La Quinta Commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha confermato, con decisione del 25 marzo 2026 (caso R 2145/2025-5), il rifiuto parziale della registrazione del marchio denominativo “KALAMATOS” per prodotti a base di olio d’oliva e olive nella Classe 29. La pronuncia offre spunti rilevanti sull’interazione tra il diritto dei marchi dell’Unione europea e la tutela delle indicazioni geografiche, un tema di crescente importanza per gli operatori del settore agroalimentare e per i professionisti della proprietà intellettuale.
Il caso: da “Kalamata” a “KALAMATOS”
Il richiedente aveva presentato domanda di registrazione del marchio denominativo “KALAMATOS” il 26 marzo 2025 per prodotti nelle Classi 29 e 30. L’esaminatore dell’EUIPO aveva parzialmente rifiutato la domanda con decisione del 1° ottobre 2025, ritenendo che il segno evocasse le denominazioni di origine protetta (DOP) “Kalamata” (relativa all’olio d’oliva) e “Elia Kalamatas” (relativa alle olive), entrambe tutelate ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1143.
I prodotti oggetto del rifiuto comprendevano, tra gli altri, olio extravergine d’oliva, olive conservate, olio d’oliva per uso culinario, olive farcite con mandorle o peperoni, olive nere, pasta di olive e olive ripiene con formaggio fresco. Si tratta, in sostanza, dell’intero spettro dei prodotti olivicoli rivendicati dal richiedente nella Classe 29.
Le argomentazioni del richiedente in appello
Il richiedente ha impugnato la decisione il 24 novembre 2025, depositando le proprie motivazioni il 7 gennaio 2026. La strategia difensiva si articolava su diversi punti.
In primo luogo, il richiedente sosteneva che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del RMUE richiede non solo che il marchio costituisca un’evocazione di un’indicazione geografica protetta, ma anche che tale evocazione sia idonea a ingannare il pubblico di riferimento circa l’effettiva origine dei prodotti. In secondo luogo, la denominazione “KALAMATOS” sarebbe stata né identica né altamente simile alle indicazioni geografiche protette, presentando una desinenza diversa, una struttura lessicale differente e un chiaro carattere di fantasia. Il consumatore medio, secondo il richiedente, avrebbe riconosciuto “KALAMATOS” come un marchio autonomo e non come un riferimento a una DOP.
Infine, il richiedente invocava la registrazione nazionale dello stesso marchio in Germania (DE302017029780, registrato il 23 gennaio 2018) quale elemento a sostegno della registrabilità anche a livello unionale.
La decisione della Commissione di ricorso: evocazione confermata
La Quinta Commissione di ricorso ha dichiarato il ricorso ammissibile ma infondato.
Il quadro normativo di riferimento
La Commissione ha inquadrato la questione nell’ambito dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del RMUE, che esclude dalla registrazione i marchi in contrasto con la normativa dell’Unione sulla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche. La base giuridica specifica è stata individuata negli articoli 31, paragrafo 1, e 26, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2024/1143.
La Commissione ha ricordato che la protezione delle indicazioni geografiche ha una duplice finalità: garantire un equo ritorno economico per agricoltori e produttori e fornire ai consumatori informazioni chiare sui prodotti con caratteristiche specifiche legate all’origine geografica.
La nozione di “evocazione” nella giurisprudenza UE
Particolarmente significativa è la ricostruzione operata dalla Commissione in merito alla nozione di “evocazione” ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento 2024/1143. Richiamando la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, la decisione ha chiarito diversi principi fondamentali.
L’evocazione si configura quando il termine utilizzato per designare un prodotto incorpora una parte dell’indicazione geografica protetta, in modo tale che il consumatore, di fronte al nome del prodotto in questione, associ mentalmente l’immagine del prodotto la cui indicazione è protetta. A tale riguardo, la Commissione ha richiamato i noti precedenti Cambozola/Gorgonzola (C-87/97), Parmigiano Reggiano/Parmesan (C-132/05), Verlados/Calvados (C-75/15) e Glen Buchenbach/Scotch Whisky (C-44/17).
