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L’articolo 7 del Codice della Proprietà Industriale stabilisce che possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni e, in particolare, le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, e, ancora, le combinazioni o le tonalità cromatiche.

Come si evince dal breve estratto che precede, le combinazioni e le tonalità cromatiche sono espressamente considerate registrabili come marchi. Ciò, in quanto non si rilevano in concreto difficoltà particolari dal punto di vista della rappresentazione grafica del segno, che deve essere chiara e precisa.

Cosa si intende per marchio di colore?

Il marchio di colore è un segno distintivo, al pari di qualsiasi altro marchio, costituito unicamente da un colore o da una combinazione di più colori, senza ulteriori elementi (parole, numeri, elementi grafici o altro).

Come richiesto rispetto alle altre tipologie, anche il marchio di colore deve presentare i consueti requisiti di validità, ossia la capacità distintiva, la novità, l’idoneità ad essere rappresentato graficamente e la liceità. Ciò, assumendo, ancora prima, che si tratti di un segno idoneo a svolgere la funzione di marchio e, quindi, a contraddistinguere l’origine commerciale del prodotto o servizio contrassegnato.

È possibile registrare il marchio di colore in Italia, nell’Unione Europea e in tutti i Paesi la cui normativa nazionale prevede tale opportunità. Talvolta, nel caso del marchio di colore, la capacità distintiva può essere anche determinata da un intenso utilizzo del segno sul mercato, che porta il pubblico di riferimento ad associare un particolare colore o una combinazione di colori a un determinato prodotto o servizio come proveniente da una specifica impresa.

Il marchio monocromatico: criticità

Certamente, le maggiori criticità si rilevano rispetto alla registrazione come marchio di un colore “puro” o monocromatico. È importante considerare, infatti, che la gamma di colori è limitata e si rende necessario, dunque, un bilanciamento tra il diritto ad essere titolari di un marchio di colore con l’interesse generale alla libera disponibilità dello stesso, affinché i colori puri non siano monopolizzati da pochi soggetti che ne vietino l’uso a tutti gli altri operatori economici.

In Italia, si registra la tendenza ad escludere la possibilità di registrare come marchio singole specifiche tonalità cromatiche “per non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrono prodotti e servizi analoghi” (Cass. Sent. n. 7245/2008). Orientamento, questo, condiviso anche in sede europea, dove riveste particolare importanza la descrizione del colore stesso o dell’eventuale codice colore di identificazione. In entrambe le sedi esaminate, quindi, l’opportunità di registrare come marchio un colore, pur non essendo esclusa a priori, rimane investita di diverse criticità. Pertanto, è necessario tenere a mente che il criterio da adottare è quello della valutazione caso per caso.

Marchi di colore noti: esempi

Nonostante le perplessità rintracciabili in detto scenario, diversi sono i casi di marchi di colore giunti a concessione. Tra questi, si pensi al blu del packaging di una nota azienda statunitense nel settore dei gioielli, alla combinazione dei colori bianco-rosso nota nel settore delle bibite, al rosa associato alla bambola per eccellenza, alla tonalità di giallo che contraddistingue uno dei più amati articoli di cartoleria, ancora, alla tonalità di lillà nota nel settore della produzione di cioccolato e, infine, al colore rosso che tinge le domeniche di molti, tra un rombo e l’altro.

Su un simile argomento può essere d’interesse l’articolo: “Marchio di colore: la scelta strategica delle maisons per far risplendere la propria brand identity

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