Dal 27 settembre 2026 venditori e produttori devono utilizzare due nuovi strumenti informativi armonizzati a livello europeo: l’avviso relativo alla garanzia legale di conformità e l’etichetta GARAN, destinata a identificare le garanzie commerciali di durabilità offerte dai produttori che presentano determinate caratteristiche.
Le misure danno attuazione alla direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, recepita in Italia con il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30. La disciplina non modifica la durata della garanzia legale né i rimedi spettanti al consumatore, ma interviene sulle modalità con cui la garanzia legale e le garanzie commerciali di durabilità devono essere comunicate.
Il nuovo quadro informativo
I due strumenti svolgono funzioni diverse. L’avviso armonizzato riguarda la garanzia legale di conformità, che opera per effetto della legge e grava sul venditore. L’etichetta GARAN riguarda invece una garanzia commerciale di durabilità, assunta volontariamente dal produttore e aggiuntiva rispetto alla protezione legale.
La distinzione assume rilievo perché impedisce che diritti già riconosciuti dalla legge vengano presentati come un vantaggio commerciale e consente al consumatore di comprendere immediatamente chi è responsabile della garanzia, quale ne sia la durata e quali rimedi siano disponibili.
L’avviso armonizzato sulla garanzia legale
I venditori di beni di consumo sono tenuti a esporre in modo visibile l’avviso armonizzato, che informa i consumatori che i beni venduti nell’Unione europea beneficiano di almeno due anni di garanzia legale. L’avviso richiama inoltre le situazioni più comuni in cui la garanzia può essere fatta valere, i rimedi dovuti dal venditore e le modalità per esercitare i relativi diritti.
Nei punti vendita l’avviso può essere collocato, ad esempio, su una parete o in prossimità delle casse; nelle vendite online deve comparire come promemoria generale sul sito web. Non appare quindi sufficiente limitarsi a disciplinare la garanzia nelle condizioni generali di vendita: il modello deve essere esposto in modo chiaramente percepibile dal consumatore.
Il formato dell’avviso non può essere modificato. Se stampato, non può avere dimensioni diverse da quelle indicate all’interno dell’Allegato al Codice del Consumo.
L’etichetta GARAN e la garanzia commerciale di durabilità
L’etichetta GARAN deve essere utilizzata quando il produttore offre una garanzia commerciale di durabilità senza costi aggiuntivi, riferita all’intero prodotto e di durata superiore a due anni. In presenza di tali condizioni, l’utilizzo dell’etichetta non costituisce una scelta di marketing, ma un obbligo.
L’etichetta ha un formato fisso e comprende la dicitura “GARAN”, l’indicazione della durata in anni, il richiamo alla garanzia legale e un codice QR. Il produttore deve integrarla con la propria denominazione commerciale o il marchio e con l’identificativo del modello. Se stampata, non può avere dimensioni inferiori a 95 x 100 mm; online deve essere a colori e può essere presentata in formato annidato, espandibile al primo click o al passaggio del mouse.
Dichiarazione di garanzia e limiti all’uso dell’etichetta
L’etichetta non sostituisce la dichiarazione di garanzia commerciale, che deve indicare le condizioni applicabili, i prodotti coperti, il nome e l’indirizzo del produttore e la procedura da seguire per attivare la garanzia. La dichiarazione deve inoltre chiarire che i rimedi gratuiti spettanti al consumatore nei confronti del venditore restano impregiudicati e deve essere fornita su un supporto durevole al più tardi al momento della consegna.
L’etichetta GARAN non può essere utilizzata quando la garanzia è a pagamento, ha una durata pari o inferiore a due anni oppure copre soltanto una parte del prodotto. Produttori e venditori possono continuare a offrire altre garanzie commerciali, purché siano presentate in modo chiaro e non generino confusione con la garanzia di durabilità identificata dal modello armonizzato.
Implicazioni operative
Per i venditori, l’entrata in applicazione della disciplina richiede di verificare che l’avviso armonizzato sia presente nei punti vendita e nei siti di e-commerce e che le etichette GARAN siano associate ai prodotti effettivamente coperti. Per i produttori, occorre invece mappare le garanzie commerciali esistenti, verificandone durata, gratuità e perimetro, e mettere a disposizione dei venditori tutte le informazioni necessarie alla corretta esposizione dell’etichetta.
Particolare attenzione dovrà essere prestata alla coerenza tra etichetta, dichiarazione di garanzia, schede prodotto, packaging e processi di assistenza post-vendita. Una descrizione imprecisa della copertura o l’utilizzo dell’etichetta per una garanzia che non soddisfa le condizioni previste rischierebbero infatti di alterare la distinzione tra protezione legale e impegno commerciale del produttore.
Conclusioni
I nuovi strumenti rafforzano la trasparenza delle informazioni sulle garanzie, rendendo più immediata la distinzione tra i diritti riconosciuti dalla legge e le garanzie commerciali di durabilità. Per le imprese, l’adeguamento non si esaurisce nell’esposizione dei modelli, ma richiede una verifica sostanziale delle garanzie offerte e della coerenza delle informazioni fornite lungo l’intero processo di vendita.
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