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Con il Principio di diritto n. 6 del 3 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla determinazione dei ricavi imponibili ai fini dell’imposta sui servizi digitali (Digital Services Tax, o DST) per gli operatori del settore delle scommesse e dei giochi online. Tra i profili di maggior rilievo, si segnala l’esclusione dei bonus concessi ai giocatori dal calcolo della base imponibile DST.

Prima di esaminare i chiarimenti forniti dal documento di prassi, è opportuno ricordare che l’imposta sui servizi digitali – disciplinata dall’art. 1, commi da 35 a 50, della Legge n. 145/2018, come successivamente modificata – si applica con un’aliquota del 3% ai ricavi derivanti da specifici servizi resi nel territorio italiano, ovvero:

  • la messa a disposizione di interfacce digitali per la veicolazione di messaggi pubblicitari mirati, basati sull’analisi dei dati raccolti durante la navigazione degli utenti (art. 1, comma 37, lett. a), L. n. 145/2018);
  • la gestione di interfacce digitali multilaterali che consentono l’interazione tra utenti e la compravendita di beni e servizi tra gli stessi (art. 1, comma 37, lett. b), L. n. 145/2018);
  • la trasmissione a terzi di dati generati dalle attività degli utenti sulle piattaforme digitali (art. 1, comma 37, lett. c), L. n. 145/2018).

Nella sua formulazione originaria la DST trovava applicazione solo in relazione ai soggetti che – singolarmente o a livello di gruppo – realizzavano contestualmente:

  • ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di Euro;
  • ricavi da servizi digitali – in Italia – pari ad almeno 5,5 milioni di Euro.

Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2025, per effetto del disposto di cui all’art. 1, comma 21, della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), il requisito sub (ii) è stato abrogato. Di conseguenza la DST si applica oggi a tutti i soggetti che forniscono in Italia i servizi digitali sopra menzionati, purché i ricavi realizzati a livello globale – anche a livello di gruppo – superino la soglia dei 750 milioni di Euro.

Con specifico riferimento al settore delle scommesse e del gioco online, la Circolare n. 3/E del 2021 (che fornisce le linee guida generali per l’applicazione della DST) aveva già chiarito come – sebbene le somme rappresentate dalle “giocate” siano escluse dal perimetro dell’imposta – ai fini dell’applicazione della DST è importante tracciare una distinzione sulla base del ruolo del gestore della piattaforma di gioco:

  • “qualora operi come bookmaker (ossia quale entità che accetta le scommesse dei giocatori fissando le quote, come ad esempio nel caso delle scommesse sportive o su altri eventi) o banco (ossia quale entità contro cui i giocatori puntano come ad esempio nel caso del poker o della roulette online), l’entità assume rischi in proprio e i ricavi sono pertanto esclusi in base al comma 37 bis lettera b)”;
  • “qualora operi come soggetto che permette ai giocatori (utenti) di scommettere o giocare d’azzardo tra di loro, l’entità non assume rischi legati alle scommesse o al gioco, ma opera come intermediario. Sebbene le somme rappresentate dalle “giocate” sono escluse ex comma 37-bis lettere a) o b), la commissione del gestore dell’interfaccia rappresenta invece un ricavo digitale ai sensi del comma 37 lettera b), realizzato a titolo di intermediario nelle operazioni tra utenti”.

Il Principio di diritto n. 6/2025 conferma tale impostazione e fornisce utili indicazioni operative in merito alla determinazione dei ricavi da servizi digitali realizzati in Italia che rappresentano la base imponibile ai fini DST. In particolare, l’imposta deve applicarsi esclusivamente alla quota effettivamente trattenuta dall’operatore, ossia l’importo residuo risultante dalla detrazione – dai versamenti effettuati dagli utenti – del montepremi corrisposto ai giocatori e dell’eventuale imposta unica sul gioco. Questo criterio trova applicazione anche laddove, in un singolo torneo, le vincite distribuite superino le giocate raccolte, confermando che la base imponibile coincide con il margine effettivo trattenuto dalla piattaforma, variabile in funzione della tipologia di gioco e delle specifiche condizioni contrattuali. In via incidentale si fa riferimento al “torneo” come alla modalità di gioco che per antonomasia ricade nell’ambito applicativo della DST, essendo evidente che il ruolo svolto dalla piattaforma gestita dal concessionario sia quello di consentire agli utenti di giocare tra loro a fronte di una remunerazione data dalla commissione.

Particolare attenzione è dedicata al trattamento dei bonus concessi ai giocatori (e.g., bonus di benvenuto, giocate gratuite). Tali importi, essendo attribuiti gratuitamente e in assenza di corrispettivo, non generano ricavi effettivi per l’operatore e devono pertanto essere esclusi da calcolo della base imponibile ai fini della DST. Ne consegue che, nel determinare la commissione assoggettabile a imposta, occorre rettificare i ricavi lordi da gioco sottraendo anche il valore degli eventuali bonus erogati. Appare evidente il doppio binario previsto per i bonus nell’ambito della DST e dell’imposta unica sui giochi: mentre per la DST, con il documento in esame, viene chiarito come gli stessi non concorrano alla base imponibile del tributo, lo stesso non vale ai fini dell’imposta di gioco. Difatti, come chiarito dal provvedimento del 10 giugno 2011 (Prot. 2011/20659/Giochi/GAD), i bonus sono generalmente inclusi nella raccolta.

Alla luce di tali chiarimenti, gli operatori che, nei periodi d’imposta precedenti, rientrando nell’ambito di applicazione della DST, abbiano incluso i bonus concessi agli utenti nel calcolo della base imponibile, ovvero adottato criteri difformi rispetto all’impostazione delineata dall’Agenzia delle Entrate, potrebbero aver effettuato un versamento eccedente. In tali ipotesi, sarà opportuno valutare – caso per caso – le modalità più idonee per il recupero di quanto versato in eccesso.

Per ulteriori notizie sul tema della Digital Service Tax si veda anche: Gaming, gambling e esports impattati dalla digital service tax?

Autori: Giovanni Iaselli e Mario Russo

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