A partire dal 19 giugno 2026, ogni professionista che concluda contratti a distanza con consumatori attraverso un’interfaccia online sarà tenuto a mettere a disposizione una funzione digitale specificamente dedicata all’esercizio del diritto di recesso. Si tratta di un obbligo che impone la predisposizione di un elemento d’interfaccia strutturato per consentire al consumatore di manifestare la propria volontà di sciogliersi dal vincolo contrattuale in modo diretto, senza necessità di ricorrere a canali esterni alla piattaforma su cui il contratto è stato concluso.
L’obbligo in esame trova la propria origine nella direttiva (UE) 2023/2673, la quale ha introdotto nell’ordinamento dell’Unione un nuovo strumento di tutela del consumatore nel contesto dei contratti conclusi a distanza mediante interfacce digitali. Il recepimento nell’ordinamento italiano è avvenuto ad opera del D.Lgs. 209/2025, il quale ha inserito nel corpo del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) il nuovo articolo 54-bis, integralmente dedicato alla disciplina della funzione di recesso digitale.
Ambito di applicazione e impatto operativo
Se in fino ad oggi il diritto di recesso si esauriva, sul piano operativo, nell’adempimento di obblighi informativi e nella predisposizione di canali per l’invio di moduli o altre dichiarazioni di recesso, l’art. 54-bis sposta parte dell’obbligo direttamente nell’esperienza d’uso, prescrivendo requisiti specifici su collocazione, denominazione, tempistiche e modalità di trasmissione della dichiarazione di recesso. La conformità non si esaurisce più nelle clausole contrattuali, ma richiede un intervento coordinato sulla progettazione del front-end.
L’obbligo riguarda i contratti a distanza conclusi da consumatori mediante interfacce online, ossia acquisti e sottoscrizioni perfezionati su siti web o app, indipendentemente dalla dimensione dell’operatore economico o dal settore merceologico di riferimento. La norma attiene esclusivamente al diritto di recesso entro il termine legale di ripensamento, senza estendersi ad altre modalità di scioglimento del contratto.
Chi non avrà provveduto all’implementazione della funzione entro il 19 giugno 2026 si troverà in una condizione di non conformità rispetto al Codice del Consumo, con le conseguenze che ne derivano sotto il profilo sanzionatorio e, più in generale, sotto il profilo del rischio reputazionale e contenzioso.
I requisiti della funzione di recesso
L’articolo 54-bis delinea nel dettaglio le caratteristiche che la funzione di recesso digitale deve possedere affinché possa ritenersi conforme alla disciplina. Non si tratta, in altri termini, della mera apposizione di un pulsante generico all’interno dell’interfaccia, bensì della predisposizione di un meccanismo articolato e rispondente a requisiti specifici, il cui mancato rispetto, anche parziale, determina la non conformità della funzione nel suo complesso.
- Visibilità e continuità. La funzione deve essere indicata con le parole “recedere dal contratto qui” o formulazione equivalente inequivocabile. Deve figurare in modo ben visibile, essere facilmente accessibile e restare disponibile per l’intero periodo di recesso – non solo al momento dell’acquisto.
- Contenuto della dichiarazione. La funzione deve consentire al consumatore di inviare una dichiarazione online con tre informazioni: il proprio nome, i dati identificativi del contratto/ordine e il mezzo elettronico per ricevere la conferma.
- Doppia conferma. Una volta compilata la dichiarazione, il consumatore la presenta tramite una funzione di conferma, indicata con le parole «conferma recesso» o equivalente. L’articolazione in due passaggi mira a garantire consapevolezza senza ostacolare l’esercizio del diritto.
- Avviso di ricevimento. Attivata la conferma, il professionista deve inviare senza indebito ritardo un avviso di ricevimento su supporto durevole, con il contenuto della dichiarazione, data e ora di trasmissione.
- Momento del recesso. Il recesso si considera esercitato entro il termine se la dichiarazione è trasmessa prima della scadenza. Rileva il momento dell’invio da parte del consumatore, non la ricezione o l’elaborazione da parte del professionista.
Coordinamento con le altre modalità di recesso
Un aspetto che merita particolare attenzione riguarda il rapporto tra la nuova funzione digitale e le modalità di esercizio del recesso già previste dall’ordinamento. L’art. 54-bis introduce un canale ulteriore e obbligatorio, il quale tuttavia non sostituisce né limita in alcun modo le altre forme attraverso le quali il consumatore può legittimamente comunicare la propria volontà di recedere dal contratto.
Il consumatore conserva pertanto il pieno diritto di esercitare il recesso mediante qualsiasi altra dichiarazione esplicita della propria decisione – sia essa veicolata tramite lettera raccomandata, comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, compilazione e invio del modulo tipo allegato al Codice del Consumo o qualsiasi altro mezzo idoneo – nei termini e con le modalità disciplinate dagli articoli 52 e seguenti.
Sotto il profilo operativo, ciò comporta che le imprese non possono eliminare o ridimensionare i canali di recesso preesistenti in ragione dell’avvenuta implementazione della funzione digitale. Al contrario, devono garantire la piena e contemporanea operatività di tutti i canali, assicurando altresì che le informazioni precontrattuali fornite al consumatore riflettano in modo completo e aggiornato l’intera gamma delle modalità di esercizio del diritto.
Per quanto concerne le condizioni generali di vendita, si rende necessario procedere a un aggiornamento della sezione relativa al diritto di recesso, al fine di integrare la menzione della nuova funzione digitale, descriverne sinteticamente il funzionamento e chiarire che essa costituisce un canale aggiuntivo rispetto alle modalità già contemplate, senza presentarla come la via esclusiva o preferenziale per l’esercizio del diritto.
Conclusione
L’art. 54-bis del Codice del Consumo traduce in un obbligo tecnico puntuale un principio di simmetria che il legislatore europeo ha ritenuto meritevole di tutela specifica: se la conclusione di un contratto a distanza può avvenire con un’operazione semplice e immediata all’interno di un’interfaccia digitale, l’esercizio del diritto di recesso deve poter seguire un percorso dotato di analoga semplicità e immediatezza.
Il termine del 19 giugno 2026 rappresenta una scadenza che impone un’azione coordinata tra diverse funzioni aziendali: dalla direzione legale al reparto tecnologico, dalla funzione di compliance al team di prodotto. L’adeguamento non si esaurisce nell’implementazione di un semplice pulsante, ma richiede un intervento organico sull’architettura dell’interfaccia, sulla documentazione contrattuale e sui processi interni di gestione del rapporto con il consumatore.
Autrice: Marianna Riedo

