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L’intelligenza artificiale generativa è ormai entrata nei processi creativi, dalla scrittura alla musica, dall’audiovisivo alle immagini. Ma insieme alle nuove possibilità emergono questioni tutt’altro che nuove: chi è l’autore di un’opera realizzata con l’AI? Quando un contenuto è protetto dal diritto d’autore? E cosa accade alle opere utilizzate per addestrare i sistemi di intelligenza artificiale?

A queste domande è dedicata la guida “Intelligenza Artificiale e Diritto d’Autore” pubblicata da SIAE, pensata per autori ed editori. La guida affronta il tema partendo da un principio centrale: la GenAI può rappresentare uno strumento a supporto della creatività, ma la tutela del diritto d’autore resta legata all’apporto intellettuale dell’autore umano.

L’opera creata con l’AI è protetta dal diritto d’autore?

La risposta fornita dalla guida parte dalla regola generale: sono tutelate le opere che presentano originalità e creatività e che costituiscono il risultato del lavoro intellettuale dell’autore.

Di conseguenza, un’opera realizzata da una persona fisica con l’aiuto di uno strumento di GenAI può essere protetta e può essere depositata in SIAE, purché l’opera finale sia comunque il risultato del lavoro intellettuale dell’autore.

Il principio chiave è quindi l’apporto umano.

La guida propone una distinzione pratica. È possibile, ad esempio, utilizzare la GenAI per sviluppare una prima bozza o generare spunti creativi e poi intervenire sul materiale attraverso il proprio apporto creativo, fino a fare dell’opera il risultato del proprio lavoro intellettuale.

Diverso è il caso del semplice utilizzo dell’AI per generare un contenuto, senza ulteriori interventi creativi rilevanti: secondo la guida, in questo caso l’opera potrebbe non essere sufficientemente tutelabile e non potrebbe essere depositata presso SIAE.

L’AI non è autore

Su questo punto la guida è netta: l’intelligenza artificiale non può essere considerata autore o coautore dell’opera, né titolare dei diritti d’autore.

In Italia, e secondo la guida anche nella maggior parte degli altri ordinamenti, i diritti rimangono imputabili alla persona fisica che ha contribuito alla realizzazione dell’opera.

Non è quindi l’impiego dell’AI, di per sé, a escludere la tutela. Il punto è capire quale sia stato il contributo creativo della persona.

La guida precisa però che non esiste, al momento, un livello minimo di creatività o di apporto umano definito in modo preciso dalla normativa. In caso di contestazione, la valutazione dovrà quindi essere effettuata caso per caso.

Il deposito SIAE: una responsabilità dell’autore

La questione assume particolare rilievo quando si decide di depositare l’opera.

Il deposito SIAE comporta infatti una dichiarazione: l’autore afferma che l’opera è il risultato del proprio lavoro intellettuale e che, di conseguenza, possiede i requisiti per essere tutelata.

La guida chiarisce che SIAE non effettua, al momento del deposito, una valutazione preventiva caso per caso dell’originalità, della creatività o della paternità dell’opera, né verifica sistematicamente l’eventuale utilizzo di strumenti di GenAI. La responsabilità delle informazioni dichiarate rimane quindi in capo al depositante.

Questo spiega anche perché la guida richiami l’attenzione sui rischi di una dichiarazione non veritiera. Dichiarare come propria un’opera generata dall’AI che non sia il risultato del proprio lavoro intellettuale può comportare sanzioni disciplinari e, se sono coinvolti diritti di terzi, anche conseguenze legali.

Ma cosa succede alle opere utilizzate per addestrare l’AI?

Il secondo grande tema affrontato dalla guida riguarda il training dei modelli.

La normativa italiana consente ai fornitori di servizi di GenAI di utilizzare opere protette nell’ambito delle attività di Text and Data Mining (TDM), ma, secondo la guida SIAE, a determinate condizioni: l’accesso alle opere deve essere legittimo e gli aventi diritto non devono aver esercitato il diritto di opt-out, cioè il diritto di opporsi all’utilizzo delle proprie opere per il TDM.

