E’ stato riconosciuto il diritto d’autore dell’immagine digitale raffigurante un fiore utilizzata come scenografia di Sanremo senza autorizzazione.
Con la rubrica “Musica Legalissima” le professioniste e i professionisti del Dipartimento Intellectual Property and Technology di DLA Piper vi accompagnano durante il Festival di Sanremo 2023, esplorando le tendenze e i fenomeni più recenti del mondo della musica.
In questo articolo, analizziamo una recente pronuncia della Corte di Cassazione sul riconoscimento della tutela del diritto d’autore su un’opera digitale raffigurante un fiore, realizzata tramite l’uso di software, che è stata utilizzata in una passata edizione del Festival di Sanremo.
Nell’ormai lontano 2007, Simone Cristicchi vinse il Festival di Sanremo con il brano “Ti regalerò una rosa”, ma non tutti i fiori sono uguali e nove anni più tardi, su quello stesso palco, l’utilizzo da parte della RAI di una scenografia floreale avrebbe segnato l’inizio di una lunga vicenda giudiziaria.
Nel 2016 la RAI, infatti, ha scelto come fulcro della scenografia di Sanremo un’opera digitale raffigurante un fiore, denominata “The scent of the night” e reperita sul web. Tale opera grafica, tuttavia, è stata utilizzata senza l’autorizzazione dell’autrice: l’immagine è di titolarità di un’architetta nota con lo pseudonimo di Lindelokse che la aveva realizzata qualche tempo prima attraverso l’impiego di un software. Per tale motivo, due anni più tardi, l’architetta ha citato in giudizio la RAI davanti al Tribunale di Genova, lamentando la violazione dei propri diritti d’autore sull’opera.
Il Tribunale ha accertato ai sensi del diritto d’autore la paternità dell’immagine digitale in capo all’autrice e la violazione del diritto d’autore da parte della RAI, condannando quest’ultima al risarcimento del danno, liquidato equitativamente in Euro 40.000. Secondo il Tribunale, la titolarità dell’opera digitale poteva essere ricondotta all’architetta sulla base delle stampe dei siti internet da questa prodotte e di una rapida ricerca online, nonché di un libro che conteneva l’immagine e ne attribuiva la paternità alla stessa. Le determinazioni del giudice di primo grado sono state confermate anche in appello.
Recentemente è intervenuta la pronuncia della Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso proposto dalla RAI e confermato quanto statuito dai giudici di merito circa la titolarità dell’opera digitale. La Corte si è soffermata sul concetto giuridico di creatività, ritenendo che questo non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta. La creatività tutelata dalla normativa italiana è data dalla personale e individuale espressione di un contenuto oggettivo appartenente alle categorie elencate all’art. 1 della legge sul diritto d’autore (L. n. 633/1941). Pertanto, un’opera dell’ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esterno.
Infatti, secondo quanto statuito dalla Corte, la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici e non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività. La stessa idea può essere alla base di diverse opere, che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori impiega e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.
Come osservato dai giudici di merito, l’immagine digitale utilizzata nella scenografia del Festival di Sanremo non rappresentava semplicemente una riproduzione di un fiore, ma era una vera e propria rielaborazione, meritevole di tutela ai sensi del diritto d’autore, poiché idea originale e creativa proveniente dalla sua autrice. La stessa RAI ha attribuito questo valore all’opera e al fiore rappresentato, valorizzandola come simbolo della manifestazione e facendola apparire sul palco del Festival privo delle tradizionali decorazioni floreali. L’immagine ha poi raggiunto un buon grado di notorietà online, raccogliendo visualizzazioni e commenti.
Infine, nella pronuncia della Corte di Cassazione emerge in ultima battuta un tema molto interessante e attuale, ossia la possibilità di utilizzare un software per generare contenuti tutelabili dal diritto d’autore. Tale circostanza, a detta della RAI, sarebbe stata sufficiente per escludere la creatività dell’opera digitale rivendicata. L’immagine sarebbe infatti stata creata tramite un programma che ne avrebbe elaborato forma, dettagli e colori tramite algoritmi matematici, riproducendone e ripetendone le forme su diverse scale di grandezza (c.d. “frattale”). Il processo dell’autrice si sarebbe, quindi, limitato alla scelta di un algoritmo e all’approvazione del risultato generato dal software.
Pur ritenendo inammissibile tale motivo di contestazione poiché non era mai stato mai sollevato nelle precedenti fasi del giudizio, la Corte di Cassazione ha precisato che l’uso di un software non esclude l’elaborazione di un’opera dell’ingegno tutelabile dal diritto d’autore, il cui tasso di creatività andrebbe solo scrutinato con maggior rigore. In ogni caso, se tale eccezione fosse stata rilevata davanti ai giudici di merito, si sarebbe reso necessario un accertamento di fatto più stringente per verificare se e in qual misura l’utilizzo dello strumento ha assorbito l’elaborazione creativa dell’artista che l’ha utilizzata.
Nonostante la Corte non sia riuscita a pronunciarsi estensivamente sulla questione, il tema della digital art, ossia delle opere realizzate impiegando tecnologie digitali, è particolarmente rilevante, soprattutto alla luce della proliferazione dell’utilizzo di nuove tecniche e sistemi nei processi creativi. Infatti, la categoria della digital art ricomprende non solo le opere create con i tradizionali software di design, ma anche le innovative tecniche di produzione di contenuti affermatesi in tempi recentissimi, come ad esempio lo sfruttamento di procedimenti automatizzati e dell’intelligenza artificiale. Pertanto, è auspicabile che le corti italiane abbiano altre possibilità analizzare la tematica per fare chiarezza sulla tutela delle opere digitali e per assicurare certezza ad autori e artisti, che potranno quindi vedersi riconosciuti i propri diritti in caso di sfruttamento non autorizzato.
Su di un simile argomento, può essere di interesse l’articolo “È possibile registrare come marchio il ritratto di una persona?”
Autrici: Camila Francesca Crisci e Chiara D’Onofrio.