Il 28 aprile 2026 la Commissione europea ha pubblicato il report relativo alla prima revisione del Digital Markets Act (DMA), condotta ai sensi dell’articolo 53 del regolamento. Nel documento, la Commissione rileva che, a due anni dall’inizio della sua applicazione, pur non avendo ancora espresso appieno il proprio potenziale, il DMA rimane adeguato agli obiettivi perseguiti e non richiede, allo stato, interventi di revisione.
Al contempo, la Commissione evidenzia la necessità di intensificare l’attenzione su alcuni mercati digitali in espansione, in particolare quelli relativi ai servizi basati sull’IA e al cloud computing, rispetto ai quali stanno emergendo crescenti preoccupazioni circa il rischio che la loro contendibilità ed equità possano essere compromesse dal comportamento di alcuni operatori dominanti.
L’approccio adottato appare improntato a una certa prudenza, se non a una logica di attesa, nella misura in cui la Commissione sembra confidare nella capacità di affrontare le criticità emergenti attraverso gli strumenti già previsti dal DMA. Non sono tuttavia mancate posizioni divergenti tra gli stakeholder. Se da un lato una parte significativa ha sostenuto che le criticità emergenti, anche con riferimento ai servizi basati sull’IA, possano essere affrontate mediante un’applicazione più incisiva delle norme esistenti, dall’altro alcuni operatori hanno evidenziato la necessità di un intervento normativo. In particolare, tra le proposte avanzate figurano l’estensione del perimetro dei servizi di piattaforma di base al fine di includere i servizi di IA generativa, nonché l’ampliamento sia dell’ambito di applicazione sia del contenuto degli obblighi, ad esempio con riferimento alla condivisione dei dati e al contrasto delle pratiche di self-preferencing. Infine, una posizione minoritaria ha invitato alla cautela, sottolineando come il settore dell’IA sia ancora in fase di sviluppo e caratterizzato da dinamiche concorrenziali tali da rendere prematuro un ulteriore intervento regolatorio.
Nonostante le difficoltà legate al fatto che il mercato dei servizi basati sull’IA abbia registrato una crescita significativa solo successivamente all’entrata in vigore del DMA, la Commissione ha avviato sin da subito un’attività di monitoraggio delle relative dinamiche e dei loro effetti. Da tale attività sono emerse alcune principali aree di attenzione:
Interoperabilità: l’interoperabilità è stata individuata come un elemento centrale nel contesto dei servizi basati sull’IA, in particolare al fine di garantire un’effettiva integrazione tra i servizi di piattaforma di base, quali, ad esempio, i sistemi operativi, e i servizi di IA, inclusi i chatbot. Gli stakeholder hanno evidenziato come l’elevato livello di integrazione verticale e la presenza di ampi ecosistemi da parte dei gatekeeper possano costituire un incentivo a limitare tale interoperabilità, con il rischio di determinare fenomeni di lock-in degli utenti
Self-preferencing: è emersa una diffusa preoccupazione circa la possibilità che i gatekeeper favoriscano i propri prodotti e servizi basati sull’IA a discapito di quelli offerti da operatori terzi, sfruttando la propria posizione di controllo sugli ecosistemi digitali. In particolare, è stata segnalata una crescente tendenza all’integrazione verticale, o al tying, di tecnologie di IA generativa all’interno degli ecosistemi e dei servizi dei gatekeeper, con effetti potenzialmente pregiudizievoli per i servizi concorrenti.
Accesso ai dati: l’accesso ai dati rappresenta un fattore determinante per lo sviluppo di servizi di IA competitivi. In questo contesto, la disponibilità di dataset proprietari e le condizioni di condivisione dei dati imposte dai gatekeeper per l’accesso ai propri servizi di piattaforma di base agli utenti commerciali possono determinare un vantaggio competitivo significativo, limitando le possibilità di ingresso e sviluppo per operatori attuali e potenziali concorrenti.
Dipendenze dal cloud: i servizi di cloud computing sono considerati infrastrutture essenziali per l’addestramento e l’operatività dei modelli e dei servizi di IA. Diversi stakeholder hanno evidenziato i rischi che possono derivare dalla dipendenza da un numero limitato di grandi fornitori per l’erogazione di tali servizi. In tale contesto, è stata sollecitata da più parti la designazione dei maggiori servizi di cloud computing nel perimetro di applicazione del DMA ed è stato proposto di estendere ad essi alcune delle obbligazioni già previste dal regolamento.
Conclusioni
Alla luce di tali criticità, pur avendo scelto di non procedere a una revisione del DMA, ritenendo l’attuale quadro normativo adeguato, la Commissione ha chiarito che continuerà a monitorare attentamente l’evoluzione del mercato, in particolare valutando:
- se alcuni servizi di IA debbano essere qualificati come assistenti virtuali;
- se sia opportuno avviare un’indagine di mercato ai sensi dell’articolo 19 del DMA, al fine di verificare l’eventuale inclusione dei servizi di IA tra i servizi di piattaforma di base e l’adeguatezza degli obblighi attualmente previsti.
Al contempo, è importante sottolineare come il DMA non sia in grado, né sia stato concepito, per affrontare tutte le criticità concorrenziali lungo la catena del valore dell’IA. Per le condotte nuove o non riconducibili agli obblighi del regolamento, sarà pertanto necessario fare ricorso ad altri strumenti, in particolare al diritto della concorrenza. In tale prospettiva si collocano, ad esempio, le iniziative già avviate dalla Commissione volte a valutare l’utilizzo da parte di Google di contenuti online per finalità di addestramento dei suoi sistemi di IA, e la policy di Meta volta a limitare l’utilizzo di Whatsapp come canale di distribuzione da parte di sviluppatori di servizi di IA terzi.
Da un lato, i gatekeeper dovrebbero prepararsi a essere sottoposti a controlli sempre più stringenti ai sensi del DMA con riferimento ai servizi basati sull’IA da essi offerti, con la conseguente possibilità che, nel prossimo futuro, emergano i primi procedimenti di non conformità in tale ambito. Dall’altro lato, gli operatori di minori dimensioni, in particolare le PMI, dovrebbero acquisire maggiore consapevolezza delle opportunità offerte dal regolamento, tra cui, in primo luogo, un rafforzamento dell’interoperabilità con i servizi di piattaforma di base e un accesso più ampio a dati che in precedenza non sarebbero stati ottenibili.
Per ulteriori informazioni sul tema, si consiglia la lettura del seguente articolo “DMA e IA: il Parlamento Europeo incalza la Commissione su un’applicazione più rigorosa“.

