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Sin dall’avvio del sistema UPC, una delle questioni più controverse è stata l’applicabilità delle norme sostanziali previste dall’UPCA alle vertenze nazionali aventi ad oggetto la contraffazione di brevetti europei.

Se da un lato prima dell’inaugurazione dell’UPC la violazione di porzioni nazionali di brevetti europei veniva valutata alla luce della normativa dello Stato ove il giudizio pendeva, da un anno a questa parte non è più automatico che ciò avvenga, quanto meno per i Paesi che hanno sottoscritto e ratificato l’UPCA.

Ai sensi dell’articolo 3, lett. c) UPCA, quest’ultimo “si applica a qualsiasi brevetto europeo […], fermo restando quanto previsto dall’articolo 83 UPCA”; si potrebbe dunque sostenere che le disposizioni sostanziali dell’UPCA trovino anche applicazione nelle controversie nazionali in materia di contraffazione.

Tale interpretazione non è tuttavia pacifica, almeno secondo il Tribunale Regionale Superiore di Karlsruhe (decisione del 14 febbraio 2024, N. 6 U 232/22).

I giudici tedeschi hanno infatti statuito che l’UPCA non si applica ai procedimenti nazionali aventi ad oggetto la contraffazione di un brevetto europeo, che devono seguire esclusivamente la normativa nazionale. Ciò, ad avviso della Corte, trova conforto nell’articolo 24 UPCA, a mente del quale le fonti normative ivi elencate, tra cui l’UPCA, trovano applicazione “nelle controversie promosse innanzi ad esso (n.d.r.: l’UPC) ai sensi dell’Accordo”. Dunque, non anche nelle vertenze nazionali.

Sarà interessante vedere se le altre corti nazionali seguiranno o smentiranno l’orientamento tracciato dal Tribunale Regionale Superiore di Karlsruhe.

Sempre in materia di UPC può essere interessante l’articolo “Procedimenti davanti all’UPC: un aggiornamento a marzo 2024”.

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