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Il rosa è uno dei colori più usati nella moda, dai body per neonati ai look più trendy degli adolescenti. Ed è proprio questa diffusione a rendere “ROSE” un marchio non registrabile per l’abbigliamento. Lo ha stabilito il Tribunale dell’Unione europea con la sentenza del 22 aprile 2026 (causa T-56/25), confermando il rifiuto opposto dall’EUIPO.

Da dove nasce la vicenda

Rose Bikes GmbH, azienda tedesca di Bocholt nota per le biciclette, il 7 febbraio 2024 ha chiesto all’EUIPO di registrare il marchio denominativo “ROSE” anche per abbigliamento, calzature e cappelleria (Classe 25), oltre che per i relativi servizi di vendita al dettaglio (Classe 35).

Il problema è emerso subito. Per chi parla inglese o francese — quindi per una larga parte del pubblico europeo — “rose” non è un nome di fantasia, ma indica semplicemente il colore rosa. L’esaminatrice dell’EUIPO ha rifiutato la domanda per la Classe 25, ritenendo il segno descrittivo e privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del RMUE. Per i servizi di vendita al dettaglio della Classe 35, invece, la registrazione poteva procedere.

La difesa di Rose Bikes: il precedente vita

Rose Bikes ha impugnato la decisione il 19 luglio 2024, puntando su un precedente apparentemente favorevole: il caso vita (T-423/18).

In quella pronuncia, il Tribunale UE aveva ammesso la registrazione di “vita” (che in svedese significa “bianco”) per utensili da cucina, perché il bianco era solo una delle tante colorazioni possibili di quei prodotti — un aspetto accidentale, non inerente alla loro natura.

La logica dell’azienda era lineare: se “bianco” non descrive intrinsecamente un frullatore, “rosa” non dovrebbe descrivere intrinsecamente una maglietta. Il rosa, sosteneva Rose Bikes, è solo una delle infinite colorazioni possibili dell’abbigliamento.

La Commissione di ricorso: il rosa nell’abbigliamento non è il bianco in cucina

La Seconda Commissione di ricorso dell’EUIPO, con decisione del 28 novembre 2024 (caso R 1461/2024-2), non si è lasciata convincere.

Ha riconosciuto che dal precedente vita non si può ricavare una regola generale per cui un nome di colore non è mai descrittivo: dipende dal prodotto. E nell’abbigliamento il colore non è un dettaglio secondario. È un criterio decisivo di scelta per il consumatore, un modo per esprimere la propria personalità, un elemento che incide direttamente sulla decisione d’acquisto – non a caso i principali shop online, come Zalando e Momoxfashion, usano il colore come filtro di ricerca centrale.

C’è di più: la Commissione ha richiamato un dato di fatto noto a chiunque abbia frequentato un negozio per bambini. I capi per neonati sono tipicamente in rosa o azzurro chiaro. Anche tra gli adolescenti il rosa è un colore largamente diffuso. Per queste sottocategorie, dunque, il rosa non è un aspetto casuale ma un tratto fortemente associato al prodotto.

Il segno è stato giudicato anche privo di carattere distintivo: il consumatore anglofono o francofono, davanti a “ROSE” su un capo d’abbigliamento, penserebbe al colore del prodotto, non all’azienda produttrice.

Il Tribunale UE conferma: il rosa è intrinseco all’abbigliamento per neonati

Rose Bikes ha portato la questione davanti al Tribunale dell’Unione europea, lamentando la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e b), del RMUE.

Il Tribunale ha affrontato il nodo centrale con una distinzione che merita attenzione. In linea di principio, richiamando vita e OFF-WHITE (T-133/19), ha riconosciuto che il semplice fatto che un prodotto sia disponibile in un certo colore non rende automaticamente quel colore una “caratteristica” del prodotto: può trattarsi di un aspetto puramente contingente.

Ma – ed è qui il passaggio decisivo – il rosa non è un colore qualunque quando si parla di abbigliamento per neonati. Il Tribunale ha sottolineato che è notorio che i capi per neonati sono tipicamente commercializzati in rosa o azzurro chiaro, e che il rosa riveste un’importanza particolare anche per l’abbigliamento degli adolescenti. Per queste sottocategorie, il rosa è una caratteristica intrinseca e inerente alla natura del prodotto, non un dettaglio accidentale.

