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L’intreccio tra diritti morali d’autore e censura musicale costituisce un aspetto cruciale nel panorama culturale e legale dell’industria musicale. In questo contesto, il Festival di Sanremo, sin dalla sua prima edizione, ha rappresentato un sensibile termometro sociale alimentando dibattiti sulla libertà artistica, la delicatezza delle tematiche trattate attraverso la musica, e la censura musicale.

Con la rubrica “Musica Legalissima” le professioniste e i professionisti del Dipartimento Intellectual Property and Technology di DLA Piper vi accompagnano durante il Festival di Sanremo 2024, esplorando le tendenze e i fenomeni più recenti del mondo della musica.

  1. Il regolamento di Sanremo e la censura

Anche quest’anno la kermesse sanremese si è aperta con qualche polemica sull’opportunità della partecipazione di alcuni cantanti al Festival. In particolare, è stata criticata la partecipazione del trio rap milanese La Sad, per i testi violenti e sessisti del loro repertorio. In questo caso la polemica è durata poco (almeno per ora), ma fa intravedere uno dei grossi temi che emergono anno dopo anno nel corso del Festival, ossia il complesso ma necessario bilanciamento tra libertà di espressione degli artisti e accettabilità sociale, politica o religiosa di performance che vanno in onda in prima serata.

Questo delicato rapporto si è non di rado risolto in piccole o grandi storie di censura, verso artisti a lungo banditi (come Umberto Bindi), o addirittura al ritiro di alcune esibizioni. Tra alcune delle più note, il cambio del titolo e di parecchi versi di 4 marzo 1943 di Lucio Dalla, il caldo invito a Vasco Rossi per eliminare un verso contenente un esplicito riferimento alla droga nel brano Vado al massimo e l’eliminazione del riferimento a Forza Italia ne In soliti accordi di Enzo Jannacci e Paolo Rossi. Più recentemente, al Festival di Sanremo del 2019, Achille Lauro ha dovuto eliminare il riferimento ad un noto brand di moda nel brano Rolls Royce, non essendo consentita alcuna pubblicità.

Anche il regolamento di Sanremo 2024 impone gli artisti una serie di regole, tra cui:

  • attenersi alla normativa in materia di tutela dei minori, pubblicità, diretta e indiretta, comunicazioni commerciali e product placement, divieto di discriminazioni, di incitamento alla violenza e all’odio, tutela delle minoranze, onorabilità delle persone, diritto alla riservatezza dei dati personali, pluralismo, proprietà intellettuale, diritto d’autore e diritti connessi, nonché alle previsioni del Codice Etico Rai;
  • astenersi dall’ assumere atteggiamenti e movenze o usare abbigliamenti e acconciature in contrasto con la linea editoriale della Rai, ovvero pronunciare parole o frasi “in codice” in violazione di norme di legge o di diritti anche di terzi;
  • astenersi dal pronunciare frasi, compiere gesti, utilizzare oggetti o indossare capi di vestiario aventi riferimenti, anche indirettamente, pubblicitari o promozionali;
  • nel caso di concomitanza con consultazioni elettorali politiche, amministrative, europee o referendarie, astenersi da qualsiasi affermazione, dichiarazione o comportamento che possa, direttamente o indirettamente, influenzare o orientare il voto degli elettori, fornire indicazioni di voto o manifestare preferenza di voto e dovranno astenersi, inoltre, dal formulare qualsiasi riferimento alle menzionate elezioni e/o campagne referendarie.
  • astenersi dal fare dichiarazioni in contrasto con le disposizioni del Codice Etico Rai e impegnarsi a concordare i propri interventi con l’Ufficio Stampa Rai.

Insomma, per essere ammessi al Festival, autori e artisti sono tenuti a conformarsi ad una serie di vincoli, sul palco e fuori.

  1. Diritti morali d’autore: i terzi possono rimaneggiare l’opera artistica?

Oltre al bilanciamento della libertà di espressione con gli altri interessi ritenuti meritevoli di tutela dalla Costituzione, è interessante osservare il fenomeno della censura musicale anche rispetto ai diritti morali d’autore.

L’art. 20 L.d.a. conferisce, infatti, all’autore il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, e ad ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. In ipotesi, quindi, ove le modifiche non siano state accettate dall’autore del brano e non trovino giustificazione in un corretto bilanciamento di interessi meritevoli di tutela, l’autore potrebbe lamentare una violazione del proprio diritto all’integrità dell’opera.

Al fine di dare concretezza alla formula dell’art. 20 L.d.a. si è a lungo discusso, e si discute tuttora, in giurisprudenza, sul significato da attribuire ai termini “onore” e “reputazione”.

  • Il significato di “pregiudizio all’onore e reputazione”: la prima tesi

In proposito, una prima tesi li interpreta come un’endiadi che comprende l’insieme dei valori (morali, civili, letterari e artistici) espressi nell’opera e che, pertanto, una lesione vi sia quando la modificazione o la scorretta comunicazione dell’opera possano indurre il pubblico a formarsi un giudizio sulla personalità dell’autore sensibilmente diverso che deriverebbe dalla corretta conoscenza dell’opera.

