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Il 21 marzo scorso, nell’ambito di un procedimento che vede contrapposte due società produttrici di dispositivi di sicurezza, la Divisione locale di Parigi dell’UPC ha emesso una interessante decisione in materia di giurisdizione.

Da un lato, i Giudici hanno riaffermato il principio sancito di recente dalla Corte di Giustizia nel caso BSH v. Electrolux e, ancora prima, dalla Divisione locale di Düsseldorf (di cui abbiamo scritto rispettivamente qui e qui), secondo cui l’UPC può estendere la propria giurisdizione anche alla contraffazione di porzioni di brevetti europei validati in Paesi che non hanno aderito all’UPCA, quando il convenuto sia domiciliato in uno Stato membro UPC. Dall’altro lato, la Corte sembra avere suggerito l’applicabilità di tale principio anche nei confronti dei convenuti non domiciliati in uno Stato non aderente all’UPCA, aprendo così nuovi scenari interpretativi.

L’azione, promossa inizialmente da una società francese nei confronti di una concorrente domiciliata in Francia e della sua filiale svizzera e, successivamente, ritirata nei confronti di quest’ultima, verteva sull’asserita contraffazione di un brevetto europeo con effetto unitario validato anche in Spagna, Regno Unito e Svizzera. In virtù di ciò, la convenuta aveva sollevato un’eccezione di giurisdizione, chiedendo alla Corte di dichiarare la carenza di giurisdizione a pronunciarsi sulla contraffazione delle porzioni del brevetto valide in Stati non aderenti all’UPCA, indipendentemente dalla proposizione di una domanda riconvenzionale di nullità.

La Divisione locale di Parigi, applicando i principi recentemente sanciti dalla CGUE nella decisione BSH v. Electrolux, ha rigettato l’eccezione, affermando la propria competenza a giudicare sulla contraffazione delle porzioni valide nei Paesi non aderenti all’UPCA rispetto agli commessi dalla convenuta domiciliata in Francia. Non solo: con riferimento alla porzione svizzera del titolo, la Corte ha affermato la propria competenza anche rispetto alla convenuta svizzera, ancorché domiciliata in uno Stato extra-UE, muovendo dal presupposto che la Convenzione di Lugano, espressamente richiamata dall’art. 31 UPCA e di cui la Svizzera è contraente, costituisce un fondamento normativo equiparabile al Regolamento Bruxelles I bis.

Se confermata, questa interpretazione contribuirebbe ad estendere la giurisdizione dell’UPC alla contraffazione di porzioni di brevetti europei validi in Stati non aderenti all’UPCA, anche nei confronti di convenuti che non siano domiciliati in uno Stato membro UPC.

Su un argomento simile può essere d’interesse l’articolo: “UPC e long arm jurisdiction: la decisione della Corte di Giustizia dell’Unione europea nel caso BSH v Electrolux

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