by

In data 21 marzo 2024, il Ministero della Cultura (MiC) ha emanato il nuovo decreto ministeriale n. 108/2024 “Modifiche al decreto del Ministro della cultura 11 aprile 2023, rep. n. 161, recante “Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali”. Il nuovo D.M. n. 108/2024 – il cui allegato, ai sensi dell’art. 1, sostituisce il contenuto delle “Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali” (adottate con il decreto ministeriale n. 161/2023) – si propone di semplificare le precedenti linee guida, rendendole di più immediata e pratica fruizione.

Risalgono, ormai, a più di un anno fa le linee guida del MiC, adottate con D.M. n. 161/2023, con cui venivano determinati gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi di concessione per l’uso di spazi e la riproduzione dei beni culturali in consegna ad istituti e luoghi della cultura dello Stato. Tali linee guida sono state adottate allo scopo di garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano “attraverso una adeguata remuneratività“.

Il Decreto Ministeriale n. 161/2023 stabilisce che per utilizzare o riprodurre l’immagine di un bene culturale a fini di lucro è necessario ottenere un’autorizzazione preventiva dall’autorità che ha il bene in consegna e pagare a quest’ultima il corrispettivo determinato. Le tariffe indicate nelle linee guida adottate con il D.M. n. 161/2023 – ora sostituite dalle nuove linee guida adottate con il D.M. 108/2024 – individuano i canoni e i corrispettivi minimi, riservando alle autorità competenti la possibilità di prevedere degli incrementi. Inoltre, il D.M. n. 161/2023 prevede espressamente che, indipendentemente dal canone o dal corrispettivo individuato, la concessione per l’uso e la riproduzione dei beni culturali è in ogni caso subordinata alla previa verifica di compatibilità della destinazione d’uso della riproduzione con il carattere storico-artistico del bene culturale. Tale ultimo principio, dunque, consentiva ai singoli di decidere a propria discrezione se negare ovvero concedere l’autorizzazione per gli usi e le riproduzioni ritenuti “inopportuni”.

Più precisamente, dunque, le precedenti linee guida – così come le nuove, seppur con qualche differenza – individuavano, sulla base di differenti parametri, il quantum dovuto alle autorità competenti per la riproduzione a scopo di lucro delle immagini dei beni culturali e/o per l’utilizzo di spazi in consegna a istituti e luoghi della cultura nazionale.

Tuttavia, sin dall’origine della loro adozione, le linee guida sono state aspramente criticate, soprattutto da parte del mondo scientifico, delle consulte universitarie e da numerose associazioni. Tali linee guida, infatti, non chiarivano quali attività fossero da considerarsi a scopo di lucro (pur annoverando tra queste le pubblicazioni scientifiche), e fornivano complesse modalità di calcolo dei corrispettivi dovuti.

Per tali motivi, in data 21 marzo 2024, il MiC ha emanato il nuovo D.M. n. 108/2024, sostituendo il contenuto del precedente allegato al D.M. n. 161/2023 con le nuove “Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura del Ministero della Cultura“.

In particolare, con riguardo alla riproduzione dei beni culturali, attraverso le nuove linee guida, il MiC determina gli importi dovuti dall’utente all’autorità competente, distinguendo:

  1. i casi in cui l’utente ha già a sua disposizione/può eseguire in autonomia le riproduzioni dei beni culturali di suo interesse, dai casi in cui l’utente ha necessità di rivolgersi all’amministrazione competente per richiedere l’immagine del bene culturale sul supporto e nel formato d’interesse (ovvero, stampe fotografiche e fotocopie di diverse di misure, diapositive, immagini digitali, e microfilm); e
  2. i casi in cui le riproduzioni e/o l’uso delle riproduzioni dei beni culturali siano effettuati a scopo di lucro, prevedendo in questa ipotesi il pagamento di un corrispettivo, dai casi di riproduzione e/o uso delle immagini senza scopo di lucro, riconoscendo la gratuità della riproduzione in queste ipotesi – salvo l’eventuale rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione competente per eseguire le riproduzioni.