Questa prima tesi è stata fatta propria anche dalla Corte di Cassazione secondo cui, ad esempio, l’utilizzo di un’opera musicale quale colonna sonora di un filmato pubblicitario non comporta necessariamente la lesione del diritto morale dell’autore dell’opera. Di conseguenza, secondo questa tesi, la ricorrenza di un danno per lo svilimento dell’opera andrebbe verificato in concreto, caso per caso.

Similmente, anche in tema di modifiche dell’opera cinematografica, la Cassazione ha ribadito il medesimo principio, in forza del quale il danno all’onore dell’autore e all’ integrità dell’opera non può ricostruirsi in astratto, ma deve essere verificato in concreto di volta in volta, a seconda degli elementi modificati o tagliati e del loro impatto sul significato dell’opera.

Ad esempio, con sentenza del 4 settembre 2013, n. 20227, la Corte ha ritenuto incensurabile la pronuncia della Corte di Appello di Milano che aveva confermato il rigetto di una azione inibitoria proposta da un regista, relativa alla messa in onda di un film in un formato diverso dall’originale. In particolare, l’auotre lamentava di aver realizzato l’opera in due puntate di circa cento minuti ciascuna, mentre la stessa era stata trasmessa dall’emittente televisiva in una sola puntata di circa centoventi minuti. Secondo il ricorrente, tali modifiche avevano comportato la rimozione di scene fondamentali per la compiutezza e comprensibilità dell’opera anche nel suo significato “sociale”.

Sul punto, la Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente “rilevato, dopo aver visionato il film, che i pur consistenti tagli all’opera filmica ne avevano accelerato la cadenza narrativa lasciando peraltro inalterata la struttura sequenziale del racconto e la sua coerenza nonchè il messaggio sociale che lo stesso intendeva proporre. Da ciò ha conclusivamente desunto che il film non aveva subito apprezzabili modificazioni qualitative che potessero pregiudicare la reputazione artistica del ricorrente”.

  • Il significato di “pregiudizio all’onore e reputazione”: la seconda tesi

Una seconda tesi sostenuta da una parte della giurisprudenza romana riserva una spazio maggiore alla sensibilità dell’autore, ritenendo in particolare che onore è “il sentimento personale dell’autore della propria capacità creativa in rapporto ad un’opera” e reputazione è invece “il giudizio che altri danno del valore dell’autore attraverso la valutazione dell’opera”. Secondo questa tesi, vi sarebbe violazione dell’art 20 L.d.a. anche nel caso di modifiche dell’opera lesive solo dell’onore dell’autore e non anche della sua reputazione artistica.

In altri termini, ci potrebbe essere una violazione dei diritti morali anche quando l’opera rimaneggiata mantiene una sua coerenza e compiutezza e le modifiche non ne alterano il significato.

Quale che sia la tesi che si vuole adottare, è evidente che un’eventuale azione in giudizio finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni morali presuppone che l’autore non abbia conosciuto e accettato le predette modifiche della propria opera. Del resto, l’art. 22 L.d.a. prevede che, ferma restando la non alienabilità dei diritti morali, “l’autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l’esecuzione o per chiederne la soppressione“.

La norma riguarda solo il diritto di opposi alle modifiche che ledono l’integrità dell’opera, non anche il diritto di rivendicare la paternità. Nel commentare tale norma, parte della dottrina sostiene che l’art. 22, di fatto, prevede una forma di cessione del diritto, simile a quanto accade nella disciplina dei diritti patrimoniali. Questa tesi, tuttavia, non è condivisa da tutti e vi è chi sostiene che l’autore, anche una volta accettate determinate modifiche, sia comunque libero di pentirsi e imporne l’eliminazione (se possibile) o il ritiro dell’opera dal commercio.

  1. Conclusioni

In conclusione, si può ipotizzare che i brani portati dagli artisti a Sanremo siano realizzati proprio con l’intento di presentarli al Festival e dunque tenendo conto, sin dal principio, dei vari limiti imposti dal Regolamento. Di conseguenza, in questi casi deve essere eslcuso qualsiasi pregiudizio all’onore e reputazione e il testo finale sarà semplicemente frutto della volontà di parteciparvi, o comunque di una scelta strategica o commerciale.

In ogni caso, anche ove così non fosse e la modifica fosse richiesta dall’apposita commissione sanremese, è molto probabile che l’autore si presti a modificare il brano come richiesto, rinunciando quindi ex art. 22 L.d.a. ad agire per contestare tali modifiche, posto che – salvo casi di aperta critica o provocazione – l’obiettivo finale è sempre la maggior diffusione dell’opera.

In altri termini, quindi, se sulla carta le modifiche richieste potrebbero integrare violazioni dei diritti morali d’autore, di norma ciò non accade. Naturalmente, l’autore e l’artista (che non sempre coincidono) potranno accettare la modifica solo ai fini della partecipazione al Festival, pubblicando successivamente la canzone con il testo originario, come fatto ad esempio da Achille Lauro con Rolls Royce.

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