Nel contesto della strategia europea relativa alla regolamentazione del digitale giocano un ruolo fondamentale due strumenti di recente introduzione, uno legislativo, ovvero il Digital Services Package, e uno autoregolamentare, ovvero il Codice di condotta sulla disinformazione.
Nel contesto della strategia dell’UE relativa alla regolamentazione del digitale giocano un ruolo fondamentale due strumenti di recente introduzione, uno legislativo, ovvero il Digital Services Package e uno autoregolamentare, ovvero il Codice di condotta sulla disinformazione.
Lo scorso 5 luglio 2022, il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva il Digital Services Package, vale a dire un pacchetto di norme composto dal Digital Services Act (DSA) e dal Digital Markets Act (DMA), volto a regolamentare i servizi digitali e stabilire gli standard per uno spazio online più sicuro ed aperto.
La necessità di aggiornare la disciplina del mercato digitale europeo, rimasta invariata sin dall’adozione della Direttiva eCommerce nel 2000, era evidente già da tempo, sia per ragioni legate ai cambiamenti radicali avvenuti negli ultimi vent’anni, in cui le tecnologie, i modelli di business e i servizi nel settore digitale sono progrediti ad un ritmo senza precedenti, sia perché la pandemia e la guerra in Ucraina hanno fatto emergere le falle di un sistema di regole in parte obsoleto, tra cui la difficile gestione delle fake news e, più in generale, la facilità con cui si diffonde la disinformazione.
La creazione di uno spazio digitale equo e competitivo è quindi uno sforzo collettivo che coinvolge tutte le istituzioni europee, ma che non può prescindere dalla cooperazione delle piattaforme. Sotto questo profilo, accanto ai due regolamenti DSA e DMA, assume rilevanza anche il Codice di condotta sulla disinformazione, anch’esso recentemente sottoscritto da moltissimi player di settore.
Il Digital Service Package e i suoi contenti principali
Con il Digital Service Package l’UE vuole dare risposta alla necessità, sempre più impellente, di regolamentare lo spazio digitale. L’obiettivo dei due atti legislativi che lo compongono è definire misure per proteggere gli utenti, sostenendo allo stesso tempo l’innovazione nell’economia digitale.
Se da un lato il DMA è volto a garantire condizioni di parità a tutte le imprese digitali, supportando la concorrenza e limitando lo strapotere delle piattaforme di grandi dimensioni, il DSA si concentra invece sulla creazione di un ambiente online più sicuro per i cittadini e sulla protezione dei diritti fondamentali nello spazio digitale.
In particolare, il DSA definisce nuove norme in materia di:
- contrasto dei contenuti illegali online, compresi beni, servizi e informazioni, nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali
- lotta ai rischi sociali online
- tracciabilità degli operatori commerciali nei mercati online
- misure di trasparenza per le piattaforme online
- vigilanza rafforzata
A tal fine verrà individuato un quadro chiaro in materia di trasparenza e responsabilità per i prestatori di servizi intermediari, come ad esempio social network e piattaforme per la condivisione di contenuti. Interessante è notare che le nuove norme si applicheranno a detti intermediari sia che essi siano stabiliti nell’UE, sia che siano stabiliti al di fuori di essa.
Naturalmente gli obblighi saranno graduati in base all’impatto e alla dimensione dell’intermediario, con la conseguenza che il set di norme più stringenti sarà quello applicabile alle cd. “piattaforme online di grandi dimensioni” e “motori di ricerca online di grandi dimensioni”, ossia quelli che raggiungono una media di 45 milioni o più di utenti attivi mensili nell’UE e che sono stati designati come tali dalla Commissione.
Tra gli obblighi specifici di tali soggetti figurano, ad esempio, la necessità di valutare i “rischi sistemici” derivanti dalla progettazione, dal funzionamento e dall’utilizzo dei servizi offerti, la necessità di condurre audit annuali indipendenti, nonché l’obbligo di dare accesso alle autorità a determinati dati ai fini del monitoraggio e della valutazione della conformità di tali servizi al regolamento DSA.
Quanto alle tempistiche, dopo l’adozione da parte del Consiglio, entrambi i regolamenti saranno firmati dai presidenti delle due istituzioni ed entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE. Per diventare direttamente applicabili, tuttavia, dovranno trascorrere ulteriori 6 mesi dall’entrata in vigore per il DMA, mentre il DSA sarà applicabile quindici mesi dopo la sua entrata in vigore o a partire dal 1° gennaio 2024 (se successivo). Tuttavia, per le piattaforme e i motori di ricerca di grandi dimensioni il Regolamento sarà applicabile a partire da quattro mesi dopo essere stati designati come tali dalla Commissione.
Il Codice di Condotta sulla disinformazione e cosa prevede
Nell’ambito della strategia europea relativa alla regolamentazione del digitale gioca un ruolo fondamentale anche un altro strumento di natura autoregolamentare: il Codice di condotta sulla disinformazione.
