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Lo scorso 30 settembre 2025, la Corte d’appello di Bruxelles (decisione 65557/2025) si è pronunciata sulla controversia tra Airwair International Ltd., titolare dei marchi “Dr. Martens”, e Retail Distribution Concepts BV (Redisco), distributore delle catene Mano e Pronti, cui si è contestata la commercializzazione calzature che riproducevano elementi distintivi delle celebri Dr. Martens.

La vicenda trae origine dalla decisione emessa il 22 dicembre 2022 dal Tribunale commerciale di Bruxelles, con cui erano state respinte le domande di Airwair volte all’accertamento della contraffazione di alcuni dei propri marchi.  In quella sede, era stata parzialmente accolta la domanda riconvenzionale di nullità di Redisco avente ad oggetto tre marchi di titolarità di Airwair: infatti era stato dichiarato nullo il marchio di forma della suola per mancanza di carattere distintivo.

Airwair ha proposto appello, domandando la riforma della decisione e l’accertamento della contraffazione dei propri marchi da parte di Redisco.

La Corte d’Appello di Bruxelles, chiamata a pronunciarsi sul ricorso, ha esaminato i quattro marchi invocati dalla società, il primo dei quali aveva ad oggetto la “cucitura gialla su bordo nero” caratteristica delle calzature Dr. Martens.
Tale marchio era già stato oggetto di un distinto procedimento dinanzi alla Seconda Sezione della Corte di giustizia del Benelux, che, con sentenza del 6 febbraio 2024, ne aveva dichiarato la nullità per difetto di carattere distintivo intrinseco e acquisito.
A seguito di tale decisione, Airwair ha proposto ricorso dinanzi alla Prima Sezione della medesima Corte, con effetto sospensivo della pronuncia impugnata.
In considerazione di ciò, la Corte d’Appello di Bruxelles ha sospeso il giudizio sulla domanda relativa a questo marchio, in attesa della decisione definitiva della Corte di giustizia del Benelux.

Il secondo marchio oggetto del procedimento era invece a tutela del disegno della suola DMS ed era stato dichiarato nullo e non contraffatto in primo grado. La Corte d’Appello ha riformato la decisione sul punto: secondo la Corte, che si è avvalsa anche delle prove documentali fornite dall’appellante, il disegno della suola presenta un aspetto unico e riconoscibile, che si discosta in modo significativo dai modelli comunemente presenti sul mercato: il marchio è pertanto da considerarsi valido. Con riguardo alla contraffazione, la Corte ha riconosciuto che i modelli di scarpe venduti da Redisco presentano una forte somiglianza con il marchio registrato, tale da generare rischio di confusione per il consumatore medio.

Con riguardo al terzo marchio al centro del giudizio, marchio di posizione a tutela della “cucitura gialla nel bordo tra tomaia e suola”, Redisco aveva invocato la nullità sostenendo che la cucitura fosse solo un elemento decorativo e funzionale. La Corte, riconosciuta la valenza tecnica della cucitura, realizzata secondo il tipico modello sartoriale “Goodyear”, ha però accertato che Airwair ne ha fatto un uso costante per decenni, al punto che, ad oggi, la “cucitura gialla” è segno distintivo del brand e il relativo marchio non può essere dichiarato nullo.

Quanto all’ultimo marchio controverso, figurativo: «Rettangolo con iscrizione “Oil fat acid petrol alkali resistant”», la Corte ha riconosciuto che il segno usato da Redisco sulle calzature “Rolling Business” presenta una somiglianza visiva e fonetica con il marchio registrato, riproducendo gli stessi elementi verbali nella medesima configurazione.
Tenuto conto dunque dell’identità dei prodotti, del carattere distintivo del marchio e del livello di attenzione, mediamente basso, prestato dal pubblico di riferimento, sussiste un rischio di confusione. Pertanto, il marchio è da considerarsi contraffatto.

Nel complesso, la decisione contribuisce a rafforzare la tutela dei marchi non convenzionali nel settore della moda e della calzatura, riconoscendo il valore giuridico di segni distintivi che, attraverso un uso prolungato e sistematico, sono diventati indicatori affidabili dell’origine commerciale del prodotto agli occhi del consumatore.

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