by

I contratti online conclusi con la semplice spunta di una casella restano perfettamente validi, ma non riescono a rendere opponibili all’aderente le clausole vessatorie di cui all’articolo 1341 c.c. che più contano per chi predispone le condizioni generali.

È questo, in estrema sintesi, il principio che la Corte di Cassazione ha ribadito con l’ordinanza n. 20945 del 20 giugno 2026: una pronuncia breve, ma destinata a incidere su gran parte dei flussi di onboarding telematico oggi in uso — e, come vedremo, anche nei rapporti tra imprese.

Provo a spiegare perché la decisione va ben oltre la controversia che ha definito.

Il caso delle clausole vessatorie nei contratti online

I fatti sono ordinari, ed è esattamente questo il punto. Una società italiana, che gestiva una struttura alberghiera, aveva acquistato energia elettrica da un grande operatore del settore aderendo a un’offerta pubblicata sul sito di quest’ultimo. L’accettazione era avvenuta spuntando alcune caselle nell’ambito del consueto processo di touch point. Insorta poi una controversia sulla quantificazione degli importi addebitati, la cliente conveniva il fornitore davanti al giudice del proprio foro.

Il fornitore eccepiva l’incompetenza territoriale, invocando la clausola di deroga convenzionale alla competenza contenuta nelle condizioni generali, che radicava la giurisdizione presso un foro esclusivo. La questione di competenza saliva sino alla Corte di legittimità, che ha dato torto al predisponente: la clausola di deroga non era stata specificamente approvata e, dunque, non aveva effetto.

Le clausole vessatorie dell’art. 1341, comma 2, c.c.

Il fulcro della decisione è interamente civilistico ed è bene riportarlo con il rigore che il tema richiede.

L’art. 1341 c.c. distingue due livelli di tutela dell’aderente rispetto alle condizioni generali predisposte unilateralmente. Il primo comma ne àncora l’efficacia al criterio della conoscenza o conoscibilità secondo l’ordinaria diligenza al momento della conclusione del contratto. Il secondo comma introduce invece un controllo di carattere formale su un catalogo tassativo di clausole, che “non hanno effetto” se non specificamente approvate per iscritto.

Il catalogo è noto, ma vale la pena scorrerlo perché racchiude esattamente le pattuizioni su cui le imprese costruiscono i propri presidi contrattuali: limitazioni di responsabilità; facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione; decadenze a carico dell’aderente; limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni; restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi; tacita proroga o rinnovazione del contratto; clausole compromissorie; deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. È proprio quest’ultima fattispecie che la clausola di foro esclusivo integra, ed è la ragione per cui essa è caduta.

Si tratta, occorre ribadirlo, di un regime di inefficacia e non di nullità in senso proprio: la clausola non sottoposta a specifica approvazione per iscritto semplicemente non produce effetti nei confronti dell’aderente, che resta libero di disconoscerla. La medesima disciplina, peraltro, si estende ai contratti conclusi mediante moduli o formulari ex art. 1342, comma 2, c.c., con un richiamo espresso all’onere di specifica approvazione.

Un equivoco da sgombrare: art. 1341 c.c. vs Codice del Consumo

Qui si annida l’errore più frequente, e merita un chiarimento espresso per chi ragiona in termini operativi.

Le “clausole vessatorie” dell’art. 1341 c.c. non coincidono con le “clausole vessatorie” del Codice del Consumo (artt. 33 ss. del d.lgs. n. 206/2005). Sono due regimi distinti, che operano su piani diversi:

  • il controllo consumeristico è di natura sostanziale: colpisce le clausole che determinano, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi, con la sanzione della nullità di protezione, rilevabile d’ufficio e operante nel solo interesse del consumatore. Presuppone, per definizione, un rapporto B2C;
  • il controllo dell’art. 1341, comma 2, c.c. è invece formale: non valuta il merito della clausola, ma ne subordina l’efficacia a un requisito di forma — la specifica approvazione per iscritto — e si applica a tutti i contratti per adesione, indipendentemente dalla qualità delle parti.

Da qui la conseguenza che molti operatori — e in particolare le società estere che vendono in Italia — sottovalutano: il regime dell’art. 1341 c.c. non protegge il solo consumatore. Nel caso deciso entrambe le parti erano imprese e il rapporto era integralmente B2B, eppure la Corte ha applicato senza esitazioni l’onere di specifica approvazione. “Trattiamo solo business-to-business” non è una difesa: se la controparte italiana è un’impresa che ha aderito a condizioni altrui, la regola opera comunque.

La specifica approvazione e la doppia sottoscrizione

Il requisito della “specifica approvazione per iscritto” si traduce, nella prassi consolidata, nella nota doppia sottoscrizione: una prima accettazione riferita al contratto nel suo complesso e una seconda, autonoma, riferita in modo puntuale alle clausole vessatorie.

La giurisprudenza di legittimità è costante nel pretendere che il richiamo a tali clausole sia specifico: non basta un rinvio generico e indiscriminato all’intero corpo delle condizioni generali, occorre l’indicazione mirata delle pattuizioni onerose. È ammesso il richiamo “in blocco” purché le clausole siano enumerate e individuate in modo che l’aderente sia posto in condizione di coglierne il contenuto vessatorio; resta invece inidonea l’approvazione cumulativa che annega le clausole onerose nel flusso indistinto del testo contrattuale.