Elemento cruciale: l’inclusione parziale nel segno di un’indicazione geografica protetta non costituisce una condizione essenziale per la sussistenza dell’evocazione. Questa può configurarsi anche sulla base della prossimità concettuale tra i termini, anche se provenienti da lingue diverse. Il collegamento tra i segni deve tuttavia essere sufficientemente chiaro e diretto.
L’applicazione al caso concreto
La Commissione ha rilevato che il segno “KALAMATOS” riproduce quasi identicamente la DOP “Kalamata” e parte della DOP “Elia Kalamatas”. Le differenze visive e fonetiche nell’ultima sillaba (KALAMAT-OS / Kalamat-a / Kalamat-as) sono state giudicate minime. Sul piano concettuale, la parola “Kalamatos” rinvia alla città greca di Kalamata, e sebbene non sia un termine rinvenibile nei dizionari, la desinenza greca “-os” rafforza il collegamento con “Kalamata, Grecia”, dove le olive e l’olio d’oliva oggetto delle DOP vengono prodotti.
La Commissione ha inoltre fatto riferimento, ad abundantiam, al sito web del richiedente, dove il collegamento con “Kalamata, Grecia” in relazione a olio d’oliva e olive è presentato in modo esplicito, con l’uso dell’espressione “KALAMATOS Greek fine food” e la raffigurazione di olive verdi nel logo.
Il rigetto delle difese
La Commissione ha sistematicamente rigettato le argomentazioni del richiedente. Quanto all’interpretazione restrittiva dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del RMUE, ha ribadito che la protezione delle indicazioni geografiche segue un sistema di tutela ampio e autonomo, volto a prevenire efficacemente qualsiasi uso illecito o evocazione. Un’interpretazione restrittiva che limitasse la portata della protezione ai soli casi di effettivo inganno sarebbe contraria alla finalità delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione.
Quanto al presunto carattere di fantasia del segno, la Commissione ha osservato che una variazione minore nella desinenza di un’indicazione geografica protetta non è idonea a escludere l’associazione nella mente del consumatore, richiamando ancora i precedenti Cambozola/Gorgonzola e Champanillo/Champagne.
Con riferimento alla registrazione nazionale tedesca, la Commissione ha ricordato il principio di autonomia del sistema del marchio dell’Unione europea: le registrazioni già effettuate negli Stati membri costituiscono solo fattori che possono essere presi in considerazione, senza però avere valore determinante. Ha inoltre segnalato che, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, del Regolamento 2024/1143, i marchi dell’UE registrati in violazione del paragrafo 1 possono essere dichiarati nulli dall’EUIPO, e i marchi nazionali dalle competenti autorità nazionali.
Conclusioni e implicazioni pratiche
Il ricorso è stato dunque respinto e la domanda di registrazione del marchio “KALAMATOS” non può procedere per i prodotti della Classe 29 oggetto del rifiuto, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del RMUE in combinato disposto con gli articoli 31, paragrafo 1, e 26, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento 2024/1143.
Questa decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato che dimostra come la tutela delle indicazioni geografiche nell’Unione europea prevalga sistematicamente sui tentativi di registrazione di marchi che, pur non essendo identici, presentano una prossimità fonetica, visiva o concettuale con denominazioni protette. Per gli operatori del settore agroalimentare e i professionisti della proprietà intellettuale, il caso “KALAMATOS” rappresenta un utile promemoria: nella scelta di un marchio destinato a prodotti alimentari, è indispensabile effettuare una verifica preventiva non solo rispetto ai marchi anteriori, ma anche rispetto al registro delle indicazioni geografiche dell’Unione, consultabile tramite la banca dati GIview del TMDN. Il rischio di evocazione, come dimostra questo caso, può essere innescato anche da variazioni apparentemente creative di una denominazione protetta, soprattutto quando i prodotti rivendicati coincidono con quelli tutelati dall’indicazione geografica.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “L’Accordo UE-Mercosur: la tutela delle Indicazioni Geografiche e della Proprietà Intellettuale“

