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La sincronizzazione di canzoni nelle colonne sonore dei film ha contribuito a portare alla ribalta brani anche datati che riacquistano notorietà e, inaspettatamente, scalano le classifiche.

Con la rubrica “Musica Legalissima” le professioniste e i professionisti del Dipartimento Intellectual Property and Technology di DLA Piper vi accompagnano durante il Festival di Sanremo 2024, esplorando le tendenze e i fenomeni più recenti del mondo della musica.

Negli ultimi anni si è assistito al ritorno alla ribalta di molte canzoni datate, che sono hanno riacquistato notorietà grazie al loro uso in serie tv o film. È il caso del remix di “A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà, realizzato dal DJ Bob Sinclar, che è stato ospite due sere fa al Festival di Sanremo, utilizzato come colonna sonora dell’iconica opening scene del film “La Grande Bellezza” di Paolo Sorrentino. Un altro celebre esempio è la hit degli anni ’80, “Running up that Hill” di Kate Bush, che ha ottenuto un successo di ascolti grazie all’inserimento nella quarta stagione di “Stranger Things“. Più recentemente, “Murder on the Dancefloor” di Sophie Ellis-Bextor, è tornata in cima alle classifiche internazionali, dopo ben 20 anni dalla sua prima pubblicazione, poiché è stata scelta dalla regista Emerald Fennell come colonna sonora del tanto chiacchierato film “Saltburn”.

Tutti questi brani sono stati sincronizzati come colonne sonore delle opere cinematografiche in cui sono state utilizzati. La sincronizzazione è l’utilizzo di canzoni, ossia opere musicali, in abbinamento con sequenze di immagini fisse o in movimento, quali film o, più in generale, prodotti audiovisivi, compresi telefilm, spot pubblicitari o promozionali. L’attività di sincronizzazione è una forma di utilizzazione e sfruttamento dell’opera musicale e, pertanto, può essere effettuata solamente con il consenso dei titolari dei diritti sulla stessa. Infatti, nel caso in cui un brano venga utilizzato in un film senza autorizzazione, si configura un vero e proprio illecito per la violazione dei diritti esclusivi, riconosciuti dalla legge sul diritto d’autore n. 633/1941 (“LdA”), che sono coinvolti in questa forma di utilizzazione del brano, in particolare quelli dell’autore e del produttore fonografico.

La sincronizzazione: un complesso intreccio di diritti

La sincronizzazione è caratterizzata una peculiare specificità ed è spesso difficile da inquadrare in una fattispecie normativa. Quando un brano è sincronizzato in un film, si ha una registrazione e riproduzione dell’opera musicale, che sono facoltà riservate all’autore dagli artt. 13 e 61 LdA. Tuttavia, la riproduzione coinvolta nella sincronizzazione è realizzata per esigenze tecniche: l’opera viene fissata su un supporto o mezzo audiovisivo, idoneo a riprodurre i suoni e le immagini, ma l’aspetto più rilevante è quello dell’abbinamento della musica con le immagini, che porta all’adattamento e alla modifica del brano. Quando una canzone viene sincronizzata interviene anche il diritto di adattamento e di elaborazione, riconosciuti come diritti esclusivi all’autore dagli art. 18 e 61 LdA, dal momento che può esserci una modificazione, trasformazione e adattamento dell’opera musicale per realizzare l’inserimento nel prodotto audiovisivo.

Pertanto, per procedere alla sincronizzazione di canzoni in un film o in una serie tv è richiesto un espresso consenso dell’autore, che non è ricompreso nella semplice autorizzazione alla riproduzione, dal momento che l’opera è oggetto di una vera e propria manipolazione a scopo riproduttivo, in quanto viene inserita in un prodotto diverso, quale appunto una pellicola cinematografica.

Inoltre, come anche sancito dalla giurisprudenza, da ultimo dalla sentenza n. 29811/2017 della Corte di Cassazione, l’autore di un’opera musicale ha il diritto esclusivo di sfruttare economicamente l’opera in ogni forma e modo, anche derivato, inclusa la riproduzione (art. 13 LdA).  La giurisprudenza ha riconosciuto il diritto alla sincronizzazione come parte di tale diritto esclusivo dell’autore dell’opera musicale, in quanto si ha una utilizzazione economica dell’opera, ai sensi dell’art. 12 LdA.

Infatti, con la sincronizzazione viene creata una forte connessione tra le canzoni e le scene del film, che impatta in modo significativo sullo sfruttamento dell’opera musicale, soprattutto quando i brani sono utilizzati in opere cinematografiche che avranno un grande successo. Se la scelta musicale ha il pregio di valorizzare il prodotto audiovisivo, l’abbinamento della musica con le riprese permette al pubblico del film, della serie tv o anche solo di uno spot pubblicitario di conoscere la canzone scelta come colonna sonora. Allo stesso modo, una sincronizzazione “sbagliata” potrebbe avere un risvolto negativo sul successo della canzone. Pertanto, rientra nelle prerogative dell’autore la facoltà di poter autorizzare o meno la sincronizzazione delle proprie canzoni nei film o nelle serie tv, per potersi assicurare le migliori prospettive di sfruttamento della canzone.

