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Con una recente decisione, la Terza Commissione di Ricorso (“Commissione”) dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (“EUIPO”) ha confermato la nullità di un disegno o modello comunitario concernente un packaging per snack (“disegno contestato”), già dichiarata dalla Divisione di Annullamento dell’EUIPO, che aveva rilevato la sussistenza di un rischio di confusione con un marchio anteriore parimenti destinato a contraddistinguere snack e ritenuto altamente simile a uno degli elementi verbali apposti sul packaging.

La Divisione di Annullamento ha dichiarato la nullità del disegno o modello comunitario contestato sulla base dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), RDC, secondo il quale “il disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo solo nei seguenti casi: […] e) se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo, e il diritto comunitario o la legislazione dello Stato membro interessato cui è soggetto il segno distintivo conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l’uso”, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 2, lettere b) e c), della Legge Marchi rumena a disciplina del marchio anteriore.

Sulla base di tali disposizioni, complice anche la simile rappresentazione grafica degli elementi verbali delle privative, la Commissione ha ritenuto la coincidenza in tre lettere su quattro di detti elementi verbali distintivi delle due privative maggiormente rilevanti rispetto alle differenze. L’elemento verbale del marchio anteriore è, infatti, quasi integralmente riprodotto nel disegno contestato. Pertanto, secondo la Commissione, non può escludersi il rischio che il pubblico di riferimento maturi l’erronea convinzione che il disegno contestato utilizzi il marchio anteriore nei termini disciplinati dall’articolo 25, pa. 1, lett. e), RDC. Ciò, anche considerando l’identità dei prodotti coinvolti nell’utilizzo di entrambe le privative e, ancora, la circostanza che vede il marchio anteriore nella veste di elemento integrante dei packaging per prodotti identici o simili.

Procedendo, la Commissione ha sottolineato che la rappresentazione grafica del disegno contestato concerne la parte frontale di una confezione alimentare dedicata a snack o prodotti simili ai prodotti contrassegnati dal marchio anteriore. Considerando che la confezione è strettamente necessaria per l’utilizzo di tali prodotti, e assumendo, quindi, una correlazione con gli stessi, ne ha, altresì, rilevato la complementarità.

Concludendo, pur ravvisando delle differenze tra le privative, la Commissione ha ritenuto gli elementi di differenziazione non sufficienti ad escludere il rischio di confusione tra le privative utilizzate rispetto a prodotti identici o simili, assumendo che il consumatore, trovandosi di fronte al disegno contestato utilizzato su confezioni di snack per i quali è anche registrato il marchio anteriore, potrebbe erroneamente dedurre la medesima origine imprenditoriale dei prodotti. E ciò, considerando, ancora, che l’apposizione di un marchio registrato sulle confezioni dei prodotti designati è una destinazione d’uso intrinseca nella stessa natura di detto segno distintivo.

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