Con la sentenza del 14 aprile 2026 (causa C-590/23), la Corte di Giustizia torna sul contenzioso relativo al campionamento musicale (sampling), affrontando questa volta i limiti delle eccezioni, in particolare quella del pastiche prevista dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29/CE.
Il caso e le questioni pregiudiziali
La controversia trae origine dall’utilizzo, nel brano “Nur mir”, di un campione ritmico di circa due secondi tratto da “Metall auf Metall” dei Kraftwerk. Dopo un lungo iter processuale, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di chiarire, in sostanza, due profili:
- se l’eccezione di pastiche abbia carattere residuale, tale da ricomprendere qualsiasi forma di riuso creativo, incluso il sampling;
- se, ai fini della sua applicazione, sia necessario accertare l’intenzione dell’utilizzatore oppure sia sufficiente la riconoscibilità oggettiva del risultato.
Il pastiche non è una clausola generale di riuso creativo
La Corte esclude in modo esplicito che il pastiche possa essere interpretato come una clausola residuale o di chiusura. Una lettura di questo tipo – osserva la Corte – finirebbe per svuotare di contenuto le altre eccezioni previste dalla stessa disposizione (caricatura e parodia), compromettendo l’effetto utile del sistema delineato dal legislatore europeo.
Ne deriva un primo chiarimento di rilievo sistematico: l’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), non introduce una forma di “fair use” generalizzato, ma contempla tre categorie autonome, ciascuna con una propria funzione.
La nozione di pastiche: evocazione e dialogo creativo
La Corte procede quindi a delineare i tratti distintivi del pastiche, qualificandolo come una nozione autonoma del diritto dell’Unione. In particolare, rientrano nell’eccezione le creazioni che:
- evocano una o più opere preesistenti,
- presentano differenze percepibili rispetto a queste,
- utilizzano elementi caratteristici protetti,
- instaurano con l’opera originaria un dialogo artistico o creativo riconoscibile.
È significativo che la Corte non richieda né un intento umoristico (tipico della parodia), né necessariamente un’imitazione stilistica in senso stretto. Il dialogo creativo può assumere forme diverse, tra cui l’omaggio, il confronto critico o l’esercizio di stile. Al tempo stesso, la Corte pone un limite netto: restano esclusi gli utilizzi dissimulati o assimilabili al plagio. L’uso deve essere “aperto”, ossia riconoscibile come riuso di materiale preesistente.
Il ruolo del sampling
Uno dei passaggi più rilevanti della sentenza riguarda espressamente il campionamento. La Corte riconosce che il sampling costituisce una forma di espressione artistica tutelata dalla libertà delle arti (articolo 13 della Carta). Tuttavia, il suo utilizzo senza autorizzazione è giustificato solo quando ricorrono i requisiti del pastiche. In questa prospettiva, il campionamento può rientrare nell’eccezione solo se contribuisce a instaurare quel dialogo artistico o creativo con l’opera originaria che caratterizza il pastiche.
Si tratta di una precisazione importante: non ogni riuso di un frammento sonoro è lecito, ma soltanto quello che assume una funzione espressiva riconoscibile nel rapporto con l’opera campionata.
Un criterio oggettivo: la riconoscibilità
Quanto alla seconda questione, la Corte adotta un approccio oggettivo.
Non è necessario accertare l’intenzione soggettiva dell’utilizzatore. È sufficiente che il carattere di pastiche sia riconoscibile da parte di un soggetto che conosce l’opera originaria e dispone della necessaria consapevolezza per cogliere il riferimento. Questa soluzione è coerente con esigenze di certezza del diritto, ma trasferisce inevitabilmente sul giudice nazionale la valutazione concreta circa la percepibilità del “dialogo” tra le opere.
Il bilanciamento tra diritti esclusivi e libertà artistiche
La sentenza si colloca chiaramente nel quadro del bilanciamento tra il diritto di proprietà intellettuale (articolo 17, paragrafo 2, della Carta) e le libertà di espressione e delle arti (articoli 11 e 13).
La Corte ribadisce che le eccezioni non devono essere interpretate in modo restrittivo, proprio perché costituiscono strumenti funzionali a garantire tali libertà fondamentali. Tuttavia, esse non possono nemmeno essere estese al punto da compromettere lo sfruttamento normale delle opere. Il risultato è una definizione del pastiche che, pur escludendo letture eccessivamente ampie, resta volutamente elastica.
Considerazioni conclusive
La pronuncia fornisce indicazioni importanti, ma non elimina del tutto le incertezze applicative.
Se da un lato vengono chiariti alcuni punti fermi – in particolare l’assenza di carattere residuale e l’irrilevanza dell’intenzione soggettiva – dall’altro la nozione di “dialogo artistico o creativo riconoscibile” rimane inevitabilmente aperta. In prospettiva, molto dipenderà dall’interpretazione dei giudici nazionali, chiamati a valutare caso per caso se il riuso di elementi protetti integri un effettivo confronto creativo con l’opera originaria.
La sentenza sembra così confermare una tendenza già emersa nella giurisprudenza europea: il diritto d’autore viene progressivamente letto non solo in chiave proprietaria, ma anche in termini relazionali, in cui assume rilievo il modo in cui le opere interagiscono tra loro. Resta da verificare se questo approccio, pur teoricamente coerente, riuscirà a garantire un livello sufficiente di prevedibilità nelle applicazioni concrete.

