In queste ore si legge su varie testate online, più o meno autorevoli, che il TAR della Lombardia avrebbe “bocciato” l’ordinanza della medesima regione dello scorso 11 aprile 2020, per aver esteso l’e-commerce anche ai beni che non rientrano tra quelli essenziali o strategici di cui all’Allegato 1 del DPCM del 10 aprile scorso.
In realtà, il provvedimento del TAR Lombardia del 23 aprile 2020 dispone la sospensione provvisoria dell’ordinanza in questione soltanto nella parte in cui essa consente la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’elenco dei beni essenziali o strategici. La decisione non è sorprendente e appare coerente con il dettato del DPCM del 10 aprile 2020, che non consente alle attività commerciali al dettaglio sospese di operare ugualmente avvalendosi della consegna a domicilio, con l’eccezione dei servizi di ristorazione. L’ordinanza della Regione Lombardia avrebbe quindi ampliato le attività consentite dalla normativa emergenziale nazionale, anziché restringerle secondo la facoltà attribuita alle regioni dal D.L. 19/2020.
Il provvedimento del TAR in questione non tocca, invece, le attività di e-commerce, che da DPCM del 10 aprile 2020 possono continuare ad essere svolte per “tutti i prodotti”, inclusi quindi anche quelli non essenziali o strategici. L’udienza in camera di consiglio per la trattazione collegiale del procedimento si terrà il 13 maggio 2020.