Ed è proprio qui che assume rilievo l’iniziativa di SIAE.

L’opt-out esercitato da SIAE

Nel 2024 SIAE ha esercitato, nell’ambito del mandato ricevuto dai propri aventi diritto, il diritto di opt-out per il repertorio tutelato, opponendosi all’utilizzo delle opere degli autori ed editori iscritti per attività di addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale generativa.

La conseguenza indicata nella guida è che, per le opere degli iscritti SIAE interessate dall’opt-out, l’utilizzo per attività di training e le operazioni di TDM richiedono un’autorizzazione preventiva. I fornitori che intendano utilizzare tali opere devono quindi negoziare con SIAE le condizioni della licenza, comprese quelle economiche.

La guida segnala tuttavia un limite importante: l’opt-out non può impedire retroattivamente che alcuni sistemi si siano già addestrati sulle opere prima del 2024 o nonostante l’opt-out. SIAE dichiara di lavorare anche su queste situazioni.

Per le opere cinematografiche e assimilate soggette all’equo compenso, la situazione è diversa: SIAE non ha esercitato l’opt-out dal TDM, poiché non intermedia i diritti esclusivi di riproduzione relativi a tali opere. La guida precisa comunque che l’equo compenso non copre l’utilizzo delle opere per l’addestramento di sistemi di GenAI.

Attenzione anche a ciò che si inserisce nel prompt

La guida dedica una parte specifica ai rischi dell’utilizzo pratico degli strumenti di GenAI.

Un profilo particolarmente importante riguarda i contenuti inseriti nei prompt. Alcuni sistemi, in base ai propri termini e condizioni d’uso, potrebbero acquisire diritti sui contenuti forniti dall’utente o utilizzarli per l’addestramento o il miglioramento del modello. Il problema è particolarmente delicato quando si inseriscono opere inedite proprie oppure opere di terzi.

La raccomandazione della guida è quindi quella di verificare attentamente le condizioni d’uso e le impostazioni del servizio, controllando, quando possibile, se i contenuti possono essere esclusi dal training, limitando la loro condivisione e utilizzando modalità private o “non training”.

E l’output generato dall’AI?

Anche l’output non deve essere utilizzato in modo acritico.

La guida segnala che i contenuti generati potrebbero riprendere frammenti di materiale protetto dal diritto d’autore, soprattutto quando tali materiali siano stati utilizzati in maniera massiva nel training del sistema. L’utilizzo dell’output potrebbe quindi esporre, anche involontariamente, al rischio di violare diritti di terzi.

Da qui una delle indicazioni pratiche più importanti della guida: rielaborare sempre l’output in modo autonomo e originale e, in caso di dubbio, verificare l’originalità del contenuto prima di pubblicarlo o diffonderlo.

Una guida per orientarsi in un quadro ancora in evoluzione

Il quadro che emerge dalla guida SIAE è quindi costruito intorno a quattro principi essenziali:

  1. la GenAI può essere utilizzata come strumento a supporto della creatività;
  2. la tutela resta collegata all’autore umano;
  3. l’AI non può essere indicata come autore o coautore;
  4. l’utilizzo delle opere protette nel training deve confrontarsi con le regole sul TDM e con l’eventuale esercizio dell’opt-out.

Come emerge dalla stessa guida, taluni aspetti rimangono invece irrisolti. In particolare, non è ancora definito in modo puntuale quale debba essere il livello di apporto creativo umano necessario affinché un’opera assistita dall’AI sia tutelabile. La valutazione potrà quindi dipendere dalle caratteristiche concrete del singolo caso.

La prospettiva indicata da SIAE non è dunque quella di contrapporre tecnologia e creatività. L’obiettivo dichiarato è individuare un equilibrio tra innovazione e tutela dei diritti, attraverso regole sull’utilizzo delle opere, trasparenza, licenze e remunerazione dei titolari dei diritti.

Autrice: Noemi Canova

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