La trappola della formulazione ampia

Il Tribunale ha poi applicato un principio consolidato, già affermato in una giurisprudenza risalente al caso Postkantoor (C-363/99): se un segno è descrittivo anche solo per una sottocategoria di prodotti – qui, l’abbigliamento per neonati – il rifiuto si estende all’intera categoria più ampia, a meno che il richiedente non abbia limitato espressamente la domanda escludendo la sottocategoria problematica.

Rose Bikes aveva indicato genericamente “abbigliamento, calzature e cappelleria”, senza alcuna limitazione. Il rifiuto si è quindi esteso all’intera Classe 25. Quanto al difetto di carattere distintivo, il Tribunale non ha nemmeno ritenuto necessario esaminarlo separatamente: basta un solo impedimento assoluto per escludere la registrazione.

Ricorso respinto integralmente, con compensazione delle spese.

Il confronto con vita e OFF-WHITE: un criterio caso per caso

La sentenza ROSE offre l’occasione per un confronto sistematico con i due precedenti invocati dalla ricorrente, e rivela come il Tribunale stia costruendo una griglia di analisi sempre più articolata sulla descrittività dei nomi di colore.

Nel caso vita (T-423/18), il segno corrispondeva al plurale del termine svedese “vit” (bianco), depositato per utensili da cucina ed elettrodomestici. Il Tribunale aveva concluso che il bianco era solo una delle variazioni cromatiche possibili di quei prodotti: un aspetto accidentale, privo di rapporto diretto e immediato con la loro natura. Nessuno compra un frullatore perché è bianco.

Nel caso OFF-WHITE (T-133/19), il Tribunale aveva escluso la descrittività per orologi e occhiali da sole: il bianco sporco rappresentava un aspetto contingente, che poteva riguardare solo una frazione di quei prodotti, senza costituire una caratteristica intrinseca.

Il caso ROSE segna un punto di svolta rispetto a questi precedenti – ma non li smentisce. Il Tribunale li richiama anzi come corretto punto di partenza, introducendo però una distinzione decisiva: quando un colore è notoriamente e tipicamente associato a una specifica sottocategoria di prodotti, quel colore cessa di essere un dettaglio accidentale e diventa una caratteristica intrinseca del prodotto. Il rosa per l’abbigliamento per neonati – tradizionalmente commercializzato in rosa o azzurro chiaro – rientra esattamente in questa ipotesi. Lo stesso vale per l’abbigliamento per adolescenti.

Il criterio che emerge dalla lettura combinata dei tre casi è dunque questo: la descrittività di un nome di colore non dipende dal fatto che i prodotti possano essere di quel colore (vero per quasi ogni prodotto), ma dal fatto che quel colore sia tipicamente e intrinsecamente associato a una categoria o sottocategoria specifica, al punto da risultare inerente alla sua stessa natura commerciale.

Detto altrimenti: il bianco per un frullatore è un fatto; il rosa per un body da neonato è un altro.

Cosa insegna il caso ROSE

Attenzione alla formulazione della lista prodotti. La “trappola della sotto-categoria” è un rischio reale: se un segno è descrittivo anche solo per una nicchia di prodotti inclusa nella domanda, l’intera classe di riferimento può essere rigettata. Una limitazione mirata – ad esempio escludere esplicitamente l’abbigliamento per neonati – avrebbe potuto cambiare l’esito.

Mai sottovalutare il test multilingue. “ROSE” è il nome di un’azienda tedesca, e in tedesco non designa un colore (la parola tedesca per “rosa” è “Rosa”). Ma il marchio UE si valuta rispetto a tutte le aree linguistiche dell’Unione, e per il pubblico anglofono e francofono il significato è immediatamente descrittivo. Chi deposita un marchio UE deve verificarne il significato in tutte le lingue pertinenti prima ancora di presentare la domanda.

Il criterio è sempre caso per caso. Non esiste una regola generale per cui i nomi di colore sono, o non sono, descrittivi. Conta il rapporto specifico tra quel colore e quella categoria (o sottocategoria) di prodotti: se il legame è notorio e tipico, il colore diventa una caratteristica intrinseca, non un dettaglio accidentale.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Di cosa tener conto nel caso di uso di un marchio di colore

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