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Il governo Italiano ha esteso in modo rilevante la durata del regime transitorio attualmente previsto per gli operatori di crypto che si qualificano quali Virtual Asset Service Providers (“VASP”) iscritti nel registro nazionale, con un impatto sull’attuazione del Regolamento (UE) 2023/1114 sui Mercati per le Cripto-Attività (“MiCAR”).

Le modifiche incidono radicalmente sul Decreto Legislativo 5 settembre 2024, n. 129 (di seguito, il “Decreto di Attuazione di MiCAR”), il quale ha implementato MiCAR.

La proroga riguarda:

  • il termine per presentare l’istanza di autorizzazione ex art. 62 MiCAR;
  • la durata dell’operatività transitoria; e
  • una deroga condizionata in favore di soggetti appartenenti a gruppi societari, con istanza presentata anche in un altro Stato membro.

Il presente contributo analizza la disciplina vigente, i punti di modifica previsti dal decreto-legge e le possibili implicazioni sistemiche per i futuri prestatori di servizi per le cripto-attività (“CASP”).

  1. L’architettura normativa del regime transitorio

L’articolo 45 del Decreto di Attuazione di MiCAR scandisce il regime transitorio applicabile ai soggetti già iscritti, alla data del 27 dicembre 2024, nella sezione speciale del registro VASP istituito presso l’OAM. Il dispositivo costituisce una norma ponte tra la disciplina nazionale previgente e il quadro armonizzato introdotto da MiCAR, articolando condizioni e termini entro cui i soggetti già operativi possono continuare a prestare servizi fino al completamento della procedura autorizzativa.

Secondo l’originaria formulazione, i soggetti giuridici che presentino istanza di autorizzazione entro il 30 giugno 2025, ai sensi dell’articolo 62 MiCAR, possono continuare a esercitare attività regolamentate fino al 30 dicembre 2025, o fino al rilascio o diniego dell’autorizzazione ex art. 63 MiCAR; se anteriore. La continuità operativa è subordinata a una serie di adempimenti formali, tra cui la comunicazione all’OAM dell’avvenuta presentazione dell’istanza, sia in Italia che in un altro Stato membro, nonché dell’esito della relativa procedura.

In caso di rigetto dell’istanza di autorizzazione, l’operatore è tenuto a cessare l’attività nei confronti della clientela italiana entro 60 giorni.

Il mancato rispetto del termine per la presentazione dell’istanza comporta, alla medesima data del 30 giugno 2025, la cessazione automatica dell’operatività e la conseguente cancellazione dal registro da parte dell’OAM. A ciò si aggiungono obblighi informativi verso i clienti, da assolvere entro il 31 maggio 2025, e vincoli di conservazione documentale decennali per le operazioni eseguite tra il 1° aprile 2025 e la data di cancellazione dal registro.

2. Una proroga che ridefinisce il perimetro del regime transitorio

Le modifiche, preannunciate dall’OAM, non si limitano a un mero slittamento di scadenze: nel loro insieme, esse incidono su elementi strutturali dell’articolo 45 del Decreto di Attuazione di MiCAR.

La prima variazione riguarda il termine per la presentazione dell’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 62 MiCAR, differito di sei mesi dal 30 giugno al 30 dicembre 2025. Di conseguenza, la cessazione automatica dell’operatività prevista per i soggetti inadempienti slitterà altrettanto, posticipando l’innesco del meccanismo di cancellazione di cui all’art. 45, comma 4, del Decreto di Attuazione di MiCAR.

Ancora più rilevante è la proroga del termine finale del regime transitorio: la possibilità di operare senza autorizzazione, che in precedenza si sarebbe esaurita il 30 dicembre 2025, viene ora estesa fino al 30 giugno 2026. La misura consente di riallineare il perimetro temporale dell’operatività provvisoria con la nuova scadenza per la presentazione delle istanze, evitando soluzioni di continuità tra le due fasi.

I soggetti appartenenti a un medesimo gruppo, inoltre, potranno continuare a operare in Italia pur senza aver presentato istanza, a condizione che un’altra entità del gruppo lo abbia fatto, anche in un diverso Stato membro.

