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A partire dal 19 giugno 2026, l’esercizio del diritto di recesso nei contratti a distanza conclusi tramite un’interfaccia online sarà disciplinato dal nuovo articolo 54-bis del Decreto Legislativo n. 206/2005 (il “Codice del Consumo“).

Introdotta dal Decreto Legislativo n. 209/2025, la disposizione riguarda specificamente l’esercizio digitale del diritto di recesso nei contratti online. La sua finalità è rendere più effettivo, nella pratica, il diritto di recesso del consumatore, imponendo ai professionisti di mettere a disposizione dei consumatori una funzione digitale chiara e facilmente accessibile attraverso la quale gli stessi possano recedere dal contratto.

La ratio dell’articolo 54-bis

La ratio del nuovo articolo 54-bis è semplificare e rafforzare l’esercizio del diritto di recesso mediante una funzione online immediata e di facile utilizzo, disponibile sullo stesso sito web o interfaccia online attraverso cui il consumatore ha concluso il contratto.

La disposizione è volta ad affrontare situazioni in cui l’esercizio del diritto di recesso è reso maggiormente difficoltoso. Nella pratica, le procedure di recesso sono spesso contenute in disposizioni di dettaglio delle condizioni generali di contratto, subordinate alla compilazione di moduli complessi, o accessibili solo dopo numerosi passaggi di navigazione. Questo squilibrio rischia di compromettere l’effettività del diritto di recesso stesso, specialmente laddove la conclusione del contratto sia stata, al contrario, semplice e immediata.

In questo contesto, l’articolo 54-bis mira a garantire che il recesso da un contratto online non sia soltanto giuridicamente possibile, ma anche concretamente accessibile. Il consumatore deve poter esercitare il diritto di recesso attraverso una funzione digitale chiara, visibile e diretta, resa disponibile all’interno dello stesso ambiente online utilizzato per la conclusione del contratto.

Contenuto del nuovo obbligo

Il professionista deve rendere disponibile, sull’interfaccia online, una funzione di recesso chiaramente visibile e facilmente accessibile per il consumatore. La disposizione fa riferimento a diciture quali “recedi dal contratto qui”. Tuttavia, formulazioni alternative dovrebbero essere considerate ugualmente accettabili, purché siano altrettanto chiare e inequivocabili. Ad esempio, diciture come “clicca qui per recedere” o “esercita il tuo diritto di recesso qui” dovrebbero soddisfare la medesima finalità, in quanto dovrebbero permettere al consumatore di comprendere immediatamente la funzione del pulsante.

Il pulsante di recesso deve fornire accesso a una apposita sezione della medesima interfaccia online, deputata alla compilazione della c.d. dichiarazione di recesso. Attraverso tale sezione, il consumatore deve poter fornire o confermare le informazioni necessarie per identificare sia il consumatore stesso sia il contratto interessato. In particolare, la dichiarazione di recesso online deve consentire al consumatore di fornire o confermare:

  • il proprio nome;
  • le informazioni identificative del contratto dal quale intendono recedere;
  • le informazioni relative ai mezzi elettronici attraverso i quali il professionista invierà la conferma di ricezione del recesso.

Una volta che il consumatore ha completato la dichiarazione di recesso, il professionista deve mettere a disposizione una funzione di conferma (i.e., una funzione che consenta l’invio della funzione di recesso). Questo secondo passaggio è particolarmente importante, in quanto consente al consumatore di perfezionare il recesso in modo chiaro e consapevole. Anche la funzione di conferma dovrebbe essere redatta in un linguaggio semplice e inequivocabile, come “conferma il recesso” o un’espressione equivalente.

Dopo l’invio del recesso, il professionista deve trasmettere al consumatore, senza indebito ritardo, un avviso di ricevimento del recesso su un supporto durevole (ad es., via e-mail). Tale avviso dovrebbe includere i dettagli rilevanti della richiesta di recesso, compreso il contenuto della dichiarazione e la data e l’ora di invio.

Da un punto di vista operativo, è consigliabile che i professionisti implementino un sistema automatizzato in base al quale, una volta che il consumatore clicca sulla funzione di conferma, un avviso di ricevimento venga automaticamente inviato all’indirizzo elettronico indicato dal consumatore.

Coordinamento con il periodo di recesso

L’articolo 54-bis chiarisce altresì il momento in cui il recesso online si considera esercitato ai fini del rispetto del termine legale di recesso.

Per evitare incertezze, il comma 7 prevede che il recesso si considera esercitato entro il termine prescritto se la dichiarazione di recesso online è inviata dal consumatore prima della scadenza del periodo di recesso. Pertanto, il momento rilevante dovrebbe essere quello in cui il consumatore invia la dichiarazione di recesso online attraverso la funzione di conferma, piuttosto che il momento in cui il professionista elabora la richiesta o invia l’avviso di ricevimento.

Conclusioni

Il nuovo articolo 54-bis rappresenta un ulteriore passo verso il rafforzamento della tutela del consumatore nel mercato digitale.

Le imprese che offrono contratti a distanza tramite interfacce online dovrebbero pertanto verificare i propri siti web, le app e i percorsi digitali dei clienti al fine di garantire la conformità ai nuovi requisiti. In particolare, dovrebbero implementare una funzione di recesso chiaramente visibile, predisporre un processo semplice di dichiarazione di recesso, introdurre un passaggio finale di conferma e assicurare che un avviso di ricevimento sia automaticamente inviato su un supporto durevole.

Più in generale, la nuova disposizione conferma la crescente importanza della trasparenza e dell’accessibilità nelle relazioni online con i consumatori. I professionisti dovrebbero garantire che il processo di recesso sia progettato con lo stesso livello di semplicità e immediatezza del processo di conclusione del contratto, riducendo così l’incertezza, limitando le potenziali controversie e rafforzando la fiducia dei consumatori nelle transazioni digitali.

Autore: Federico Toscani

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