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Il 21 gennaio 2020 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) ha avviato un procedimento di inottemperanza nei confronti di Facebook per non aver attuato le prescrizioni del provvedimento del novembre 2018 con il quale l’AGCM aveva accertato l’omissione di adeguata informativa privacy agli utenti al momento della registrazione al social network, della raccolta e utilizzo a fini commerciali dei dati da essi forniti e delle finalità remunerative sottese, anzi enfatizzandone la gratuità inducendo gli utenti ad assumere una decisione di natura commerciale che, altrimenti, non avrebbero preso.

Per l’AGCM la decisione si fondava sulla valutazione che i dati degli utenti di Facebook, usati per profilazione ad uso commerciale e di marketing, costituiscono patrimonio informativo avente valore economico idoneo a configurare l’esistenza di un rapporto di consumo, anche in assenza di corrispettivo. Pertanto, oltre a sanzionare Facebook per € 5 milioni, l’AGCM aveva vietato l’ulteriore diffusione della pratica ingannevole e disposto che la società pubblicasse una dichiarazione rettificativa sulla homepage del sito internet italiano, sull’app e sulla homepage di ciascun utente italiano registrato.

Nella relazione trasmessa da Facebook la stessa rappresenta di aver implementato diverse misure, quali la sostituzione della frase “è gratis e lo sarà per sempre”, visibile nella pagina di registrazione a Facebook, con la frase “è veloce e semplice”, l’aggiornamento delle Condizioni d’Uso e del proprio “Centro assistenza” al fine di “fornire una spiegazione completa” su come Facebook fornisce il proprio servizio agli utenti senza corrispettivo.

Ciononostante, secondo l’AGCM l’ingannevolezza della condotta posta in essere da FB permane: il rinvio alle Condizioni d’Uso non rappresenta una informativa immediata e chiara e il mero inserimento della frase “è veloce e semplice” al posto del precedente claim non fornisce all’utente chiarimenti sul valore economico dei dati personali.

AGCM contesta quindi la reiterazione della pratica commerciale con i medesimi profili di scorrettezza già accertati: il procedimento di inottemperanza avviato potrà condurre all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 5 milioni.

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