La tokenizzazione di un’opera d’arte fisica può essere realizzata solo dall’artista o da soggetti titolari dei diritti di sfruttamento economico.
Una recente vicenda relativa all’opera “Free Comb with Pagoda” di Jean-Michel Basquiat ha evidenziato che la tokenizzazione di un’opera d’arte fisica può essere realizzata solo dall’artista o da soggetti titolari non solo della proprietà dell’opera, ma anche dei relativi diritti di sfruttamento economico.
La vendita del disegno “Free Comb with Pagoda” di Jean-Michel Basquiat e del relativo NFT (Non Fungible Token), era stata recentemente comunicata dal proprietario dell’opera. Tale vendita sarebbe avvenuta attraverso la piattaforma online OpenSea, con base d’asta di un Ethereum, corrispondente a circa 2.500 dollari. Nel comunicato si precisava non solo che l’autenticità dell’opera fisica (e quindi del relativo token), erano stati certificati dall’Estate dell’artista, ma anche che chi avesse acquistato l’NFT avrebbe acquisito altresì il diritto di distruggere l’opera fisica.
La vendita è stata tuttavia annullata in quanto la fondazione dell’artista ha annunciato che il proprietario dell’opera fisica, che aveva creato anche l’NFT, in realtà non era titolare dei diritti di sfruttamento dell’opera e che, pertanto, non aveva alcun titolo per mettere l’opera all’asta. I diritti di sfruttamento delle opere d’arte, infatti, non vengono ceduti all’acquirente automaticamente all’atto di acquisto. Nel caso di specie, tali diritti erano infatti rimasti in capo all’Estate, che non aveva autorizzato la tokenizzazione del disegno.
Ciò vale anche nel diritto italiano, atteso che la Legge sul Diritto d’Autore – la L. 22 aprile 1941 n. 633 – stabilisce che i diritti patrimoniali, tra cui rientra la riproduzione dell’opera, ossia la moltiplicazione in copie, di tutta o parte dell’opera, appartengono esclusivamente all’autore e non si trasmettono con la cessione dell’opera, salvo patto contrario, risultante da atto scritto. L’art. 109 l.d.a. stabilisce infatti che “La cessione di uno o più esemplari dell’opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge“.
Ne discende che anche nel mondo degli NFT, gli unici soggetti autorizzati a tokenizzare una certa opera fisica sono i titolari dei relativi diritti di sfruttamento, ossia l’artista, il suo Estate, ovvero il proprietario dell’opera, ma solo a condizione che i diritti siano stati espressamente ceduti a quest’ultimo.
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