La sincronizzazione è, quindi, una forma di sfruttamento dell’opera che riguarda una fase diversa di utilizzazione della canzone: la riproduzione riguarda la realizzazione di copie per la distribuzione commerciale del brano, mentre la sincronizzazione riguarda la diffusione della canzone tramite cinema o televisione, che può precedere o seguire la distribuzione commerciale della stessa, a seconda della realizzazione dell’opera musica esclusivamente come colonna sonora o l’inserimento in una prodotto cinematografico realizzato successivamente.

Nell’ambito della sincronizzazione è coinvolto, e può essere compromesso, il diritto morale dell’autore del brano musicale, dal momento che l’opera musicale, quale espressione della personalità dell’autore, viene collegato a riprese ed immagini che potrebbero pregiudicare la personalità dell’autore, svilire e alterare il significato dell’opera stessa (Tribunale di Roma, sentenza del 28 ottobre 2015). Il brano può anche essere modificato e adattato per inserirlo nell’opera visiva, che quindi potrebbe causare un contrasto con il significato o il senso dell’opera musicale. Diviene, quindi, indispensabile il consenso dell’autore all’abbinamento dell’opera con le immagini.

Il diritto alla sincronizzazione del produttore musicale

Quando un brano viene sincronizzato con un’opera audiovisiva, viene anche utilizzato il relativo fonogramma, il cui uso deve essere autorizzato dal produttore fonografico, titolare dei diritti di sfruttamento economico. La natura di tale diritto è dibattuta in giurisprudenza: un orientamento propende per il riconoscimento al produttore un mero diritto a percepire un compenso per l’utilizzo dei brani sincronizzati, ai sensi dell’art. 73 LdA: i fonogrammi potrebbero essere, infatti, utilizzati liberamente da chiunque, come forma di utilizzazione pubblica, purché sia pagata una somma al produttore. Un’altra parte della giurisprudenza, che è stata confermata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29811/2017, sostiene che deve essere riconosciuto un diritto esclusivo al produttore, ai sensi dell’art. 72 LdA, che quindi ha diritto di autorizzazione la sincronizzazione. In questa sentenza, la Corte di Cassazione ha, infatti, sancito che 29 opere musicali di una nota etichetta discografica erano state utilizzate in uno sceneggiato a puntate senza le necessarie autorizzazioni degli autori e del produttore fonografico.

Tale posizione era già stata assunta dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 12993/1999, che ha sancito che la sincronizzazione senza autorizzazione di un fonogramma in un filmato televisivo dà origine ad un’obbligazione risarcitoria e non al riconoscimento di un corrispettivo per la diffusione del fonogramma stesso, come, invece, stabilito dall’art. 73 LdA. Tale utilizzazione viola, infatti, il diritto esclusivo del produttore del fonografico di riprodurre con qualsiasi processo di duplicazione detto disco o apparecchio di sua produzione e di distribuirlo, così come stabilito dall’art. 72 LdA. Nel caso di specie è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del titolare esclusivo in Italia dei diritti di sfruttamento economico della canzone “Yesterday”, che era stata utilizzata come colonna sonora di una reclame per le reti televisive convenute, trasmessa più volte nell’ambito della programmazione giornaliera delle stesse.

La scalata delle classifiche grazie alle colonne sonore dei film

La sincronizzazione rappresenta, quindi, una delle forme più incisive e rilevanti di sfruttamento di un’opera musicale: l’inserimento in un film di una canzone, anche poco conosciuta o non più “di moda”, può determinarne un ritorno sulle scene, realizzando ascolti da record e significativi profitti.

Mentre le hit del passato rivivono sul grande schermo e scalano le classifiche, la gestione dei diritti sui brani musicali acquista, quindi, una nuova dimensione per i titolari, che intendono assicurarsi le migliori prospettive di sfruttamento e monetizzazione delle loro canzoni.

Infatti, concedendo il diritto di sincronizzazione può essere riconosciuta la facoltà di riprodurre le canzoni selezionate in film o nei prodotti audiovisivi, autorizzando a duplicare, pubblicare, diffondere, commercializzare e distribuire il film o l’opera che contiene i brani, utilizzare le opere musicali anche per trailer e nella colonna sonora della pellicola. Per questo motivo, gli autori e produttori musicali spesso si riservano di gestire individualmente i diritti per l’utilizzazione dei propri brani in ambito cinematografico, escludendoli dalla gestione di SIAE e di altre collecting societies.

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