Nelle nuove linee guida, il MiC specifica espressamente che nelle seguenti ipotesi, le riproduzioni dei beni culturali e il loro riuso sono da considerarsi sempre gratuite:

  1. per i volumi a cui viene riconosciuto dall’ente concedente un carattere scientifico (contributi in volume, atti di convegni nazionali ed internazionali) e accademico;
  2. per volumi e riviste a cui viene riconosciuto dall’ente concedente un contenuto divulgativo e didattico;
  3. per i cataloghi d’arte, di mostre e manifestazioni culturali con tiratura fino a 4000 copie;
  4. per le riviste scientifiche e di Classe A di cui agli elenchi dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
  5. per pubblicazioni in giornali e periodici nell’esercizio del diritto-dovere di cronaca;
  6. destinate alle pubblicazioni liberamente accessibili da chiunque senza il pagamento di un prezzo (c.d. open access);
  7. eseguite autonomamente da chiunque (come ad esempio studenti, studiosi, ricercatori, docenti universitari) effettuate a scopo non lucrativo e non destinate alla vendita;
  8. per la realizzazione del materiale espositivo, scientifico, didattico e divulgativo di mostre e manifestazioni culturali organizzate da un organo del Ministero ovvero da enti pubblici e privati per finalità di valorizzazione del patrimonio culturale attuate senza scopo di lucro. Nel caso di richieste relative a un elevato numero di immagini, la gratuità può essere concessa solo nell’ambito di accordi di collaborazione istituzionale. Con l’importante precisazione che il biglietto di ingresso non è di per sé sufficiente a caratterizzare una iniziativa di valorizzazione come a fine di lucro, dovendo invece valutare l’insieme delle circostanze in cui si realizza l’iniziativa.

Al contrario, ove invece le riproduzioni dei beni culturali e/o il riuso delle relative copie o immagini siano effettuati a scopo di lucro, il richiedente sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo da calcolarsi moltiplicando i seguenti fattori, esplicitati nelle tabelle riportate nell’Allegato al D.M. n. 108/2024:

  1. la tariffa unitaria prevista per il rimborso per le riproduzioni, a seconda del tipo di supporto e di formato; per
  2. un coefficiente differenziato in funzione dell’uso/destinazione delle riproduzioni (es. cataloghi d’arte, esposizione temporanea, esposizione permanente, proiezioni audiovisive, pubblicazioni in copertina, merchandising, uso promozionale e pubblicitario); per
  3. un coefficiente relativo alla quantità delle riproduzioni da effettuarsi o relativo alla tiratura.

Invece, per quanto riguarda la concessione d’uso di spazi presenti nell’ambito delle strutture in consegna ad istituti e luoghi della cultura, le linee guida distinguono in base a:

  1. uso degli spazi per finalità istituzionali: prevedendo, di regola, che nessun corrispettivo è dovuto al ricorrere di determinati requisiti;
  2. uso individuale: prevedendo che i canoni vengano individuati dall’istituto concedente a seguito di una mappatura degli spazi oggetto di concessione, e in considerazione di una serie di parametri (tra cui, la quantificazione dei metri quadrati, la individuazione del livello di pregio del sito, la finalità della richiesta della concessione in uso, la natura dell’evento, la stagionalità e la valutazione comparativa delle tariffe del mercato). Rispetto all’uso individuale, le linee guida precisano che ove il richiedente preveda un biglietto d’ingresso, oltre al canone potrà essere previsto anche il pagamento in favore del concedente di una royalty da determinarsi in accordo tra le parti, sulla base del numero di biglietti venduti. Rimane in ogni caso gratuito l’uso degli spazi connesso alla riproduzione dei beni culturali nell’esercizio del diritto-dovere di cronaca;
  3. eventi musicali e di spettacolo: su questo punto hanno innovato maggiormente le nuove linee guida, prevedendo che in caso di eventi musicali e/o di spettacolo realizzati da enti vigilati dal MiC e di particolare qualità artistica, l’autorità concedente – dopo un attento esame circa la valorizzazione, l’apporto della notorietà e della divulgazione culturale e turistica per lo spazio e il territorio – può valutare una riduzione o un azzeramento del canone. Tuttavia, per riduzioni consistenti del canone e per il suo azzeramento è sempre richiesto il parere dell’organo amministrativo di vertice del MiC.

Le nuove linee guida hanno inoltre modificato le ipotesi particolari in cui l’autorità che ha in consegna il bene potrà valutare una riduzione del canone, fermo restando che per le riduzioni consistenti e per l’azzeramento del canone è comunque richiesto il parere dell’organo amministrativo di vertice del MiC. Le ipotesi particolari previste dalle linee guida sono le seguenti: (a) istanza proveniente da altra amministrazione o ente pubblico o ente del Terzo Settore; (b) riprese all’aperto con il solo drone; (c) contributi selettivi e “opere difficili”; (d) riproduzioni o riprese effettuate da microimprese e da imprese di nuova costruzione; (e) specificità territoriali; ed (f) prodotti editoriali, nel caso in cui vi sia una incidenza percentuale eccessiva del canone sul prezzo di copertina.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo: Le linee guida del Ministero della Cultura per la determinazione degli importi minimi dei canoni per la concessione d’uso dei beni culturali.

(Visited 55 times, 2 visits today)
Close Search Window