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La riforma del Processo Civile è sempre più vicina. Riportiamo alcune delle principali modifiche previste dal Disegno di Legge di riforma del processo civile, in attesa della sua approvazione.

In attesa della definitiva approvazione del testo finale del Disegno di Legge di riforma del processo civile (DDL 1662/2020), si riportano alcune delle modifiche più interessanti in tema di struttura e modalità di svolgimento del giudizio, in una prospettiva di riduzione delle tempistiche e rinnovamento tecnologico.

Il Disegno di Legge, approvato dal Senato il 21 settembre 2021, si estrinseca in sostanziali modifiche al Codice di Procedura Civile (e alle leggi speciali) finalizzate, come da delega concessa al Governo, a rendere più efficiente la macchina del processo civile ed a incentivare il ricorso agli strumenti alternativi al processo per la risoluzione delle controversie, quali la mediazione e la negoziazione assistita.

Questi emendamenti alla struttura attuale verranno introdotti, entro e non oltre il termine di un anno dall’entrata in vigore della legge, tramite uno o più decreti legislativi, i cui schemi sono adottati su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze e con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.

Dal punto di vista della produzione probatoria, la riforma prevede, tanto per l’atto di citazione quanto per la comparsa di costituzione e risposta, la necessaria indicazione dei mezzi di prova di cui le parti intendano avvalersi nel corso del giudizio, convergendo verso posizioni proprie delle procedure anglosassoni. Conseguentemente, in uno scenario peculiare per il nostro processo civile, alla prima udienza le parti avranno già articolato le proprie richieste e opposizioni e specificamente delineato gli elementi probatori.

In relazione al tema probatorio, è importante anticipare che, nel giudizio iniziato, riassunto, ovvero proseguito dopo il fallimento del ricorso alla negoziazione assistita, sarà possibile utilizzare i mezzi di prova che siano stati antecedentemente raccolti nel corso dell’istruzione stragiudiziale. È comunque contemplata, in linea generale, la possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione delle prove assunte in dette circostanze.

Ancora in merito alle fasi iniziali del giudizio, il Disegno di Legge prevede che l’attore, entro un congruo termine prima dell’udienza di comparizione, a pena di decadenza, possa proporre domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale ovvero delle eccezioni del convenuto, con l’ulteriore possibilità di essere autorizzato a chiamare il terzo se tale esigenza è derivata dalla natura e contenuto delle difese della controparte.

Proprio in occasione dell’udienza di comparizione, ai fini del tentativo di conciliazione, è anche prevista la necessaria comparizione personale delle parti e la possibilità per il giudice di trarre argomenti di prova dall’assenza, senza giustificato motivo, di una delle queste.

Inoltre, una ulteriore innovazione è rappresentata dall’investitura del giudice di merito della possibilità di esercitare direttamente il potere di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, se la questione è “esclusivamente di diritto, non ancora affrontata dalla Corte di cassazione e di particolare importanza”, “presenta gravi difficoltà interpretative” ed “è suscettibile di porsi in numerose controversie”.

In un prossimo articolo forniremo un aggiornamento in merito alle modifiche concernenti le modalità di svolgimento delle udienze e di effettuazione dei depositi.

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Autori : Giacomo Vacca e Federico Maria di Vizio 

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