Nella sentenza nella causa C-263/21 la Corte di Giustizia dell’Unione europea (“CGUE”) si è pronunciata sulla normativa spagnola che stabilisce la composizione e i poteri dell’organo responsabile per il riconoscimento delle esenzioni dal pagamento e dei rimborsi dell’equo compenso per “copia privata”.
La Corte Suprema Spagnola ha sottoposto al vaglio della CGUE due questioni pregiudiziali fondate sull’interpretazione dell’art. 5(2)(b) della Direttiva 2001/29/CE (“Direttiva Infosoc”), che prevede che gli Stati Membri abbiano la facoltà di prevedere eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione delle opere protette da diritto d’autore (art. 2 della Direttiva Infosoc) per le riproduzioni su qualsiasi supporto di tali opere per usi privati e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali. L’eccezione “per copia privata” può essere riconosciuta a condizione che i titolari dei diritti sull’opera riprodotta ricevano un equo compenso per tale utilizzo. Generalmente, gli Stati Membri che hanno introdotto una disciplina per il compenso per copia privata hanno posto tale onere a carico dei soggetti che fabbricano, distribuiscono o importano la strumentazione utilizzata per le riproduzioni per usi privati, dal momento che gli utilizzatori finali sono spesso difficilmente individuabili. Inoltre, molte normative nazionali, come nel caso della Spagna, prevedono meccanismi di richieste ad un organo nazionale per esenzioni e rimborsi per quei soggetti che non sono tenuti al versamento del compenso.
La CGUE è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la Direttiva Infosoc e con il principio della parità di trattamento della normativa spagnola che prevede che l’organo responsabile per il riconoscimento di esenzioni e rimborsi del compenso per copia privata sia costituito e amministrato dagli organismi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale o se questo comporti uno “squilibrio” o un’“asimmetria” nel bilanciamento degli interessi dei titolari dei diritti e dei soggetti che richiedano di essere esentati o rimborsati di quanto versato. La Corte Suprema Spagnola ha anche richiesto una pronuncia della CGUE sulla legittimità della facoltà riconosciuta a tale organo di poter esigere informazioni contabili da soggetti che abbiano richiesto esenzioni dall’obbligo di pagamento del compenso per copia privata.
Quanto alla prima questione pregiudiziale, la CGUE ha rilevato che il diritto ai rimborsi per quanto versato a titolo di compenso per copia privata che viene riconosciuto a favore di persone diverse da quelle fisiche che acquistano apparecchi per la riproduzione per fini manifestamente estranei a quello della realizzazione di copie private deve essere effettivo e non deve rendere eccessivamente difficile la restituzione di quanto pagato. La portata, l’efficacia, la disponibilità, la pubblicità e la semplicità dell’esercizio del diritto ai rimborsi devono controbilanciare eventuali squilibri determinati dal sistema del compenso per copia privata. Tali principi devono essere applicati anche al riconoscimento dei certificati di esenzioni, qualora previsto dalla normativa al fine di garantire che solo coloro che effettivamente devono corrispondere il compenso di cui all’art. 5(2)(b) della Direttiva Infosoc sostengano tale onere.
Nel caso di specie, la normativa spagnola (ossia gli articoli 10 e 11 del regio decreto spagnolo n. 1398/2018) prevede l’obbligo per la persona giuridica responsabile dell’esame delle domande di concedere entro specifici termini i certificati di esenzioni o di accertare l’esistenza del diritto ai rimborsi qualora vengano fornite le informazioni di identificazione richieste e vengano sottoscritte le necessarie dichiarazioni. La stessa normativa prevede che possa essere presentato davanti ad un’entità indipendente, ossia il Ministero della Cultura e dello Sport, ricorso contro le decisioni dell’organo responsabile della riscossione del compenso per copia privata qualora le domande di esenzioni o rimborsi siano rigettate con adeguata motivazione. Secondo la CGUE tali disposizioni sono compatibili con la Direttiva Infosoc, oltre che con il principio di parità di trattamento, e ne rispettano i requisiti, circostanza che, in ogni caso, dovrà essere verificata dal giudice del rinvio.
In merito alla seconda questione pregiudiziale, la CGUE ha rilevato che nell’ambito di un sistema in cui gli importi da riscuotere ai fini del compenso per copia privata e le relative esenzioni sono determinati dalle dichiarazioni unilaterali degli operatori, l’organo incaricato della gestione di tali compensi deve essere autorizzato a controllare quanto viene dichiarato, dal momento che tale facoltà è condizione necessaria per garantire una riscossione effettiva del compenso. Inoltre, se nell’ambito delle verifiche sui requisiti per le esenzioni risulta che l’ente richiedente non le soddisfa, l’organo responsabile per la riscossione deve avere le possibilità di calcolare e riscuotere il compenso dovuto. La riscossione effettiva del compenso per copia privata non può essere soddisfatta se la persona giuridica, che deve pagare o che non è più esentata, può negare l’accesso alle proprie informazioni contabili, evocando il segreto delle scritture contabili previsto a livello nazionale.
Secondo la CGUE la normativa spagnola (nella fattispecie l’art. 12 del regio decreto spagnolo n. 1398/2018) è sufficientemente tutelante, dal momento che prevede che gli organismi di gestione e l’organo responsabile del sistema del compenso per copia privata devono rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza, il cui trattamento è comunque soggetto alle norme per la tutela della concorrenza e della protezione dei dati.
In conclusione, la CGUE ha sancito che le disposizioni della Direttiva Infosoc, in particolare l’art. 5(2)(b), non impediscono che la normativa nazionale preveda che la gestione delle esenzioni e dei rimborsi del compenso per copia privata sia affidata ad una persona giuridica costituita e controllata dagli organismi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale. Tale normativa deve in ogni caso stabilire che i certificati di esenzioni e i rimborsi siano concessi in tempi utili e con l’applicazione di criteri oggettivi e che, quindi, sia impedito il rigetto per motivi discrezionali. Deve, inoltre, essere prevista la possibilità di ricorso avverso la decisione di rigetto davanti ad un organo indipendente.
Inoltre, secondo la CGUE la normativa nazionale sul compenso per copia privata può prevedere che l’organismo responsabile della gestione delle esenzioni dal pagamento e dei rimborsi possa richiedere di avere accesso alle informazioni necessarie per esercitare le proprie competenze di controllo, senza che l’ente a cui tali informazioni appartengono possa opporre il segreto della contabilità commerciale previsto a livello nazionale, sempre che tale organo sia vincolato dall’obbligo di rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite.
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