In una decisione pubblicata lo scorso 27 aprile 2020, l’Ufficio brevetti e marchi statunitense (USPTO) ha stabilito che i sistemi di intelligenza artificiale (AI) non possono essere designati come inventori di brevetti.
La domanda era stata depositata dall’Artificial Inventor Project – un team internazionale di consulenti brevettuali – che ha presentato la medesima domanda di brevetto presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti, nel Regno Unito, in Germania, Israele, Cina, Corea e Taiwan. L’invenzione riguarda “dispositivi e metodi per attirare l’attenzione”, inventati da un’AI chiamata DABUS.
Sul punto, l’USPTO ha concluso che, ai sensi della normativa brevettuale statunitense, un inventore può essere solo una persona fisica. Tale decisione si pone sulla scia di quelle adottate dall’Ufficio della Proprietà Intellettuale del Regno Unito e dall’Ufficio Europeo dei Brevetti. Nel novembre 2019, infatti, l’EPO aveva respinto due domande di brevetto europeo che designavano come inventore DABUS, ritenendo che, ai sensi dell’art 81 della Convenzione sul brevetto europeo, e della regola n. 19 del regolamento di esecuzione della stessa convenzione, un inventore debba essere necessariamente un essere umano.
L’USPTO ha argomentato la propria conclusione sulla base del fatto che la normativa statunitense in materia brevettuale fa ripetutamente riferimento agli inventori, usando termini come “chiunque” e pronomi come “se stesso” e “se stessa”, presupponendo, quindi, che l’attività inventiva debba riferirsi alla persona fisica. Tale conclusione sarebbe poi corroborata dal fatto che il Manual of Patent Examining Procedure fa costante riferimento alla cosiddetta “mente dell’inventore”, concetto che di per sé implica che un’invenzione debba essere concepita da un essere umano.