Secondo la Commissione di Ricorso EPO, un metodo di trattamento chirurgico implicito rende un’invenzione non brevettabile ai sensi dell’EPC.
L’art. 53, lettera c) della European Patent Convention (EPC) esclude la concessione di brevetti europei relativi a metodi di trattamento chirurgici del corpo umano o animale. La Commissione di Ricorso dell’European Patent Office (EPO) ha avuto l’opportunità di chiarire in una recente decisione i limiti di tale disposizione della EPC nel caso di un brevetto relativo a una tecnologia di sostituzione dei denti.
Il brevetto oggetto della decisione, concesso nel 2013, era relativo ad un “metodo e kit di materiali per la produzione di parti di ricambio di denti“. Contro il brevetto era stata presentata un’opposizione, successivamente ritirata; tuttavia, la Divisione di Opposizione dell’EPO ha ritenuto in ogni caso di proseguire il procedimento di opposizione contro il brevetto. Ciò è infatti consentito all’Ufficio ai sensi delle Guidelines for Examination qualora sia probabile che il brevetto venga limitato o revocato anche qualora non siano necessarie ulteriori azioni da parte dell’opponente.
Al termine del procedimento di opposizione, il brevetto è stato revocato per violazione dell’Art. 53, lettera c) EPC e il titolare del brevetto ha proposto appello innanzi la Commissione di Ricorso dell’EPO. Quest’ultima, nella propria decisione, ha riconosciuto che l’unica rivendicazione indipendente del brevetto, riferita al metodo di produzione di pezzi di ricambio per denti, non conteneva effettivamente alcuna caratteristica che implichi esplicitamente un metodo di trattamento chirurgico. Tuttavia, la Commissione di Ricorso ha chiarito come l’art. 53, lettera c), EPC esclude la concessione anche di brevetti che comportino tale passaggio solo implicitamente. Pertanto, la Commissione ha chiarito che nel caso in cui un metodo chirurgico di trattamento costituisce una caratteristica essenziale dell’invenzione in questione (sia implicitamente che esplicitamente), la brevettabilità di tale invenzione deve necessariamente essere esclusa ai sensi dell’art. 53, lettera c), EPC.
Nel caso di specie, la rivendicazione n. 1 del brevetto oggetto di lite prevedeva la creazione di due impronte di parte della dentatura del paziente, mentre la descrizione del brevetto affermava che il materiale dentale mancante del paziente doveva essere temporaneamente riempito prima di iniziare ad eseguire la prima delle due impronte. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che la preparazione dei denti del paziente contenuta nella descrizione del brevetto rientrasse nell’ambito del metodo rivendicato, anche se non era esplicitamente menzionata nella rivendicazione.
La Commissione dell’EPO ha riconosciuto che il metodo di trattamento chirurgico rivendicato non potesse essere eseguito senza procedere, direttamente sul paziente, a questa fase “preparatoria” (poiché altrimenti il metodo rivendicato non avrebbe prodotto la funzione rivendicata), e che pertanto la preparazione dei denti del paziente contenuta nella descrizione del brevetto costituisse un metodo chirurgico di trattamento del corpo umano, in quanto comportava l’estrazione di tessuto corporeo in modo invasivo, concludendo che l’invenzione non era brevettabile ai sensi dell’art. 53, lettera c), EPC.
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