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Con la risposta n. 223/2025, l’Agenzia delle Entrate torna su un tema di forte impatto operativo per le imprese che investono in software: la corretta applicazione del regime “Patent Box” ai costi di ricerca e sviluppo interni relativi a software protetti da copyright, in particolare in assenza di registrazione SIAE.

Il caso sottoposto

Una società attiva nell’analisi e gestione di dati legali e finanziari (ALFA S.p.A.) ha chiesto conferma della possibilità di applicare il Patent Box anche ai costi per la creazione di software sviluppati internamente e non registrati presso la SIAE, purché la titolarità sia attestata tramite dichiarazione sostitutiva. Un secondo quesito riguardava la possibilità di recuperare (“recapture”) i costi sostenuti negli anni precedenti in caso di successiva registrazione SIAE.

La posizione dell’Agenzia La risposta dell’Agenzia delle Entrate è chiara:

  • Non è richiesta la registrazione SIAE per beneficiare del Patent Box in via ordinaria. È sufficiente che l’impresa attesti, tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, la titolarità e l’esistenza del software, la sua originalità e creatività, e la riconducibilità del bene alle attività di ricerca e sviluppo “rilevanti” secondo la normativa. Questa documentazione va esibita in caso di verifiche e deve essere completa, dettagliata e riscontrabile, secondo i criteri già delineati nella circolare 5/E/2023 e nei provvedimenti attuativi.
  • Restano esclusi dall’agevolazione tutti i costi non direttamente riferibili all’attività di sviluppo del software, come quelli amministrativi o generali, e sono necessari criteri oggettivi di ripartizione dei costi, non meri forfettari.

E la “recapture” in caso di registrazione successiva?

Il cosiddetto “meccanismo premiale”, che consente di recuperare costi sostenuti negli otto esercizi precedenti in caso di registrazione del software presso la SIAE (o altro organismo con effetti equivalenti), rimane ancorato al momento della registrazione. Solo da quel periodo d’imposta decorre la possibilità di beneficiare del recapture per le spese non già agevolate in via ordinaria. L’Agenzia, però, ha ricordato che la questione era già stata affrontata e risolta in precedenti documenti di prassi (circolare 5/E/2023): per questo motivo, ha dichiarato il secondo quesito inammissibile per assenza di “obiettiva incertezza”.

Implicazioni operative

La risposta 223/2025 rappresenta un chiarimento atteso:

  • Il Patent Box ordinario si applica anche ai software non registrati SIAE, purché la titolarità sia dichiarata e documentata in modo rigoroso.
  • La registrazione SIAE resta necessaria solo per il meccanismo premiale (recapture) e produce effetti solo dal periodo di registrazione.
  • Documentazione e tracciabilità rimangono centrali: solo i costi effettivi, oggettivamente riferibili allo sviluppo e allocati con criteri trasparenti, possono essere maggiorati.

In conclusione, la risposta dell’Agenzia consente alle imprese innovative di sfruttare appieno la deducibilità maggiorata anche per software “in house” senza registrazione formale, ma impone rigore nella documentazione e nell’allocazione dei costi.

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