Il 1° maggio 2025 si è conclusa la prima fase del Design Package (Regolamento (UE) n. 2024/2822 e Direttiva (UE) N. 2024/2823), che aggiorna il Regolamento (CE) n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari e la Direttiva n. 98/71, la quale sarà abrogata il 9 dicembre 2027. L’entrata in vigore degli emendamenti di cui alla prima fase del Design Package rappresenta una significativa anteprima di cambiamento, il quale è finalizzato ad un adeguamento del panorama normativo ai nuovi scenari digitali.
Tra le principali novità della prima fase, emerge anzitutto l’introduzione di una nuova terminologia: i disegni o modelli comunitari d’ora in poi si chiameranno European Union Designs (EUD).
Oltre alle modifiche formali, se ne sono introdotte anche di sostanziali, ecco dunque che la definizione di “design” e la relativa protezione, d’ora in poi includeranno le animazioni, le transizioni e i contenuti dinamici, oltre a prodotti non fisici come interfacce grafiche, loghi e opere digitali.
Il Regolamento abbandona definitivamente il ricorso agli uffici nazionali. Le domande devono ora essere presentate esclusivamente presso l’EUIPO. Inoltre, è possibile includere in un’unica domanda disegni relativi a classi merceologiche differenti, con vantaggi economici significativi per i richiedenti, che saranno tenuti a un’unica tassa per deposito e pubblicazione e un costo fisso di 125 euro per ciascun design aggiuntivo qualora si tratti di domande multiple.
Accanto all’estensione dei diritti esclusivi concessi dalla registrazione di un disegno o modello alla stampa 3D, il Regolamento ha altresì previsto due eccezioni legate alla limitazione dei diritti esclusivi del titolare per motivi di interesse pubblico. Anzitutto, è ora espressamente ammesso l’uso di un design protetto a fini di commento, critica o parodia, ampliando così la libertà di espressione e di stampa. In secondo luogo, grazie al nuovo Regolamento è consentito identificare o fare riferimento a un prodotto protetto da design laddove questo sia necessario per garantire l’interoperabilità tra prodotti; si pensi per esempio ai pezzi di ricambio. Relativamente a questi ultimi, è poi prevista una repair clause, mediante la quale i pezzi di ricambio di prodotti complessi possono essere esclusi dalla protezione se usati esclusivamente per ripristinarne l’aspetto originario.
Si guarda a questo punto alla seconda fase, che si concluderà entro il 1° luglio 2026 e mediante la quale si tende all’armonizzazione della normativa nazionale, all’ottimizzazione delle procedure di registrazione, nonché alle azioni di nullità.
Gli Stati Membri potranno recepire la Direttiva entro il 9 dicembre 2027, fino ad allora sarà interessante osservare come le legislazioni nazionali si adatteranno progressivamente a questo importante cambiamento, che segna una nuova era per il design industriale in Europa.
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