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L’interesse legittimo ai sensi del GDPR continua a essere una delle basi giuridiche più utilizzate, ma anche una delle più fraintese. Ma quali sono le questioni principali da affrontare e come può essere utilizzato correttamente?

Il recente digest pubblicato dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) trasmette un messaggio molto chiaro: il problema non è se l’interesse legittimo possa essere utilizzato, ma come viene applicato nella pratica. E se si osservano i recenti orientamenti sanzionatori, incluse le decisioni del Garante per la protezione dei dati personali, la direzione è coerente.

Cosa richiede davvero l’interesse legittimo ai sensi del GDPR

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), GDPR, l’interesse legittimo si fonda su un test in tre fasi:

  • deve esistere un interesse legittimo;
  • il trattamento deve essere necessario;
  • l’interesse non deve prevalere sui diritti e le libertà degli interessati.

In teoria sembra semplice.
In pratica, è una delle basi giuridiche più complesse da rendere operative.

Il digest dell’EDPB, che analizza oltre 60 decisioni adottate mediante il meccanismo di One-Stop-Shop, conferma che l’interesse legittimo può coprire un’ampia gamma di scenari, dalla prevenzione delle frodi al marketing, fino allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale. Ma questa flessibilità ha un costo: un onere di giustificazione molto più elevato.

Perché l’interesse legittimo ai sensi del GDPR continua a fallire
1. Assenza di una reale Valutazione dell’Interesse Legittimo (LIA)

Il primo problema ricorrente è di natura procedurale. Molte aziende semplicemente non svolgono una LIA adeguata prima di iniziare il trattamento. Ed è proprio qui che il meccanismo si inceppa. Le autorità di controllo sono molto chiare: la valutazione deve essere effettuata ex ante, non ricostruita a posteriori.

2. Interessi descritti in termini generici

Un altro schema ricorrente nella pratica, confermato dal digest, è l’utilizzo di finalità vaghe, come:

  • “migliorare i servizi”;
  • “misurare le performance”;
  • “migliorare l’esperienza degli utenti”.

Queste formulazioni non sono sufficienti. I regolatori si aspettano che l’interesse legittimo sia chiaramente e precisamente articolato; in caso contrario, l’intero test viene meno.

3. Il test di necessità è spesso sottovalutato

Anche quando l’interesse è accettato, i titolari spesso non riescono a dimostrare che il trattamento sia necessario. Le autorità pongono sempre più spesso una domanda molto semplice: lo stesso risultato potrebbe essere ottenuto in modo meno invasivo? In molti casi la risposta è sì — ed è sufficiente per invalidare la base giuridica.

4. Il test di bilanciamento è il punto in cui si perdono più spesso i casi

Questo è il vero campo di battaglia. L’analisi non è teorica, ma si basa su come il trattamento viene percepito dall’interessato.

I fattori chiave includono:

  • aspettative ragionevoli;
  • livello di trasparenza;
  • impatto effettivo sull’interessato.

Se il trattamento è inatteso, opaco o eccessivamente invasivo, l’interesse legittimo non regge.

La posizione del Garante sull’interesse legittimo

Particolarmente interessante è la coerenza tra questo approccio e le recenti decisioni del Garante per la protezione dei dati personali. In diversi casi, il Garante ha contestato:

  • il livello insufficiente di dettaglio delle LIA;
  • l’uso di valutazioni standardizzate o generiche;
  • l’assenza di un reale test di bilanciamento documentato.

Il messaggio chiave è pragmatico: una LIA meramente formale non è sufficiente. Deve essere specifica, motivata e basata su evidenze.

In altre parole, non basta affermare che esiste un interesse legittimo. Occorre dimostrare:

  • qual è concretamente l’interesse perseguito;
  • perché il trattamento è necessario;
  • come è stato valutato l’impatto sugli interessati;
  • quali misure di salvaguardia sono state adottate.

Ed è proprio su questo punto che molte organizzazioni rimangono ancora esposte.

È possibile passare all’interesse legittimo in un secondo momento?

Un ulteriore chiarimento del digest dell’EDPB è particolarmente rilevante nella pratica: tentare di fare affidamento sull’interesse legittimo dopo che un’altra base giuridica è venuta meno, nella maggior parte dei casi, non è accettabile. Perché ciò compromette:

  • gli obblighi di trasparenza;
  • il diritto di opposizione dell’interessato.

Esistono eccezioni limitate, ma restano appunto eccezioni. Inoltre, la posizione del Garante è che non è possibile elencare più basi giuridiche per lo stesso trattamento senza indicare in modo puntuale quando ciascuna trova applicazione.

Interesse legittimo e IA: un’area di rischio crescente

Il tema diventa ancora più rilevante in relazione ai sistemi di intelligenza artificiale. L’interesse legittimo è spesso utilizzato nei trattamenti connessi all’IA per la sua flessibilità. Ma questa flessibilità può essere fuorviante.

I progetti di IA comportano tipicamente:

  • finalità in evoluzione;
  • riutilizzo su larga scala dei dati;
  • difficoltà nel valutare l’impatto ex ante.

Tutti elementi che rendono i test di necessità e bilanciamento particolarmente complessi. Ed è proprio qui che emerge con maggiore evidenza il divario tra teoria giuridica e realtà operativa.

L’interesse legittimo è una questione di governance

La conclusione è chiara: l’interesse legittimo ai sensi del GDPR non è la via più semplice. È una delle basi giuridiche più esigenti dal punto di vista della governance.

Il cambiamento che si osserva, sia a livello EDPB sia nelle decisioni del Garante, va nella direzione di una valutazione sempre più sostanziale. Ciò implica:

  • superare l’uso di modelli standard;
  • integrare la LIA nei processi interni;
  • allineare l’analisi giuridica alla progettazione tecnica.

Perché oggi il rischio reale non è scegliere la base giuridica sbagliata.
È presumere che l’interesse legittimo richieda meno lavoro delle altre.

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