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Con l’opinione resa l’8 maggio 2025 nei casi Mio e Konektra, l’Avvocato Generale (“AG“) Szpunar ha aggiunto un tassello importante al processo – tuttora in evoluzione – di definizione della tutela autoriale delle opere di arte applicata a livello europeo. I due rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE“) offrono infatti l’occasione per fare chiarezza su alcuni nodi irrisolti, quali i criteri da applicare nella valutazione dell’originalità, l’estensione della protezione offerta dal diritto d’autore e il rapporto tra diritto d’autore e diritto dei disegni e modelli.

Si tratta di temi piuttosto spinosi, che riflettono la natura ibrida delle opere di arte applicata che si collocano al confine tra opere d’arte “pure” e invece oggetti di uso comune, condividendo tratti con entrambe le categorie senza però aderire pienamente a nessuna. Inoltre, la categoria stessa di “opere d’arte applicata” è tutt’altro che uniforme ed omogenea, rendendo ancora più difficile l’individuazione di criteri applicabili in modo coerente per valutarne l’originalità e, di conseguenza, la proteggibilità.

Background

Il primo caso, C-580/23, nasce da una controversia svedese tra la società Mio AB e la Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag, in merito alla proteggibilità autoriale della serie di tavoli denominata “Palais Royal” e che, secondo Mio, non avrebbe incontrato gli standard di originalità richiesti per accedere alla tutela autoriale. Sul punto la corte d’appello svedese competente in materia di marchi e brevetti ha pertanto sottoposto alla CGUE quattro articolate questioni pregiudiziali.

  1. Viene anzitutto chiesto alla Corte di Giustizia quali siano i criteri per stabilire se un’opera di arte applicata possa beneficiare della protezione accordata alle opere dell’ingegno ai sensi degli articoli da 2 a 4 della Direttiva 2001/29/CE. In particolare, quali fattori rilevino nella valutazione dell’originalità, per capire se un’opera di arte applicata rifletta la personalità del suo autore attraverso scelte libere e creative. Occorre concentrarsi sugli elementi legati al processo creativo e alle spiegazioni dell’autore riguardo le scelte effettivamente compiute, oppure focalizzarsi sulle caratteristiche dell’opera finale, e sull’effetto artistico che essa genera?
  2. In secondo luogo, sempre rispetto alla valutazione di originalità, viene richiesto alla CGUE quale rilevanza debba attribuirsi ai seguenti fattori:

a) il fatto che l’opera includa elementi comunemente utilizzati anche in design preesistenti;

b) il fatto che l’opera costituisca una variazione di un design già noto o che si inserisca in una sorta di trend giù esistente;

c) l’esistenza di opere identiche o simili, create prima o dopo in modo indipendente e senza che vi fosse conoscenza dell’opera in questione.

  1. Viene inoltre domandato come debba essere effettuata la valutazione del grado di somiglianza tra un’opera di arte applicata e un’opera asseritamente contraffatta al fine di determinare se vi sia una violazione del diritto esclusivo riconosciuto all’autore ai sensi degli articoli da 2 a 4 della Direttiva. In particolare, si chiede se l’esame debba basarsi su:

a) il fatto che l’opera originaria sia riconoscibile nell’opera contestata;

b) il fatto che le due opere producano una medesima impressione d’insieme;

c) o se debbano essere applicati altri criteri.

4. Infine, in connessione alla domanda precedente viene chiesto quale rilevanza assumano le seguenti circostanze:

a) il grado di originalità dell’opera, ai fini della determinazione dell’ambito di protezione;

b) il fatto che entrambe le opere contengano elementi comuni nel design o rappresentino variazioni di design preesistenti o di tendenza;

c) l’esistenza di altre opere identiche o simili, realizzate in modo indipendente.

Il secondo caso, C- 795/23 nasce da una controversia insorta tra la società svizzera USM e l’impresa tedesca Konetra, in merito al celebre sistema di arredamento modulare “USM Haller”, per il quale USM rivendicava la protezione autoriale. Il Bundesgerichtshof (Corte federale tedesca) ha chiesto alla CGUE di chiarire:

  1. se esista un rapporto “regola-eccezione” tra la tutela dei design e quella autoriale, e se, in ragione della loro natura funzionale, le opere di arte applicata debbano soddisfare un requisito di originalità più elevato rispetto ad altre categorie di opere protette;
  2. se e in che misura rilevi la percezione soggettiva dell’autore riguardo al processo creativo, ossia se, ai fini del riconoscimento dell’originalità, sia necessario che l’autore sia consapevole di aver compiuto scelte libere e creative al momento della realizzazione dell’opera;
  3. se, nella valutazione dell’originalità, sia lecito considerare elementi successivi alla creazione dell’opera, come l’inclusione in mostre o il riconoscimento da parte di esperti del settore.

