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Il Tribunale di Venezia è stato chiamato ad esprimersi sulla portata della tutela autorale e sugli elementi distintivi del plagio e della contraffazione in relazione al caso dell’Elfo di Babbo Natale.

I fatti all’origine della controversia

La vicenda prende le mosse dal ricorso cautelare depositato presso il Tribunale di Venezia da una società americana specializzata nella creazione di personaggi, storie e tradizioni natalizie e nota soprattutto per il fenomeno “The Elf on The Shelf”: un libro illustrato pubblicato originariamente nel 2005 e una bambola del personaggio del libro “Scout Elf” (registrata come copyright negli Stati Uniti nel 2009), che gli utenti potevano acquistare in cofanetti o kit. Il libro e la bambola “The Elf on The Shelf” erano poi stati commercializzati in Italia dal 2020 tramite un distributore.

La ricorrente allegava il plagio e la contraffazione del libro e della bambola di Scout Elf da parte del libro “L’Elfo di Babbo Natale” e della bambola di peluche con fattezze di elfo, realizzata per essere abbinata al predetto libro, distribuiti e offerti in vendita separatamente o in kit sul sito internet di una delle resistenti a partire dal 2023. La società infatti agiva, sia contro la distributrice del kit, sia contro il consorzio di cui era parte la distributrice, quale soggetto con cui erano state svolte le trattative stragiudiziali, sia contro il produttore della bambola contestata, sia contro la società autrice ed editrice del libro “L’Elfo di Babbo Natale”.

In particolare, la ricorrente sosteneva che il libro contestato riprendesse senza autorizzazione tutti gli elementi chiave ed identificativi dell’opera “The Elf on The Shelf” e che la bambola contestata presentasse somiglianze stilistiche e caratteristiche fisiche proprie della bambola di Scout Elf.

La ricorrente allegava, inoltre, la condotta concorrenziale illecita per agganciamento e sfruttamento indebito della notorietà dell’opera e del progetto imprenditoriale, oltre che parassitaria per il pericolo di diluizione del brand “The Elf on The Shelf”.

La tutelabilità di The Elf on The Shelf

Il Tribunale ha richiamato i principi consolidati secondo cui il diritto d’autore tutela non l’idea in sé, ma la forma della sua espressione, purché dotata di creatività. Di conseguenza, la stessa idea può essere alla base di diverse opere che, nonostante ciò, sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.

In ambito letterario, la tutela riguarda sia la forma esterna (stile, linguaggio, rappresentazione grafica) sia la forma interna (struttura narrativa, trama, personaggi), restando invece escluso il mero contenuto o l’idea di base.

Pur riconoscendo che The Elf on The Shelf si inserisce in una tradizione natalizia di origine mitologica, il Tribunale ha ritenuto l’opera dotata di creatività e, quindi, astrattamente tutelabile. L’originalità è stata ravvisata nella specifica rielaborazione narrativa: una storia breve in rima, con linguaggio semplice, illustrazioni ad acquerello dai toni caldi e la centralità del personaggio dello Scout Elf, osservatore e messaggero di Babbo Natale.

Il confronto tra le due opere editoriali

All’esito dell’analisi comparativa, il Tribunale ha escluso il plagio e la contraffazione da parte del libro L’Elfo di Babbo Natale.

In particolare, il Tribunale ha dapprima chiarito la differenza tra plagio e contraffazione, precisando che:

  • il plagio si realizza con l’attività di riproduzione totale o parziale degli elementi creativi di un’opera altrui, così da ricalcare in modo «parassitario» quanto da altri ideato e quindi espresso in una forma determinata e identificabile;
  • la contraffazione consiste nella riproduzione dell’opera prima con differenze di mero dettaglio, come tali scevre di apporto creativo, e dirette solo a nascondere la contraffazione.

Di conseguenza, accorre quindi distinguere fra contraffazione di un’opera e suo plagio, a seconda che venga leso il diritto patrimoniale dell’autore, ovvero il suo diritto alla paternità.

Tornando alle differenze tra le opere, il Tribunale ha precisato che esse risultano evidenti sia sotto il profilo della forma esterna (tecnica illustrativa digitale, colori accesi, struttura più lunga e complessa) sia sotto quello della forma interna. Mentre The Elf on The Shelf ruota attorno alla dicotomia “bambini buoni/bambini cattivi” e alla funzione valutativa dell’elfo, l’opera contestata propone una narrazione più articolata, incentrata sull’elfo come “fratellino magico”, compagno di giochi, con un ruolo positivo e non giudicante.

Secondo il Tribunale, le due opere condividono solo l’idea di fondo – non tutelabile – ma divergono negli elementi espressivi essenziali, riflettendo la diversa personalità creativa degli autori.

La tutela della bambola Scout Elf

Diversa e autonoma è stata la valutazione relativa alla bambola. Il Tribunale ha rilevato che la ricorrente non ha chiarito sotto quale profilo giuridico invocasse la tutela autorale del pupazzo (opera del disegno industriale o altra categoria), né ha provato (ove l’opera si qualificasse come opera del disegno industriale) il valore artistico necessario ai sensi dell’art. 2, n. 10, l.d.a.

Anche considerando la bambola come rappresentazione figurativa di un personaggio di fantasia, il giudice ha escluso la sussistenza di creatività sufficiente, trattandosi di una combinazione di elementi tipici dei giocattoli infantili e dell’iconografia tradizionale degli elfi natalizi. In ogni caso, la bambola contestata presentava differenze rilevanti per dimensioni, materiali, forme e dettagli estetici, tali da escludere qualsiasi contraffazione.

L’assenza di concorrenza sleale

Il Tribunale ha infine escluso la sussistenza di concorrenza sleale, sia sotto il profilo dell’imitazione servile sia sotto quello della concorrenza parassitaria. I prodotti delle resistenti non sarebbero infatti idonei a generare confusione nel consumatore medio, anche in considerazione delle diverse modalità di presentazione e packaging.

È stata inoltre negata la concorrenza parassitaria, mancando una condotta sistematica e continuativa di sfruttamento dell’altrui iniziativa imprenditoriale.

La decisione

In assenza del fumus boni iuris sia in relazione alla violazione del diritto d’autore sia alla concorrenza sleale, il Tribunale di Venezia ha rigettato integralmente il ricorso cautelare e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di tutte le parti resistenti.

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