Come si apprende dal comunicato stampa pubblicato dal Governo il 21 marzo scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo di decreto legislativo recante disposizioni correttive al Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al d.lgs. 259/2003, come modificato dal d.lgs. 207/2021 di attuazione della Direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.
Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa allo schema del decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il testo normativo risponde all’esigenza di correggere e aggiornare il Codice delle comunicazioni elettroniche. L’aggiornamento si inserisce nel contesto delle misure di semplificazione – sostenute anche dal PNRR – per l’innovazione delle infrastrutture digitali e nella loro relativa diffusione sul territorio italiano.
Le novità introdotte nel Codice delle comunicazioni elettroniche dal decreto riguardano:
- nuove definizioni, quali quelle di “access point”, “call center”, “impianto di comunicazione elettronica”, “Media access control address”, “radio digitale”, “servizio di comunicazione interpersonale che fa uso indiretto della numerazione” e “Service set identifier” (art. 2 del Codice);
- previsioni in materia di mappatura di infrastrutture a banda larga. Tra le novità principali, si osserva (i) la riduzione da tre ad un anno del periodo entro cui il Ministero delle imprese e del made in Italy e l’AGCom sono chiamati ad aggiornare i dati relativi alla mappatura geografica della copertura delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire connettività a banda larga; (ii) l’introduzione della previsione secondo cui la mappatura debba censire non solo la copertura geografica, ma anche il “grado di utilizzo della rete” e (iii) l’aumento da 100 a 300 Mbps della soglia a partire dalla quale una rete di comunicazione viene considerata rilevante ai fini della sua inclusione all’interno della mappatura da parte del Ministero (art. 22 del Codice);
- previsioni finalizzate a semplificare l’attività per la realizzazione di infrastrutture di rete di comunicazioni elettroniche; viene ad esempio previsto che le istanze di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture sono presentate all’ente locale tramite portale telematico e, in assenza di quest’ultimo, mediante posta elettronica certificata (art. 44 del Codice);
- l’introduzione della possibilità, per l’AGCom, di imporre agli operatori di comunicazione elettronica il blocco di comunicazioni provenienti dall’estero nel caso in cui queste avvengano con determinate modalità, ad esempio utilizzando una numerazione nazionale per identificarne l’origine (art. 98 decies del Codice);
- previsioni in materia di identificazione degli acquirenti di SIM – il d.lgs. specifica che il Ministero delle imprese e del made in Italy e l’AGCom, ognuno per le parti di propria competenza, assicurano che i clienti siano identificati prima dell’attivazione, anche di singole componenti, dei servizi, al momento della consegna o messa a disposizione della scheda elettronica di telefonia mobile (S.I.M.) o della fornitura del profilo nel caso di eSIM digitale (art. 98 undetricies del Codice).
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Autori: Massimo D’Andrea e Flaminia Perna