Infine, la proroga dell’obbligo di trasmissione telematica dei dati all’OAM, che non si esaurirebbe più con l’invio del primo trimestre 2025 ma proseguirebbe fino al terzo, completa un quadro di progressivo adattamento.

Il sistema delineato sembra riflettere difficoltà strutturali nell’adeguamento operativo da parte degli operatori dell’industria decentralizzata, già chiamati a rispondere a requisiti autorizzativi e di governance particolarmente stringenti. Allo stesso tempo, la complessità applicativa del nuovo quadro potrebbe giustificare un margine di flessibilità anche per le Autorità competenti, in particolare Consob e Banca d’Italia, chiamate ad assorbire in tempi molto ristretti nuove competenze di vigilanza, istruttoria e supervisione.

3. Una transizione che strategicamente si estende ma non si arresta

La proroga del regime transitorio per i VASP italiani non va letta come una semplice dilazione tecnica né come una deroga priva di cornice. Essa rappresenta, piuttosto, una decisione di ingegneria normativa, volta a modulare nel tempo l’impatto di un cambiamento strutturale profondo su un tessuto economico e istituzionale ancora in fase di assestamento.

In questo senso, la proroga si colloca su un delicato crinale.

  • Da un lato, risponde a un’esigenza pratica: quella di garantire agli operatori già iscritti nel registro OAM, spesso di dimensioni contenute e dotati di strutture interne limitate, il tempo necessario per affrontare un iter autorizzativo particolarmente oneroso, che implica adeguamenti di rilievo su governance, compliance, controllo interno, continuità operativa e sicurezza informatica.
  • Dall’altro lato, essa riflette una consapevolezza istituzionale: l’attuazione piena e coerente di MiCAR richiede un investimento non solo da parte dei soggetti vigilati, ma anche delle autorità competenti, chiamate a gestire nuove funzioni di autorizzazione e vigilanza in un settore ancora in fase di emersione e riconfigurazione.

A ciò si aggiunge la rilevanza, solo apparentemente tecnica, della deroga in favore dei gruppi transnazionali, che consente l’operatività in Italia anche in assenza di istanza locale, purché presentata da una consociata in altro Stato membro. Tale disposizione, coerente con il principio del passaporto europeo, solleva però interrogativi sull’effettiva armonizzazione dei criteri istruttori e sulla capacità dei sistemi nazionali di evitare arbitraggi regolatori interni all’Unione.

La posta in gioco, dunque, non è solo il rispetto dei termini, ma la qualità del processo di transizione: un passaggio da una disciplina nazionale di mera iscrizione a un regime autorizzativo europeo strutturato, che ambisce a uniformare il trattamento delle cripto-attività su scala continentale, pur lasciando agli Stati membri un margine nella fase attuativa.

In questo quadro, la proroga non mina la coerenza di MiCAR, ma ne evidenzia la flessibilità controllata: lo slittamento non sospende l’impianto europeo, né lo altera nella sostanza, ma si limita a dilatarne l’applicazione per esigenze di equilibrio. Tuttavia, si tratta di una flessibilità che chiama logicamente rigore applicativo. Perché non si traduca in una zona grigia permanente, occorrerà assicurare che questo tempo supplementare venga impiegato per consolidare le prassi di adeguamento, favorire una cultura regolatoria condivisa e, soprattutto, prevenire una stratificazione disomogenea di condizioni tra operatori nazionali e gruppi internazionali.

In definitiva, il rinvio non rappresenta una cesura, ma una pausa funzionale all’integrazione. Una finestra che consente al mercato di respirare, alle autorità di strutturarsi, e al legislatore di verificare, in corso d’opera, la reale capacità del sistema di recepire un modello che non è solo regolamentare ma anche culturale.

La vera sfida non è più il se, ma il come.

Sul medesimo argomento è possibile prendere visione del seguente episodio (in inglese): Web3, Blockchain and Their New Legal Challenges.

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