le modifiche al Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 per contrastare la illecita diffusione online di contenuti sportivi in diretta.

Tale presa di posizione da parte di AGCOM fa seguito all’approvazione definitiva della legge 14 luglio 2023, n. 93, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica, entrata in vigore l’8 agosto 2023. Tale legge, volta a contrastare l’illecita diffusione o trasmissione online, nonché la fruizione illegale, di contenuti protetti dal diritto d’autore e dai diritti connessi, interviene direttamente sulla legge 22 aprile 1941, n. 633 (la legge sul diritto d’autore), allo scopo di contrastare la pirateria audiovisiva. Inoltre, essa attribuisce all’AGCOM nuovi poteri al fine di contrastare il fenomeno della illecita diffusione in diretta di contenuti tutelati dal diritto d’autore.

In particolare, ai sensi dell’articolo 1 della nuova legge n. 93/2023, rubricato “Principi”, la Repubblica è chiamata i) a riconoscere, tutelare e promuovere la proprietà intellettuale in tutte le sue forme; ii) a tutelare il diritto d’autore e i diritti connessi; iii) ad assicurare e sostenere imprese, autori, artisti e creatori con adeguate forme di sostegno; iv) a prevedere adeguate forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete allo scopo di efficientare le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d’autore, nonché a promuovere campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico valore della proprietà intellettuale; v) a salvaguardare i diritti alla segretezza delle comunicazione; e vi) a garantire l’attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.

I successivi articoli della nuova legge contro la pirateria online attribuiscono ad AGCOM specifici poteri di intervento al fine di perseguire le finalità e rispettare i principi di cui all’articolo 1, prevedendo inoltre la modifica di alcuni articoli della legge sul diritto d’autore e del codice penale.

In particolare, al fine di disabilitare l’accesso a contenuti diffusi abusivamente online, l’articolo 2 della nuova legge attribuisce ad AGCOM il potere di emanare le c.d. “ingiunzioni dinamiche. Ovvero, si prevede che, con proprio provvedimento, AGCOM ha il potere di ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l’accesso a contenuti diffusi illecitamente consentendogli di bloccare la risoluzione DNS dei nomi di dominio nonché l’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite. Con il medesimo provvedimento, AGCOM può inoltre ordinare il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, ove tecnicamente possibile, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (ovvero il c.d. top level domain), che consenta l’accesso ai medesimi contenuti illecitamente diffusi o a contenuti della medesima natura.

Il comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 93/2023 attribuisce ad AGCOM speciali poteri nei casi di gravità e urgenza in cui la diffusione abusiva riguardi contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi o altre opere dell’ingegno assimilabili, eventi sportivi nonché eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico. In tali casi, su richiesta del titolare o licenziatario del diritto o dall’associazione di gestione collettiva o di categoria, con procedimento abbreviato senza contraddittorio, AGCOM può adottare un provvedimento cautelare con cui ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l’accesso ai contenuti diffusi abusivamente online mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP. In tali casi di gravità e urgenza, il provvedimento viene adottato ed eseguito prima dell’inizio della prima trasmissione o, al più tardi, durante la medesima.

I soggetti legittimati potranno presentare all’AGCOM la richiesta di immediato blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e dell’instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP, anche congiuntamente. Per presentare la richiesta di blocco, tali soggetti saranno tenuti ad allegare la documentazione necessaria, tra cui l’elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali sono resi disponibili i contenuti diffusi illecitamente online. AGCOM sarà pertanto tenuta a comunicare ai soggetti destinatari del provvedimento di provvedere alla tempestiva rimozione o disabilitazione di tali contenuti, entro il termine massimo di 30 minuti dalla comunicazione.

AGCOM è tenuta a notificare immediatamente tali provvedimenti di disabilitazione ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell’informazione coinvolti nell’accessibilità del sito web o dei servizi illegali, alla European Union Internet Referral Unit dell’Europol, e al soggetto che ha richiesto l’adozione del provvedimento. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell’informazione destinatari del provvedimento dovranno dargli esecuzione entro 30 minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell’elenco e, in ogni caso, adottando tutte le misure tecnologiche e organizzative  necessarie al fine di per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente online.

Nell’eventualità che i destinatari del provvedimento non ottemperino prontamente agli obblighi di esecuzione dei provvedimenti di disabilitazione, l’articolo 5 della nuova legge prevede l’irrogazione da parte di AGCOM delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 1, comma 31, della legge n. 249/1997, ovvero da €10.000 fino al 2% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione.

Con la nuova legge è stata aggiunta la lettera h-bis all’articolo 171-ter comma 1 della legge sul diritto d’autore, con cui si prevede che chiunque abusivamente esegua la fissazione su supporto digitale, audio, video o audio-video, in tutto o in parte, di un’opera cinematografica, audiovisiva o editoriale, ovvero effettui la riproduzione, l’esecuzione e la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da 2.582 a 15.493 euro. È stata inoltre estesa la sanzione amministrativa di cui all’articolo 174-ter comma 1 a chiunque metta a disposizione opere o materiali protetti, oppure acquisti o noleggi supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche.

Con delibera del 26 luglio, AGCOM ha già adeguato il proprio Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica alle disposizioni della nuova legge n. 93/2023. La delibera entrerà in vigore al momento della definizione dei requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP attraverso la piattaforma tecnologica unica da parte del tavolo tecnico e comunque non oltre il 1° gennaio 2024.

In particolare, l’articolo 9-bis del Regolamento prevede ora che con istanza motivata i soggetti legittimati possono richiedere ad AGCOM di ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi di mere conduit operanti nel territorio italiano di porre fine alla violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi riguardanti opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate. L’ordine cautelare verrà emanato da AGCOM qualora la violazione risulti manifesta. Tale ordine cautelare deve essere adottato da AGCOM entro 3 giorni dalla ricezione dell’istanza, e dovrà essere eseguito dai destinatari del provvedimento entro il termine stabilito dall’Autorità, e comunque non oltre le 24 ore dalla notifica dello stesso.

Viene inoltre precisato che i soggetti legittimati possono altresì richiedere che, a seguito dell’adozione dell’ordine cautelare, i destinatari del provvedimento procedano, attraverso segnalazioni successive, al blocco di ogni altro futuro nome di dominio e sottodominio, o indirizzo IP, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione, riconducibili ai medesimi contenuti e tramite i quali avvengono le violazioni. A seguito dell’adozione dell’ordine cautelare, il soggetto legittimato potrà comunicare ad AGCOM i siti internet/indirizzi telematici su cui sono disponibili le opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate in violazione dei diritti d’autore o connessi. Sarà compito dell’Autorità verificare la conformità e la completezza delle segnalazioni pervenute e comunicare le stesse ai destinatari del provvedimento cautelare che immediatamente – e comunque non oltre 30 minuti dalla ricezione – sono tenuti a disabilitare l’accesso ai siti internet/indirizzi telematici segnalati, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo le modalità indicate da AGCOM.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Secondo la Corte europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) il rifiuto di uno Stato di tutelare il diritto d’autore integra una violazione dei diritti umani”.

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