Come si è detto, infatti, sia l’emergenza sanitaria che la guerra tra Russia e Ucraina sono stati (e continuano ad essere) eventi accompagnati da un’ondata massiccia di informazioni false e fuorvianti, nonché di tentativi da parte di soggetti estranei di influenzare i dibattiti interni nell’UE sfruttando il terreno fertile costituito dalle ansie dei cittadini e il rapido susseguirsi delle notizie. È evidente, pertanto, che solo con la collaborazione attiva delle piattaforme sarà possibile incidere in maniera efficace e tempestiva sulla diffusione di tali notizie.
È in questo contesto che si colloca la recente sottoscrizione, il 16 giugno scorso, del nuovo Codice di Condotta sulla disinformazione, che ha sostituito la prima edizione del 2018. La prima iniziativa della Commissione era volta ad evitare, per quanto più possibile, l’influenza delle fake news sulle elezioni europee che si sarebbero tenute nella primavera 2019. Tuttavia, in questi 6 anni le fake news hanno avuto terreno molto fertile e il primo Codice si è dimostrato uno strumento utile, ma migliorabile sotto vari punti di vista.
Il nuovo Codice – che ha recepito alcune soluzioni proposte dalla Commissione – ha visto un’adesione massiccia e varia. Hanno infatti aderito quasi tutti i maggiori player del settore, tra cui Google, Meta, TikTok e Twitch, ma anche vari attori dell’ecosistema pubblicitario, società di ad-tech, fact-checkers, e organizzazioni terze con competenze specifiche sulla disinformazione.
Più nel dettaglio, il nuovo Codice di condotta contiene 44 impegni e 128 misure specifiche, che possono essere sintetizzate come segue:
- Applicare misure più incisive per demonetizzare la disinformazione: i firmatari si impegnano a ridurre gli incentivi economici (ad esempio, gli introiti pubblicitari) per i soggetti che diffondono fake news o comunque disinformazione
- Aumentare la trasparenza della pubblicità politica: il Codice impegna i firmatari a mettere in atto misure di trasparenza più incisive, che consentano agli utenti di riconoscere facilmente gli annunci a sfondo politico, impegnandosi a rivelare lo sponsor, la spesa pubblicitaria e il periodo di visualizzazione.
- Garantire una copertura completa dei comportamenti manipolativi attuali ed emergenti: il Codice rafforza le misure volte a ridurre i comportamenti manipolativi utilizzati per diffondere disinformazione (ad esempio, account falsi, amplificazione guidata da bot, uso di deep fake) e stabilisce una maggiore cooperazione tra i firmatari per far fronte a tali tecniche.
- Mettere al centro gli utenti: gli utenti saranno maggiormente protetti dalla disinformazione attraverso strumenti più efficaci per riconoscere, comprendere e segnalare le fake news, per accedere a fonti autorevoli e attraverso iniziative di sensibilizzazione mediatica.
- Fornire ai ricercatori un maggiore accesso ai dati: il Codice prevede che i ricercatori avranno un accesso automatico ai dati non personali, anonimizzati, aggregati o resi pubblici raccolti dalle piattaforme e lavorare per mettere in atto una struttura di governance che semplifichi l’accesso ai dati che richiedono un ulteriore controllo.
- Potenziare la comunità di fact-checking: il nuovo Codice estenderà la copertura del fact-checking in tutti gli Stati membri e in tutte le lingue dell’UE. Inoltre, il Codice mira a garantire contributi finanziari equi per il lavoro dei fact-checkers e un migliore accesso di questi ultimi alle informazioni che facilitano il loro lavoro quotidiano.
- Istituire un centro per la trasparenza e creare una Task-force permanente: il Centro per la trasparenza, accessibile a tutti i cittadini, consentirà di avere una facile panoramica sull’attuazione delle misure del Codice, fornendo aggiornamenti regolari dei dati rilevanti. La Task-force permanente avrà il compito di aggiornare il codice, adattandolo agli sviluppi cui andrà incontro la società. La Task force sarà composta da rappresentanti dei firmatari e da rappresentanti dei gruppi EDMO (European Digital Media Observatory) e ERGA (European Regulators Group for Audiovisual Media Services).
- Istituire un solido quadro di monitoraggio: Il Codice prevede un sistema di indicatori del livello di servizio volti a misurare l’attuazione del Codice in tutta l’UE e a livello di Stati membri. Entro l’inizio del 2023, i firmatari forniranno alla Commissione le prime relazioni di riferimento sull’attuazione del Codice. Successivamente, le piattaforme online di grandi dimensioni, come definite nel DSA, presenteranno relazioni semestrali, mentre gli altri firmatari presenteranno relazioni annuali.
I firmatari avranno sei mesi di tempo per attuare gli impegni e le misure che hanno sottoscritto e la task force istituita, che si riunirà almeno ogni sei mesi, avrà il compito di monitorare l’adempimento di tali impegni e di adattarli ad eventuali evoluzioni tecnologiche, sociali, legislative e di mercato.
Su di un simile argomento, può essere di interesse l’articolo “Nuovi obbligi e potenziali sanzioni dal Digital Markets Act per le big del tech“.