Nella sentenza n. 36106/2023 la Corte di Cassazione ha stabilito che l’esposizione senza consenso dell’immagine di un calciatore in una mostra allestita presso lo Stadio San Siro, che aveva raccolto i cimeli di due squadre di calcio, è legittima, in quanto il ritratto è utilizzato per finalità celebrativa. Secondo la Corte di legittimità, questo utilizzo rientra nell’eccezione prevista dall’art. 97 della Legge n. 633/1941 (“l.d.a.”), che permette l’uso dell’immagine di una persona senza consenso, purché sia per scopi scientifici, didattici o culturali.
La controversia è nata a seguito dell’organizzazione da parte della società che gestisce lo San Siro di una mostra in cui sono stati raccolti cimeli, ritratti e divise dei protagonisti più famosi della storia delle squadre Inter e Milan. Tra questi sono stati esposti l’immagine, un busto, una maglietta ed altri oggetti dello sportivo che ha portato la questione all’attenzione del Tribunale di Milano, sostenendo di non aver prestato il consenso all’uso del suo ritratto.
La sentenza del giudice di prime cure ha inizialmente accolto la domanda di inibitoria e risarcimento del calciatore. Tuttavia, la decisione è stata riformata dalla Corte d’Appello di Milano, che, invece, ha ritenuto legittimo l’utilizzo dell’immagine del giocatore, anche senza consenso, in quanto l’esposizione aveva principalmente scopi celebrativi di alcuni protagonisti della storia del calcio. Tale utilizzo rientrava, quindi, nell’applicazione dell’eccezione prevista rispetto al generale divieto di utilizzo del ritratto di una persona senza autorizzazione (art. 96 l.d.a.). Infatti, l’immagine di un soggetto può essere utilizzata senza consenso solo se giustificata dalla notorietà della persona ritratta, dall’ufficio pubblico ricoperto dalla stessa, se avviene per scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, come previsto dell’art. 97 l.d.a.. in ogni caso, il ritratto non può essere esposto o messo in commercio quando reca pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta.
Inoltre, secondo la Corte d’Appello, lo sfruttamento non commerciale ha reso lecito l’uso dell’immagine del calciatore. In particolare, nello stabilire che l’esposizione non ha avuto scopo di lucro e quindi poteva rientrare nell’ambito degli usi per scopi scientifici, culturali e didattici ex art. 97 l.d.a., la Corte d’Appello ha tenuto conto del fatto che (i) la mostra aveva come soggetti molti altri giocatori; (ii) l’esposizione non era strumentale a promuovere altre iniziative della società organizzativa e non ne incentivava l’attività commerciale; (iii) il prezzo che veniva chiesto all’ingresso era di modico valore ed era giustificato dalla necessità di coprire i costi necessari all’organizzazione; (iv) erano previste agevolazioni per determinate fasce di età e tifosi tesserati.
Il giocatore ha proposto ricorso avverso tale decisione, sostenendo che la decisione della Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere legittimo l’uso della sua immagine perché esposta in un museo per finalità di tipo culturale, così come permesso dell’art. 97 l.d.a.. Secondo il ricorrente si trattava, invece, di un’esposizione privata, che non rientrava nella definizione e nella struttura di museo, disciplinata a livello legislativo. Non presentando i requisiti tecnico-scientifici previsti dalla legge, la mostra non aveva ricevuto l’autorizzazione prevista per le mostre museali e tale circostanza avrebbe dovuto portare la Corte di merito ad escludere che si trasse di attività riconducibile a quella museale. Inoltre, la difesa del calciatore ha argomentato che la finalità didattico-informativa, con funzione celebrativa, sarebbe diversa dall’uso dell’immagine di un soggetto senza consenso per scopi scientifici, didattici o culturali permesso ex art. 97 l.d.a.. Il ricorrente ha anche contestato gli aspetti legati alla valutazione della Corte d’Appello dell’assenza di finalità di lucro.
