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Nel quadro della crescente digitalizzazione dell’economia e della cultura, le opere d’arte digitali emesse sotto forma di Non-Fungible Token (NFT) pongono questioni nuove e complesse per il diritto assicurativo.

L’assenza di un quadro normativo definito, l’incertezza sulla natura giuridica dei token e i rischi connessi alla volatilità del mercato e alla sicurezza informatica rendono urgente un adattamento degli strumenti di tutela tradizionali, anche alla luce delle trasformazioni introdotte dalla tecnologia blockchain.

La natura giuridica dell’NFT e le criticità definitorie

Gli NFT sono certificati “di proprietà” su opere digitali registrati su blockchain tramite smart contract. Si tratta di certificati digitali di autenticità e titolarità per opere native digitali, alle quali conferiscono unicità e tracciabilità. Tuttavia, nonostante la massiccia diramazione del fenomeno della criptoarte e le conseguenze che da esso direttamente promanano nell’attuale contesto economico-legale, manca una definizione univoca della natura giuridica degli NFT, elemento essenziale per la determinazione del rischio e del premio assicurativo. È necessario innanzitutto distinguere tra:

  • il token in sé, inteso come entità digitale unica e non fungibile;
  • l’opera digitale identificata dal token, che può anch’essa essere oggetto di assicurazione.

In Italia, il Ministero della Cultura ha tentato di inquadrarli come strumenti circolatori di copie digitali di opere artistiche, senza però attribuire loro una qualificazione definitiva. A livello europeo, il Regolamento (UE) 2023/1114 sui Mercati delle Cripto-Attività (MiCA) volto ad armonizzare il framework dell’Unione in materia di crypto-assets, non estenderà la propria applicazione alle cripto-attività uniche e non fungibili quali, per l’appunto, gli NFT. Analogamente, né il diritto francese né quello statunitense offrono definizioni giuridiche esaustive.

In questo contesto, si segnala la pronuncia della High Court inglese, Osbourne v. OpenSea (2022 EWHC 1021) che ha riconosciuto agli NFT natura proprietaria, ammettendone la tutela legale, e quella del Tribunale di Hangzhou che ha qualificato gli NFT come proprietà virtuale.

Le sfide dell’assicurabilità dell’arte digitale

Il passaggio dell’arte al digitale impone una revisione profonda del concetto di assicurabilità. Le polizze tradizionali per le opere d’arte (cd. fine art) non risultano idonee a coprire i nuovi rischi associati agli NFT. Le problematiche più rilevanti sono almeno tre:

  1. la valutazione economica degli NFT, soggetta a fluttuazioni estreme e all’assenza di un mercato di riferimento stabile;
  2. l’individuazione del rischio assicurabile, spesso immateriale o informatico e difficilmente inquadrabile secondo gli schemi tradizionali;
  3. la difficoltà nella verifica della titolarità del token, spesso occultata da sistemi di pseudonimato e decentralizzazione.

In aggiunta, mancano standard uniformi per valutare il valore e il rischio di queste opere, rendendo la determinazione del premio assicurativo un’operazione complessa e suscettibile di variazioni repentine.

Rischi emergenti: tra volatilità del valore e minacce informatiche

L’NFT Art è esposta a una pluralità di rischi inediti. Tra questi, rilevano:

  • il deprezzamento repentino dei token;
  • la possibilità di plagio e contraffazione dell’opera digitale sottostante;
  • l’utilizzo illecito degli NFT per scopi di riciclaggio e frodi, aggravato dall’anonimato degli scambi e dalla transnazionalità delle transazioni;
  • gli attacchi informatici ai wallet e alle piattaforme di scambio.

In particolare, la sottrazione delle chiavi crittografiche di accesso al wallet comporta la perdita dell’asset, senza possibilità di recupero. Tale rischio è più elevato nei cd. hot wallets, costantemente connessi alla rete, rispetto ai cold wallets. Ne è un esempio il caso di Coincheck Inc., un importante exchange giapponese di criptovalute che ha subito un attacco informatico costatole 534 milioni di dollari in cripto. Il furto, tanto grande da superare il caso MtGox del 2014, è avvenuto, per l’appunto, attraverso un hot wallet collegato alla rete.

La prospettiva delle polizze cyber risk

Proprio per la natura digitale e decentralizzata dell’opera d’arte in NFT, le polizze cyber risk appaiono una soluzione assicurativa potenzialmente più adatta rispetto a quelle tradizionali. Questi strumenti coprono tipicamente danni derivanti da violazioni di dati, attacchi informatici, responsabilità civile e spese legali. Benché nate per altri scopi, le polizze cyber possono essere adattate a coprire:

  • danni al supporto digitale o alla blockchain;
  • furti di token o chiavi private;
  • violazioni dei diritti d’autore;
  • danni reputazionali legati alla circolazione di NFT falsificati;
  • spese di assistenza tecnica e di disaster recovery.

Tuttavia, si pone il problema di come inquadrare un’opera d’arte come un “dato” protetto dal rischio cyber e non semplicemente come un asset assicurabile.

Esperienze operative e primi modelli di copertura

Alcuni operatori assicurativi e insurtech hanno già sviluppato prodotti innovativi per la protezione degli NFT. Si citano, tra gli altri, Coincover, che offre soluzioni di recupero dei token e protezione contro il furto delle chiavi; Nexus Mutual, che prevede coperture mutualistiche contro gli attacchi informatici ai contratti smart; e YAS Digital Limited con il prodotto NFTY, prima microassicurazione NFT al mondo, sviluppata in collaborazione con Assicurazioni Generali S.p.A. – Hong Kong.

Altre compagnie, come OneDegree, AXA, MunichRe, stanno esplorando coperture ibride tra fine art e cyber risk. Inoltre, piattaforme specializzate nella certificazione artistica in blockchain, come 4ART Technologies AG e Art Rights, stanno offrendo servizi di tracciamento e identificazione utili anche ai fini assicurativi.

Conclusione

L’emergere della criptoarte quale forma di espressione artistica e asset d’investimento richiede un approccio giuridico e assicurativo multidisciplinare. Sebbene la volatilità del mercato degli NFT e la recente contrazione delle vendite sollevino dubbi sulla sostenibilità del fenomeno, è innegabile che la digitalizzazione del patrimonio artistico sia destinata a crescere. Ciò impone l’elaborazione di strumenti normativi e assicurativi che siano flessibili, tecnologicamente avanzati e giuridicamente fondati.

Per approfondire ulteriormente il tema dell’intelligenza artificiale si rimanda al seguente link: Guida – Metaverso, NFT e le problematiche legali di DLA Piper

Autrice: Dorina Simaku

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