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La Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, la Legge n. 118/2022, la c.d. Legge Concorrenza, recentemente entrata in vigore, ha introdotto novità normative anche in materia di comunicazioni elettroniche.

Una delle principali novità riguarda le disposizioni che disciplinano i casi in cui il gestore e l’operatore della rete possono rifiutare l’accesso all’infrastruttura fisica, in deroga al generale obbligo di accesso a fronte di richieste da parte di altri operatori per l’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Al fine di contenere i possibili rifiuti all’accesso non giustificati e strumentali, la Legge Concorrenza introduce specifici obblighi motivazionali e di allegazione di specifica documentazione in capo agli operatori di rete e ai gestori delle infrastrutture fisiche. In particolare, ove l’accesso alle stesse sia opposto in ragione dell’oggettiva inidoneità dell’infrastruttura fisica o dell’indisponibilità di spazio a ospitare elementi di rete, è adesso previsto che, nel comunicare il rifiuto, gli operatori di rete e i gestori delle infrastrutture debbano elencare gli “specifici motivi” di inidoneità o di carenza di spazio, fornendo altresì “planimetrie e ogni documentazione tecnica” atta a dimostrare l’oggettiva inidoneità o indisponibilità di spazio.

Dalla documentazione che l’operatore è tenuto a fornire in caso di rifiuto all’accesso resta tuttavia esclusa la “documentazione che possa costituire uno scambio di informazioni sensibili ai fini della concorrenza o che possa mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche”.

Sono state inoltre introdotte previsioni volte a favorire il coordinamento tra gestori di infrastrutture fisiche ed operatori di rete che intendano eseguire, direttamente o indirettamente, opere di infrastrutturazione. In particolare, è stato previsto che i gestori di infrastrutture fisiche e gli operatori di rete sono chiamati ad adottare “ogni iniziativa utile ai fini del coordinamento con altri operatori di rete in relazione al processo di richiesta dei permessi e ai fini della non duplicazione inefficiente di opere del genio civile e della condivisione dei costi di realizzazione”.

Per quanto riguarda il settore della telefonia, la Legge Concorrenza prevede adesso il chiaro divieto in capo agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di “attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell’utente, servizi in abbonamento” forniti dagli stessi operatori o da terzi. La precedente formulazione della norma contemplava il divieto (in capo agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche) di “prevedere la possibilità per il consumatore o l’utente di ricevere” servizi in abbonamento in assenza del relativo previo consenso espresso e documentato.

Il divieto di attivazione in parola riguarda: (i) i servizi di comunicazioni elettroniche forniti dagli operatori; (ii) i servizi cd. “premium” in abbonamento, forniti dagli operatori o da soggetti terzi per il tramite dell’operatore di accesso. In virtù della Legge Concorrenza, il divieto include adesso espressamente anche “quei servizi che prevedono l’erogazione di contenuti digitali forniti sia mediante SMS e MMS, sia tramite connessione dati, nonché servizi di messaggistica istantanea, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente dagli operatori di accesso”.

Le modifiche introdotte dalla Legge Concorrenza perseguono l’obiettivo di rendere più efficace il divieto in capo agli operatori di comunicazioni elettroniche di attivare servizi a pagamento in assenza del previo consenso espresso del consumatore o dell’utente, che deve essere documentato, sia che si tratti di servizi forniti dall’operatore sia che si tratti di servizi offerti da terzi.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Le novità del DDL Concorrenza in tema di Comunicazioni Elettroniche”.

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