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Le linee tratteggiate nelle rappresentazioni di marchi e disegni indicano le parti che non dovrebbero essere protette. Tuttavia, ciò non significa che siano irrilevanti. Recentemente, il Tribunale dell’Unione Europea ha stabilito che il disegno creato dalle linee tratteggiate costituisce un’anteriorità che deve essere presa in considerazione nella comparazione tra due design o modelli.

Tribunale, disegni, modelli, domande di registrazione

Il regolamento su disegni e modelli comunitari non fornisce regole per la possibilità di includere nella domanda una dichiarazione in cui il richiedente rinuncia a qualsiasi diritto esclusivo su una o più caratteristiche divulgate nelle raffigurazioni del disegno/modello. L’uso di una descrizione ai sensi dell’articolo 36(3)(a) Regolamento Disegni e Modelli Comunitari non è appropriato in questo contesto, poiché l’uso della descrizione ai sensi dell’articolo 36(6)(a) “non influisce sulla portata della protezione del disegno o modello in quanto tale”, viene infatti pubblicata solo l’indicazione che una descrizione è stata resa, ma non la descrizione stessa. Eventuali disclaimer devono quindi risultare dalla rappresentazione del disegno o modello stesso.

Secondo la prassi comune, i disclaimer visivi indicano che la protezione non è richiesta, e di conseguenza la registrazione non è concessa, per alcune caratteristiche del disegno o modello mostrato nella rappresentazione, indicando in questo modo cosa non si intende proteggere. Questo risultato si può ottenere:

  • escludendo le caratteristiche del disegno o modello per cui non si chiede la protezione mediante l’uso di linee tratteggiate, sfocature o sfumature di colore; oppure
  • includendo le caratteristiche del disegno o modello per cui si chiede la protezione all’interno di una delimitazione, chiarendo così che non si chiede la protezione per ciò che cade al di fuori della delimitazione. L’importante è che questi disclaimer risultino sempre in modo chiaro ed evidente, così da differenziare in maniera chiara le caratteristiche rivendicate da quelle escluse.

Il Tribunale dell’Unione Europea ha recentemente esaminato la rilevanza delle linee tratteggiate nei disegni e modelli comunitari registrati (“RDC”) quando sono invocate come anteriorità nei procedimenti di nullità. L’opportunità è stata colta in occasione di due cause, T- 757/22 e T-758/22 in cui un noto marchio di calzature e abbigliamento sportivo ha presentato domande di dichiarazione di nullità per due disegni comunitari registrati. Il noto Brand ha basato le proprie domande sulla mancanza di carattere individuale (art. 25, paragrafo 1, lettera b), facendo riferimento ad alcuni design precedenti. La divisione di invalidità dell’EUIPO ha però rigettato le domande della ricorrente, e successivamente la Commissione di Ricorso EUIPO ha confermato tale decisione. La ricorrente ha dunque impugnato quest’ultima decisione presentando ricorso al Tribunale dell’Unione Europea.

Il tribunale ha respinto i ricorsi del noto brand, confermando le conclusioni della commissione di ricorso, secondo cui i disegni contestati sarebbero stati destinati a essere applicati alle scarpe per le quali l’utente informato ha un livello di attenzione relativamente alto. Inoltre, il grado di libertà del designer è stato ritenuto elevato. In questo settore, infatti, il designer è libero di scegliere, tra le altre cose, la forma, il materiale, il colore, i motivi e gli elementi decorativi. I giudici hanno anche ricordato come l’impressione generale prodotta dai modelli sia decisiva e la stessa è determinata sulla base delle caratteristiche che vengono divulgate nel disegno o modello contestato, senza tenere conto delle eventuali caratteristiche che sono escluse dalla protezione. In particolare, la ricorrente sosteneva che le suole dei design contestati dovessero essere prese in considerazione nel confronto in quanto elemento essenziale della scarpa. Questa tesi non veniva però condivisa dai giudici perché, sebbene l’impressione generale di un disegno possa essere dominata da alcune particolari caratteristiche, non vi era comunque alcun giustificato motivo per concludere che nel caso di specie la suola andasse considerata, limitando il confronto a tale elemento. Secondo il Tribunale poiché i disegni contestati rappresentano scarpe intere da tutte le angolazioni, tutte le loro parti dovrebbero essere prese in considerazione.

Riguardo all’utilizzo delle linee tratteggiate, la ricorrente ha sostenuto che nei disegni contestati le linee tratteggiate che costituivano la tomaia della scarpa non potevano essere prese in considerazione ai fini del confronto in quanto non facevano parte del disegno comunitario registrato; al contrario, indicavano solamente il modo in cui la suola era collegata con il resto della scarpa. I giudici, basandosi sulle Linee guida EUIPO, hanno rilevato che i disegni erano stati registrati con l’indicazione di prodotto “suole per calzature” e raffigurano suole con la parte superiore delle scarpe in linee tratteggiate, il che significa che non veniva rivendicata alcuna protezione per il disegno delle parti superiori. Tuttavia, il Tribunale ha stabilito che anche le parti superiori delle scarpe, in quanto parte integrante dei disegni e modelli, dovessero essere confrontate con quelli contestati.

I giudici hanno chiarito che la funzione di un disegno o modello precedente è quella di rivelare lo stato dell’arte, ossia l’insieme dei disegni o modelli precedenti relativi al prodotto in questione che sono stati divulgati alla data di deposito del disegno o modello contestato. Un disegno o modello anteriore appartiene all’insieme dei disegni o modelli precedenti per il solo fatto di essere stato divulgato ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunitario sui disegni. Pertanto, ciò che conta non è tanto l’oggetto specifico della protezione di un disegno o modello precedente, ma piuttosto se i suoi elementi sono stati divulgati.

Il Tribunale ha concordato con la valutazione della Commissione Ricorsi, secondo cui l’impressione generale creata dai disegni contestati è sufficientemente differente da quella dei disegni precedenti invocati da Puma. E questo è particolarmente evidente quando il confronto non si limita alle suole.

La decisione del Tribunale sulla rilevanza delle linee tratteggiate non è stata una sorpresa. Infatti, un disegno o modello precedente non deve essere registrato o protetto in alcun modo per costituire un’anteprima che potrebbe invalidare un disegno o modello successivo. Ciò che conta è la divulgazione. Di conseguenza, è cruciale che i richiedenti di un disegno o modello considerino attentamente l’utilizzo delle linee tratteggiate nella loro domanda di registrazione. L’impressione generale suscitata dalla domanda del disegno o modello che include le linee tratteggiate sarà infatti valutata come anteriorità, in grado quindi di impedire la novità o il carattere individuale di un disegno o modello successivo.

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