- Introduzione
Con una sentenza del 21 maggio 2026 (Causa C-604/24), la Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha stabilito che uno Stato membro non può vietare la vendita online di farmaci non soggetti a prescrizione. Il caso riguardava la normativa greca, che consentiva alle farmacie di vendere online una sola sottocategoria di farmaci senza obbligo di prescrizione. La CGUE ha confermato che la tutela della salute pubblica può giustificare condizioni proporzionate sulla vendita a distanza, ma non un divieto generalizzato che privi il diritto dell’UE del suo effetto pratico.
- Contesto normativo
La Direttiva 2001/83/CE disciplina la sperimentazione, la produzione, l’autorizzazione, l’etichettatura, la distribuzione, la vendita e la pubblicità dei farmaci a livello europeo.
La disposizione centrale nel caso in esame è l’articolo 85 quater della Direttiva sui medicinali, che regola la vendita a distanza di farmaci al pubblico tramite “servizi della società dell’informazione” – in sostanza, siti web e altri servizi digitali. L’articolo 85 quater prevede che gli Stati membri debbano consentire la vendita online di farmaci senza obbligo di prescrizione, a condizione che il venditore sia autorizzato dal diritto nazionale a fornire farmaci al pubblico e che siano soddisfatti ulteriori requisiti specifici. Allo stesso tempo, gli Stati membri dell’UE conservano il potere di vietare la vendita online di farmaci soggetti a prescrizione medica.
La controversia è nata in Grecia, dove una farmacia online ha contestato il regime nazionale dinanzi al Consiglio di Stato, che ha rinviato la questione alla CGUE. In base alla normativa contestata, le farmacie potevano vendere online solo una sottocategoria di farmaci, restando di fatto escluse dalla vendita di qualsiasi altro prodotto non soggetto a prescrizione. La Grecia ha difeso la restrizione richiamando motivi di salute pubblica, evidenziando i rischi legati all’automedicazione eccessiva e al commercio di farmaci contraffatti o inadeguati.
- La decisione della CGUE
La CGUE ha stabilito che l’articolo 85 quater della Direttiva sui medicinali non consente agli Stati membri di vietare la vendita online di farmaci senza obbligo di prescrizione.
Gli Stati membri possono disciplinare le modalità con cui si svolge la vendita online, ma non possono presentare un divieto assoluto come una semplice “condizione”. Sebbene la CGUE abbia riconosciuto che la tutela della salute pubblica costituisce un obiettivo legittimo e prioritario nel settore farmaceutico, ha sottolineato che le misure nazionali devono operare entro i limiti dell’articolo 85 quater e rimanere proporzionate al rischio che intendono contrastare. Un divieto generalizzato di vendita a distanza dei farmaci senza obbligo di prescrizione, temperato da un’unica e circoscritta eccezione, eccedeva tali limiti e privava la disposizione dell’UE della sua efficacia.
- Commento
La sentenza chiarisce che gli Stati membri non possono vietare la vendita online di farmaci senza obbligo di prescrizione e che argomentazioni fondate sulla salute pubblica non possono essere utilizzate per giustificare una restrizione che si traduca in un divieto di fatto. La decisione invita inoltre a un’analisi più attenta dei regimi nazionali che, senza arrivare a un divieto esplicito, impongono condizioni onerose alla vendita a distanza.
Più in generale, la decisione contribuisce a definire il perimetro della vendita online di farmaci, affiancandosi a precedenti giurisprudenziali come Doctipharma (29 febbraio 2024), di cui abbiamo parlato qui.