La Corte di Cassazione ha riconosciuto che la decisione della Corte di merito è fondata non sulla qualificazione dell’esposizione come museo, ma sullo scopo celebrativo della mostra, ossia dare seguito ad un diffuso interesse degli appassionati alle storie delle squadre di calcio. Tale finalità ha determinato l’applicabilità dell’eccezione per scopi scientifici, didattici e culturali, prevista all’art. 97 l.d.a., anche in un contesto non strettamente museale. Infatti, secondo la Cassazione, nella sentenza del giudizio di appello, il termine museo non è utilizzato in un’accezione tecnica, ma “nel senso di un’esposizione destinata a raccogliere ricordi dal passato”.
In ogni caso, la Corte di legittimità ha precisato che, affinché sia applicabile l’eccezione prevista dalla l.d.a., non rileva il fatto che il ritratto sia esposto in un museo, ma che l’uso dell’immagine senza consenso rispecchi gli scopi scientifici, didattici o culturali indicati all’art. 97 l.d.a.. Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello ha correttamente posto l’accento sulla finalità dell’esposizione, che era “rispondere ad un diffuso interesse degli appassionati di calcio e per soddisfare la curiosità e la sete di conoscenza degli amanti del calcio”. Lo scopo di far rivivere ai tifosi la gloria dei campioni del passato rientra, quindi, tra le finalità culturali per cui è consentito l’uso dell’immagine di uno sportivo senza consenso. L’art. 97 l.d.a. definisce in negativo quando è lecito utilizzare l’immagine di un soggetto senza consenso, in assenza di scopo di lucro. L’elencazione degli scopi è esemplificativa ed è funzionale ad affermare che non deve essere tratto guadagno dall’uso dell’immagine altrui senza consenso. Il riferimento agli scopi culturali è generico, volto a individuare una finalità di puro interesse generale, in contrapposizione ad una finalità personale ed economica. Inoltre, facendo riviere ai tifosi i momenti del passato, la mostra ha avuto anche finalità didattiche, dal momento gli appassionati di calcio più giovani non conoscono i campioni del passato e tramite la mostra hanno avuto modo di conoscerli. Lo scopo didattico si concretizza, quindi, nel fornire la conoscenza di eventi e personaggi del passato.
Infine, il ricorrente ha contestato la posizione della Corte d’Appello in relazione all’assenza di lesione dell’esposizione dell’immagine senza consenso: secondo la difesa del giocatore non sarebbe corretta la valutazione che uso del ritratto non avrebbe causato lesione, ma ne avrebbe esaltato la personalità. Infatti, la semplice mancanza di consenso costituirebbe lesione, come previsto dall’art. 96 l.d.a..
Sul punto, la Corte di Cassazione ha stabilito che la decisione della Corte d’Appello è fondata anche sulla motivazione che, se non fosse stato inserito nella storia del Milan, lo stesso calciatore avrebbe subito un pregiudizio. In ogni caso, il divieto di pubblicazione dell’immagine di una persona senza consenso, sancito dall’art. 96 l.d.a., è completato dall’art. 97, che prevede delle eccezioni alla necessità di ottenere l’autorizzazione dell’interessato se ci sono scopi scientifici, didattici e culturali. Pertanto, per stabilire se lo sfruttamento dell’immagine di un soggetto comporta lesione della personalità dello stesso bisogna fare riferimento all’art. 97 l.d.a., che identifica i casi in cui quello sfruttamento fatto nel rispetto della norma, anche senza consenso, è lecito e non provoca lesione alla personalità. Nel caso di specie, nonostante non sia stato ottenuto il consenso all’esposizione dell’immagine del calciatore, l’uso è lecito, poiché rientra nelle eccezioni previste all’art. 97 l.d.a. e, pertanto, non si può configurare un pregiudizio ai diritti dello sportivo.
Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal giocatore, compensando le spese alla luce della novità della questione sottoposta.
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