In altri termini: la seconda accettazione esiste per attirare l’attenzione dell’aderente proprio sulle pattuizioni che lo penalizzano. Dove questa funzione di richiamo selettivo viene meno, viene meno la specifica approvazione.

Il contratto telematico non cambia le regole

Ci si potrebbe chiedere se la dimensione digitale attenui questo rigore. La risposta della Corte di Cassazione nella ordinanza in oggetto è negativa.

In coerenza con l’art. 13 del d.lgs. n. 70/2003 (attuativo della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico), alle contrattazioni concluse per via telematica si applicano le ordinarie regole sulla conclusione del contratto. Ne discende che anche online l’opponibilità delle clausole vessatorie passa per la stessa specifica approvazione richiesta nel mondo cartaceo. La modalità di conclusione muta; lo standard di tutela dell’aderente no.

Perché il “flag” non integra la specifica approvazione ex art. 1341 c.c.

Resta il nodo decisivo: cosa vale, in ambiente digitale, come approvazione “per iscritto”?

Qui la Corte si muove lungo il binario del Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) e del Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005). Per i contratti che non richiedono la forma scritta ad substantiam, la specifica approvazione può essere assolta anche da una firma elettronica “leggera” — tipicamente l’inserimento di un OTP trasmesso via SMS o e-mail e digitato sulla piattaforma. Sul piano sistematico ciò si giustifica ricordando che, ai sensi degli artt. 20-21 CAD, il documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice è liberamente valutabile dal giudice quanto all’idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta, mentre la firma elettronica avanzata o qualificata gode dell’efficacia probatoria della scrittura privata ex art. 2702 c.c.

La mera spunta di una casella, invece, non è una sottoscrizione e non integra alcuna specifica approvazione: è un atto di point and click che esprime, al più, l’accettazione complessiva del regolamento contrattuale, non quella mirata e qualificata che l’art. 1341, comma 2, c.c. esige. Per questo la clausola di deroga alla competenza è rimasta priva di effetto e la cliente ha potuto radicare il giudizio nel proprio foro.

Ciò non vuol dire che il point and click non possa mai soddisfare i requisiti per la specifica approvazione ex art. 1341 c.c., ma la Corte sembra richiedere che siano adottate ulteriori precauzioni per il soddisfacimento di questa condizione.

Le ricadute pratiche (che vanno oltre il foro)

La portata della decisione eccede di molto la singola clausola di competenza e riguarda l’accettazione di tutte le clausole vessatorie dei contratti online.

Sul piano processuale, ogni clausola di forum selection o compromissoria costruita su un semplice flag rischia di non reggere. Chi ha negoziato il proprio foro domestico, o un foro neutro, può ritrovarsi convenuto davanti al giudice italiano del luogo in cui l’obbligazione è sorta o doveva essere eseguita.

Sul piano sostanziale, l’identica fragilità colpisce gli altri presidi: tetti e limitazioni di responsabilità, esclusioni, rinnovi taciti, decadenze e penali rientrano tutti nel catalogo dell’art. 1341, comma 2, c.c. Se sono stati solo “flaggati”, possono risultare inopponibili — trasformando un rischio commerciale circoscritto in un’esposizione potenzialmente aperta.

C’è infine un messaggio in tema di onere della prova: è la parte che invoca la clausola a dover dimostrare la specifica approvazione. Un PDF che attesti null’altro che una casella spuntata non assolve quell’onere.

Cosa fare ora

Tratterei la pronuncia come l’occasione per rivedere il flusso di adesione telematica rivolto alla clientela italiana rispetto alle clausole vessatorie nei contratti online. In concreto:

  1. Mappare le clausole vessatorie. Individuare, nelle condizioni generali, ogni pattuizione riconducibile all’art. 1341, comma 2, c.c.: foro, arbitrato, limitazioni di responsabilità, rinnovi taciti, limiti al recesso, decadenze, penali.
  2. Isolarle e renderle visibili. Richiamarle in modo specifico in una sezione dedicata, anziché disperderle nel corpo delle condizioni generali.
  3. Inserire un vero passaggio di sottoscrizione. Sovrapporre alla spunta generica una firma elettronica — tipicamente l’OTP — riferita a un’approvazione separata e puntuale delle clausole onerose. Un solo “accetto” non basta.
  4. Conservare l’evidenza. Archiviare i log della firma, così da poter provare la specifica approvazione e non la mera accettazione.
  5. Verificare lo stock contrattuale. I rapporti già perfezionati con la sola spunta sono potenzialmente esposti: individuare quelli a maggior valore e valutarne il re-papering.

Il rimedio è semplice. Il costo di ignorarlo può non esserlo.

In sintesi

I contratti conclusi online in Italia restano pienamente validi. Ciò che la Cassazione ha irrigidito è lo standard di opponibilità delle loro clausole più sensibili. La spunta perfeziona l’accordo; non arma i presidi a tutela del predisponente. Per quelli serve una sottoscrizione, sia pure elettronica e “leggera”. Conviene integrarla nel flusso ora, prima che una clausola su cui si contava si riveli priva di valore.

Su un simile argomento è possibile leggere l’articolo “Il nuovo articolo 54-bis del Codice del Consumo: la funzione digitale di recesso applicabile dal 19 giugno 2026“.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Close Search Window