L’Opinione dell’Avvocato Generale

  1. Il rapporto tra diritto d’autore e tutela dei design

Rispetto all’esistenza di un rapporto “regola-eccezione” tra la tutela dei design e quella riconosciuta dal diritto d’autore, l’AG ritiene che la decisione della Corte sul punto debba essere negativa, nel senso di sostenere la non esistenza di un rapporto “regola-eccezione” tra le due tutele che sia tale da giustificare l’applicazione di un criterio di originalità più stringente per le opere di arte applicata, in considerazione della loro natura funzionale.

Tale posizione si fonda, tra l’altro, sull’interpretazione del principio affermato nella sentenza Cofemel (C-683/17) spesso citata come punto di riferimento sul tema della tutela cumulativa tra design e diritto d’autore. Secondo l’AG tale sentenza non ha introdotto alcun rapporto gerarchico o di regola ed eccezione tra i due regimi di protezione. Al contrario, il paragrafo 52 della sentenza avrebbe la mera finalità di ricordare ai giudizi nazionali che non sussiste alcun nesso automatico tra la concessione della tutela prevista dalla normativa in materia di disegni e modelli e quella prevista dalla normativa in materia di diritto d’autore e che le condizioni di tale tutela, vale a dire, da un lato, la novità e il carattere individuale e, dall’altro, l’originalità, non devono essere confuse. Infatti, un oggetto non deve necessariamente essere originale, ai sensi della normativa sul diritto d’autore, per essere considerato nuovo e dotato di carattere individuale ai fini della normativa sul diritto dei disegni e modelli. Al contrario, sebbene nella pratica tale situazione si verifichi meno frequentemente, un oggetto originale può non avere carattere individuale se non è sufficientemente distintivo, in termini di aspetto visivo, rispetto a forme esistenti.

Ne consegue che non è possibile sostenere che, per il solo fatto di avere una funzione pratica, alle opere di arte applicata debba essere riservato un livello più elevato di originalità rispetto ad altre categorie di opere dell’ingegno.

  1. I criteri per valutare l’originalità

Rispetto alla questione inerente ai criteri da prendere in considerazione nella valutazione dell’originalità l’AG propone che tale requisito, ai sensi degli articoli 2(a), 3(1) e 4(1) della Direttiva 2001/29, sia soddisfatto solo quando l’opera rifletta la personalità dell’autore, espressa attraverso scelte effettivamente libere e creative. Scelte imposte da vincoli tecnici o funzionali, o comunque prive della capacità di conferire all’opera un’impronta personale, non sono considerate creative. La semplice possibilità di compiere scelte libere non è sufficiente: occorre che esse si traducano concretamente in un risultato originale.

Elementi come le intenzioni dell’autore, le fonti di ispirazione, l’impiego di forme note, la possibilità di creazioni indipendenti simili o il riconoscimento da parte degli esperti possono essere considerati nell’analisi dell’originalità, ma non rivestono mai carattere determinante. Spetta al giudice verificare in concreto che l’opera presenti un carattere originale, distinto da quello richiesto per la tutela come disegno o modello.

L’AG sottolinea inoltre che l’originalità non implica alcuna valutazione estetica: non è una questione di gusto o di merito artistico, bensì di accertare l’esistenza di un’effettiva impronta personale. Quanto al processo creativo e alle intenzioni dell’autore, rileva esclusivamente il risultato espresso nell’opera. Tali elementi soggettivi possono essere presi in considerazione dal giudice solo se contribuiscono a dimostrare, in modo oggettivo, l’originalità dell’opera stessa.

  1. La valutazione della violazione

In merito ai criteri per accertare la violazione del diritto d’autore, l’AG ha fornito una risposta che, pur rimanendo generale rispetto alla specificità delle domande poste dalla corte del rinvio, ribadisce alcuni principi fondamentali. In particolare, l’AG propone che, ai sensi degli artt. 2(a), 3(1) e 4(1) della Direttiva 2001/29, il giudice debba verificare se elementi creativi dell’opera protetta siano stati riprodotti in modo riconoscibile nell’opera contestata. La semplice assenza di un’impressione d’insieme diversa non è sufficiente a dimostrare la violazione. Il grado di originalità dell’opera non rileva ai fini dell’accertamento, così come la mera possibilità di una creazione indipendente non esclude la tutela, se la riproduzione di elementi creativi è comunque accertata.

Conclusione

L’opinione dell’AG Szpunar, se recepita dalla Corte, potrebbe avere un impatto significativo sull’interpretazione della nozione di originalità e sull’equilibrio tra design e diritto d’autore. Sarà dunque interessante vedere quale posizione adotterà la CGUE. Sebbene molto spesso la corte segua le indicazioni dell’AG, in questo specifico sarebbe auspicabile ricevere indicazioni più puntuali sui criteri di originalità e sulla valutazione della violazione, in caso contrario il contributo interpretativo rischia di rimanere limitato, lasciando irrisolti punti che necessitano invece di chiarezza.

Su un argomento simile può essere d’interesse l’articolo: ” La Cassazione sulla qualificazione delle opere di arte figurativa similare

Autrici: Valentina Mazza e Maria Vittoria Pessina

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