Il 19 marzo 2026 la Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) del Parlamento Europeo ha approvato una proposta di risoluzione sull’applicazione del Digital Markets Act (DMA). Il documento, che sarà sottoposto al voto del Parlamento a fine aprile, mira a sollecitare la Commissione Europea a garantire un’applicazione rigorosa degli obblighi previsti dal DMA, a concludere tempestivamente i procedimenti di inosservanza attualmente in corso e ad assicurare un’applicazione coerente e orientata al futuro della normativa, anche alla luce dei rapidi sviluppi tecnologici, in particolare nei servizi basati sull’IA e nelle infrastrutture cloud.
Questa iniziativa si inserisce in un contesto in cui la Commissione Europea sta già esaminando, sotto il profilo antitrust, alcune condotte nel settore IA poste in essere dalle Big Tech. In particolare, sono state avviate indagini in relazione ai servizi AI Overviews e AI Mode di Google, nonché alle policy introdotte da Meta per WhatsApp con riguardo ai servizi offerti da fornitori terzi di IA, potenzialmente in concorrenza con il servizio proprietario Meta AI integrato nella piattaforma.
La Commissione IMCO intende tuttavia sollecitare la Commissione Europea a sfruttare pienamente tutti gli strumenti a sua disposizione, a partire proprio dal DMA. Sebbene si tratti di un regolamento ancora in una fase iniziale di applicazione, con le conseguenti difficoltà legate a un enforcement tempestivo ed efficace, esso è stato concepito proprio per garantire la contendibilità e l’equità dei mercati digitali. Tali obiettivi risultano oggi particolarmente critici nel settore dell’IA, sempre più caratterizzato dalla presenza dominante delle grandi piattaforme tecnologiche già consolidate.
Un intervento non tempestivo e incisivo, avverte la Commissione IMCO, potrebbe favorire l’emergere di nuove forme di lock-in, pratiche di foreclosure o dinamiche di gatekeeping, in particolare laddove i gatekeeper sfruttino il controllo su dati, risorse computazionali o servizi integrati a discapito degli sviluppatori emergenti di IA e dei nuovi operatori innovativi.
Particolare attenzione, nonché preoccupazione, è rivolta dalla Commissione IMCO alla pratica, ormai consolidata, di integrazione di strumenti di ricerca e assistenti basati sull’IA all’interno dei servizi di piattaforma di base detenuti dalle grandi imprese tecnologiche, come Siri di Apple o Copilot di Microsoft. Tali strumenti stanno progressivamente diventando importanti porte di accesso a informazioni, commercio e servizi digitali, con il rischio di compromettere la contendibilità e l’equità di questi segmenti di mercato, anche alla luce della posizione di vantaggio di cui tali operatori dispongono nello sviluppo, addestramento e distribuzione dei sistemi di IA.
Nell’attesa dell’eventuale approvazione della risoluzione da parte del Parlamento, è comunque possibile osservare come le posizioni sopra richiamate riflettano una percezione piuttosto diffusa circa la limitata incisività dell’enforcement del DMA, nonché sulle implicazioni derivanti dal posizionamento delle grandi imprese tecnologiche ai vertici del settore dell’IA.
Non deve tuttavia essere trascurato l’altro lato della medaglia. La Commissione Europea, nell’applicazione di uno strumento relativamente recente quale il DMA, in un settore in rapidissima espansione ed evoluzione come quello dell’IA, rischia di incidere negativamente sullo sviluppo del mercato intervenendo prematuramente sulle sue dinamiche concorrenziali. Il bilanciamento degli interessi che l’istituzione è chiamata a operare si presenta particolarmente complesso, anche alla luce delle pressioni provenienti da oltreoceano, volte a favorire un approccio meno rigoroso nei confronti delle imprese statunitensi, soprattutto in un contesto geopolitico delicato come quello attuale.
Se è vero che la contendibilità e l’equità nei mercati digitali possono contribuire a uno sviluppo più sano degli stessi, a beneficio in primo luogo dei consumatori, è altrettanto vero che l’intervento pubblico dovrebbe essere calibrato e limitato allo stretto necessario, al fine di non incidere in modo improprio sui processi di innovazione.

