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Il 20 aprile 2023, Meta Platforms Inc. e sue affiliate hanno impugnato il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) a favore della Società Italiana degli Autori ed Editori (Siae), per il provvedimento cautelare emanato da AGCM che imponeva la ripresa delle trattative di Meta con Siae. Il TAR ha tuttavia confermato il provvedimento di AGCM per la ripresa delle trattative con Siae da parte di Meta.

Le due società, Meta Platforms Inc. e Siae, si trovano coinvolte in una disputa relativa all’accordo di licenza per l’utilizzo di opere protette da diritto d’autore. Meta, noto per le sue piattaforme social come Facebook ed Instagram, utilizza opere tutelate dalla Siae nei contenuti pubblicati dai suoi utenti. Il precedente accordo, noto come Music Rights Agreement (Mra) versione 2, è scaduto a settembre 2022. Le trattative per il rinnovo hanno evidenziato disaccordi sulla remunerazione, in particolare per i cosiddetti “short video” con durata inferiore ai sessanta secondi. Nonostante una serie di trattative e accordi temporanei, le parti non sono riuscite a raggiungere un nuovo accordo. Di conseguenza, l’AGCM ha avviato un procedimento per abuso di dipendenza economica ai sensi dell’art. 9 della legge 192/1998, che ha portato al provvedimento cautelare impugnato.

Il 21 aprile 2023 l’Antitrust ha disposto in via cautelare che Meta riprendesse immediatamente le trattative con Siae, mantenendo un comportamento ispirato a canoni di buona fede e correttezza, e provvedesse a fornire tutte le informazioni necessarie onde consentire a Siae di ripristinare l’equilibrio nel rapporto commerciale con Meta. Inoltre, previa autorizzazione di Siae, Meta era tenuta a ripristinare la disponibilità dei contenuti musicali su Instagram e Facebook.

Il cuore della disputa risiede nella presunta posizione di dipendenza economica di Siae da parte di Meta. La recente modifica legislativa all’articolo 9 della legge 192/1998, introduce la presunzione di dipendenza economica quando un’impresa utilizza i servizi di intermediazione di una piattaforma digitale determinante nel raggiungere utenti finali. Il caso Meta-Siae pone in evidenza la necessità di bilanciare la forza economica tra le parti in trattativa (in argomento v. Cass., sez. I, 21 gennaio 2020, n. 1184). Risulta quindi palese la volontà del legislatore di approntare una più robusta tutela ai soggetti che si interfacciano commercialmente con le piattaforme digitali, atteso il notorio potere di mercato di queste ultime, nonché la palese inadeguatezza dei preesistenti mezzi di tutela: lo strumento normativo impiegato è quello della presunzione (relativa) di dipendenza economica dell’impresa nei confronti della piattaforma.

A detta del TAR, è incontestato che Meta gestisca almeno due piattaforme digitali (Facebook ed Instagram) qualificabili come social network. Allo stesso tempo è evidente come senza un accordo con la parte ricorrente, Siae non possa raggiungere gli iscritti ai ridetti social network: in altre parole, il TAR afferma che è determinante il ruolo di Meta nel consentire il raccordo tra i suoi utenti e le opere tutelate dalla Siae. “Quanto esposto è quindi sufficiente a sostenere la sussistenza dello stato di dipendenza economica della controinteressata nei confronti della ricorrente ai sensi del novellato art. 9, comma 1, ultimo periodo, l. 192 cit.”. Inoltre, è da considerarsi irrilevante l’argomento circa la posizione di dominanza di Siae nel mercato delle licenze d’uso. Tale dato non incide in alcun modo nel rapporto tra le parti, poiché non è disponibile per Siae alcuna soddisfacente alternativa alla relazione commerciale con Meta. L’alternativa soddisfacente configurata da Meta non va ricostruita in base all’astratta possibilità di raggiungere i consumatori generalmente intesi, bensí come “ipotetica capacità di arrivare agli specifici utilizzatori dei social network: orbene, a fronte del rifiuto di contrattare opposto da Meta, Siae e gli autori non possono vedere le proprie opere riprodotte sui principali social mondiali, risultando loro sostanzialmente precluso un mercato che, solo in Italia, vede, rispettivamente, 39 (Facebook) e 28 (Instagram) milioni di utenti.”

Sul Reg. Ue 14 settembre 2022, n. 1925, c.d. Digital Markets Act (DMA), il TAR ha rilevato come esso sia pressoché ininfluente sul caso in esame, se non come argomento che dimostra lo strapotere di mercato di Meta. Conseguentemente, la circostanza che la Commissione europea abbia designato il gruppo Meta quale c.d. gatekeeper (ai sensi dell’art. 3, par. 4 del DMA) risulta, nel presente giudizio, sostanzialmente irrilevante, atteso che il parametro normativo sul quale si basa il provvedimento impugnato è rappresentato unicamente dalle regole sul divieto di abuso di dipendenza economica.

Sulla condotta adottata da Meta, il TAR ha affermato che l’interruzione delle trattative “non va intesa solo in senso assoluto come rifiuto di stipulare un contratto, bensí, estendendone il significato, vanno ricomprese nell’ipotesi astratta anche quelle condotte che determinano un evidente stallo o comunque un brusco arresto nelle negoziazioni, con possibilità di successiva riattivazione onde giungere ad un’intesa.”

La condotta di Meta ha quindi determinato un insuperabile fermo nelle trattative, reso evidente anche dalla rimozione della fruibilità dei contenuti musicali dalle proprie piattaforme social. In tal senso, sono inequivocabili le mail trasmesse da Meta che pongono una sorta di ultimatum alla controparte, scaduto il quale Meta avrebbe impedito l’utilizzo ai propri utenti della musica tutelata da Siae.

Tale comportamento è stato considerato non totalmente aderente ai canoni normativi, apparendo evidente come la mancata condivisione dei dati economici con la controparte contrattuale sia stato correttamente qualificata dall’AGCM.

Il Tar ha quindi confermato il provvedimento di AGCM poichè senza l’intervento autoritativo dell’Autorità “la trattativa sarebbe probabilmente rimasta in una fase di stallo con grave pregiudizio per l’intero indotto che opera sulle piattaforme gestite da Meta”. La conseguenza è che è stato perfettamente legittimo l’intervento dell’Autorità, risultando estremamente urgente garantire il ripristino della fruizione dei contenuti audio di Siae sulle piattaforme Meta.

Su un simile argomento può essere di interesse: “Mancato accordo tra Meta e SIAE alla luce della Direttiva Copyright”.

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