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L’evoluzione dell’intelligenza artificiale generativa sta cambiando profondamente il modo in cui vengono concepiti e tutelati i diritti di proprietà intellettuale. Tra clonazione vocale, deepfake e repliche digitali sempre più realistiche, anche gli strumenti tradizionali del diritto dei marchi sono chiamati a confrontarsi con nuove esigenze di protezione.

In questo contesto si inserisce una recente domanda depositata presso l’EUIPO, destinata ad attirare l’attenzione degli operatori del settore: la cantante italiana Giusy Ferreri ha richiesto la registrazione come marchio sonoro della frase pronunciata con la propria voce “Sono Giusy Ferreri“. Si tratta della prima domanda di questo tipo presentata all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale mediante il deposito diretto di un file audio rappresentativo del segno.

A prima vista potrebbe sembrare una semplice estensione delle ormai note categorie di marchi non convenzionali. In realtà, il caso solleva questioni giuridiche di grande attualità, soprattutto alla luce della crescente diffusione di sistemi capaci di riprodurre fedelmente la voce di artisti e personaggi pubblici.

Negli ultimi anni, celebrità e content creator hanno iniziato a esplorare il diritto dei marchi come possibile barriera contro l’utilizzo non autorizzato dei propri tratti distintivi. Se il nome, il volto o uno slogan possono costituire un marchio, perché non dovrebbe esserlo anche una particolare espressione pronunciata con una voce immediatamente riconoscibile?

L’idea è quella di affiancare agli strumenti tradizionali un ulteriore titolo di proprietà industriale potenzialmente azionabile nei confronti di imitazioni e repliche generate dall’AI.

Tuttavia, il diritto dei marchi non nasce per proteggere la persona in quanto tale, bensì per identificare l’origine commerciale di beni e servizi. Proprio questa funzione distintiva rappresenta il principale banco di prova per iniziative di questo genere.

La normativa europea ammette espressamente i marchi sonori, che possono essere rappresentati attraverso un file audio oppure mediante notazione musicale. Dopo la riforma del sistema dei marchi UE, non è più richiesta una rappresentazione grafica tradizionale, rendendo molto più agevole il deposito di segni costituiti esclusivamente da suoni.

Ciò non significa, però, che qualsiasi suono possa essere registrato.

Come per ogni altro marchio, il segno deve possedere carattere distintivo, ossia essere idoneo a consentire al pubblico di identificare l’origine imprenditoriale dei prodotti o dei servizi contraddistinti. Nel caso di una semplice auto-presentazione personale, l’accertamento di tale requisito potrebbe risultare particolarmente complesso.

Anche qualora il marchio venisse registrato, resterebbe aperta la questione della sua effettiva capacità di contrastare fenomeni quali voice cloning e deepfake audio. L’utilizzo di una voce sintetica, infatti, potrebbe non essere necessariamente percepito dal pubblico come indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o servizio, limitando così l’ambito di tutela offerto dal diritto dei marchi.

Al di là dell’esito della specifica domanda, questa iniziativa rappresenta un interessante indicatore dell’evoluzione della proprietà intellettuale nell’era digitale. La crescente sovrapposizione tra identità personale, contenuti generati dall’AI e sfruttamento commerciale sta spingendo imprese, artisti e professionisti a ricercare nuove strategie di protezione.

Il primo “sound mark anti-AI” depositato presso l’EUIPO potrebbe quindi costituire non tanto un punto di arrivo, quanto l’inizio di una nuova stagione di sperimentazione giuridica, nella quale il diritto dei marchi sarà chiamato a dialogare sempre più strettamente con i diritti della personalità e con le sfide poste dall’intelligenza artificiale.

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