Lo scorso 31 agosto, la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Venezia ha emesso un’interessante pronuncia in materia di concorrenza sleale, affrontando, tra l’altro, il rapporto tra tutela autorale e protezione dell’imprenditore contro l’imitazione servile dei propri prodotti.
Al centro della controversia vi è una linea di souvenir particolarmente diffusa sul mercato, costituita da piccoli magneti in resina raffiguranti i principali monumenti delle città italiane, incorniciati da una finestra in miniatura caratterizzata da persiane apribili e da un davanzale decorato con vasi di fiori o gatti.
La collezione, ideata da un grafico dipendente della società ricorrente, era commercializzata dalla stessa azienda e risultava riprodotta anche da un grossista con sede a Padova, che ne distribuiva copie pressoché identiche all’interno di un esercizio commerciale di Verona.
Venuta a conoscenza della commercializzazione dei prodotti concorrenti, la società ricorrente – leader nella produzione e distribuzione di articoli souvenir in Italia e in Europa – ha adito in via cautelare il Tribunale di Venezia ai sensi degli artt. 156 e ss. della Legge sul Diritto d’Autore e degli artt. 669-bis e ss. e 700 c.p.c., domandando la descrizione e il sequestro dei prodotti, nonché l’inibitoria della loro commercializzazione e la fissazione di una penale per ogni eventuale violazione dell’emanando provvedimento.
Il Tribunale ha innanzitutto escluso che i souvenir potessero beneficiare della tutela prevista dall’art. 2, comma 4, della Legge sul Diritto d’Autore per le opere delle arti figurative. Secondo il giudice veneziano, infatti, si trattava di manufatti destinati alla produzione e alla commercializzazione di massa, realizzati mediante stampi e, in quanto tali, non riconducibili a un’opera creativa.
Il Tribunale ha inoltre escluso – seppure nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare – che i prodotti potessero beneficiare della tutela riconosciuta al design industriale dall’art. 2, comma 10, della Legge sul Diritto d’Autore.
Da tali considerazioni, è quindi derivato il rigetto delle domande di descrizione e sequestro.
La pronuncia assume tuttavia particolare interesse per la conclusione cui giunge: l’assenza dei presupposti per la tutela autorale non esclude, di per sé, la possibilità di proteggere il prodotto sul diverso piano della concorrenza sleale. Proprio su questo terreno il ricorso ha trovato accoglimento. Il Tribunale ha infatti ritenuto sussistente il rapporto di concorrenzialità tra le imprese e ha ravvisato un’estrema somiglianza tra i prodotti posti a confronto.
Tale ultimo elemento, valutato anche alla luce delle caratteristiche del mercato di riferimento, è stato ritenuto idoneo a determinare un concreto rischio di confusione circa la provenienza dei prodotti. Particolare rilievo è stato attribuito al modesto prezzo dei souvenir, circostanza che tende a ridurre il livello di attenzione del consumatore al momento dell’acquisto e, conseguentemente, ad aumentare la possibilità che egli venga tratto in errore circa la reale origine del prodotto.
Ravvisati tanto il fumus boni iuris quanto il periculum in mora, il Tribunale ha dunquee accolto la domanda cautelare sotto il profilo concorrenziale.
Il Tribunale ha pertanto inibito alla resistente l’ulteriore produzione, distribuzione, commercializzazione, offerta in vendita e promozione, con qualsiasi mezzo, dei magneti a forma di finestra raffiguranti i monumenti di Verona, fissando altresì una penale di € 10 per ogni magnete venduto in violazione del provvedimento.
Autrice: Noemi Canova

