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Secondo l’Avvocato Generale CGUE Szpunar, l’Italia non può imporre obblighi generali e astratti, quali gli obblighi AGCOM (ad esempio, l’obbligo d’iscrizione al ROC), a un prestatore di servizi online operante nel territorio italiano, ma stabilito in un altro Stato Membro dell’UE.

Nelle conclusioni dell’Avvocato Generale della CGUE Maciej Szpunar nelle cause riunite C-662/22 contro l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“AGCOM”), è riportato che uno Stato Membro dell’UE, come l’Italia, non può imporre obblighi generali e astratti a un prestatore di servizi online operante nel suo territorio ma che sia stabilito in un altro Stato membro. Tra tali obblighi rilevano, in Italia, l’obbligo d’iscrizione al registro degli operatori di comunicazione (“ROC”), con i connessi adempimenti procedurali e informativi, e l’obbligo di pagare un contributo annuale all’AGCOM.

In particolare, con l’adozione della delibera n. 200/2021, l’AGCOM ha modificato l’allegato A della delibera n. 666/2008, includendo nell’elenco dei soggetti tenuti all’iscrizione al ROC i prestatori di servizi online, come definiti dal Regolamento (UE) 2019/1150 (“Regolamento”) che, anche se non stabiliti o residenti nel territorio nazionale, forniscano o offrano di fornire tali servizi a utenti commerciali stabiliti o residenti in Italia.

L’AGCOM ha poi modificato l’allegato B della delibera n. 666/2008, estendendo ai prestatori di servizi online l’obbligo di produrre, all’atto della presentazione della loro domanda d’iscrizione al ROC, dichiarazioni relative al loro assetto societario e all’attività svolta, nonché l’obbligo di produrre dichiarazioni annuali successive. La delibera n. 666/2008 prevede che l’iscrizione al ROC sia soggetta a adempimenti procedurali e informativi (ad esempio, riguardanti la struttura societaria, modifiche nel controllo e nella proprietà, trasferimenti, variazioni, situazione economica del prestatore). Ai prestatori di servizi online che non adempiono a tali obblighi possono essere comminate sanzioni.

In tale contesto, alcuni prestatori di servizi di intermediazione e di motori di ricerca online stabiliti nell’UE hanno contestato dinnanzi ai giudici italiani detti obblighi ritenendoli (i) contrari al Regolamento che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online, nonché (ii) in violazione del principio previsto nella Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico (“Direttiva”) secondo cui i servizi della società dell’informazione sono soggetti alla legge dello Stato membro di stabilimento del prestatore (art. 3 della Direttiva).

Nell’ambito di tale controversia, il giudice italiano (i.e., T.A.R. Lazio) ha deciso di proporre rinvio pregiudiziale alla CGUE. Da un lato, le questioni pregiudiziali sollevate nelle cause in oggetto hanno dato alla Corte l’occasione di pronunciarsi, per la prima volta, sull’interpretazione del Regolamento e sul margine di discrezionalità di cui gli Stati Membri dispongano nella sua attuazione. Dall’altro lato, hanno consentito alla Corte di precisare se il diritto dell’UE osti a una normativa nazionale con cui uno Stato Membro applica gli obblighi di cui trattasi, come gli obblighi AGCOM per l’Italia, a prestatori stabiliti in Stati Membri diversi da quelli di stabilimento.

Nelle sue conclusioni, l’Avvocato Generale riporta che il diritto dell’UE e, più specificamente, la Direttiva ostano effettivamente a provvedimenti nazionali di carattere generale e astratto con cui uno Stato membro imponga al prestatore di un servizio della società dell’informazione stabilito in un altro Stato Membro a) un obbligo di iscrizione in un registro, b) un obbligo di trasmettere rilevanti informazioni sulla sua organizzazione, c) un obbligo di trasmettere rilevanti informazioni sulla sua situazione economica e d) un obbligo di versare un contributo economico, oltre all’applicazione di sanzioni in caso di inadempimento di detti obblighi. Il fatto che queste misure nazionali siano state adottate al dichiarato fine di garantire l’attuazione del Regolamento non può incidere sulla loro inapplicabilità a un siffatto prestatore.

Inoltre, per quanto riguarda il Regolamento, l’Avvocato Generale riporta che gli obblighi previsti dalla normativa italiana non costituiscono misure di applicazione del Regolamento stesso. Quest’ultimo, quindi, non li giustifica. Il suo obiettivo è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno garantendo un contesto equo, prevedibile, sostenibile e sicuro per l’attività economica online. In tale contesto, uno Stato membro può raccogliere soltanto informazioni in relazione agli obblighi che gli siano imposti dal Regolamento e agli obiettivi che quest’ultimo persegue.

Le conclusioni dell’Avvocato Generale non vincolano la CGUE in quanto il compito dell’Avvocato Generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte devono ancora deliberare in questa causa e la sentenza sarà pronunciata in una data successiva. Tuttavia, è interessante notare come gli obblighi AGCOM siano stati messi sotto esame della CGUE da parte dell’Avvocato Generale che non accetta la posizione dell’Italia secondo cui gli obblighi in oggetto diretti ai prestatori di servizi online siano attuativi delle norme dell’UE e in particolare del Regolamento. Sarà determinante la decisione della Corte conformemente alla quale il giudice italiano dovrà poi risolvere la controversia nazionale e che vincolerà gli altri giudici nazionali ai quali dovesse essere sottoposta una questione simile.

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Autrici: Arianna Angilletta e Dalila Mentuccia

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