Con la sentenza T-123/23, il Tribunale dell’Unione Europea ha confermato il carattere descrittivo del marchio collettivo denominativo “EMMENTALER” per “formaggi a denominazione d’origine protetta “emmentaler””, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento Marchi dell’Unione Europea (RMUE).
In data 4 ottobre 2017, Emmentaler Switzerland ha ottenuto la registrazione internazionale del marchio collettivo denominativo “EMMENTALER” presso l’Ufficio marchi internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), che designava inter alia l’Ufficio Marchi per la Proprietà Intellettuale dell’Unione Europea (EUIPO). Tuttavia, il processo di registrazione ha successivamente incontrato ostacoli quando l’EUIPO ha respinto la domanda in conformità all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento 2017/1001, che vieta la registrazione dei marchi descrittivi.
La ricorrente ha quindi impugnato la decisione, sostenendo due principali motivi di violazione. In primo luogo, ha affermato che l’EUIPO ha erroneamente interpretato l’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, che consente la registrazione di marchi collettivi dell’Unione Europea che indicano la provenienza geografica dei prodotti. In secondo luogo, la ricorrente ha contestato l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, sostenendo che il segno “EMMENTALER” non indica una caratteristica dei prodotti, ma piuttosto la loro provenienza geografica.
Per valutare la validità del secondo motivo del ricorso, è essenziale comprendere il concetto di designazione geografica. Secondo l’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, i segni che indicano la provenienza geografica dei prodotti possono essere registrati come marchi collettivi dell’Unione Europea, nonostante l’impedimento assoluto previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c). Tuttavia, la portata di questa disposizione deve essere interpretata in modo restrittivo, limitando la registrazione ai segni che effettivamente indicano la provenienza geografica e non altre caratteristiche dei prodotti.
Di conseguenza, il Tribunale ha diligentemente esaminato le prove presentate e gli indizi rilevanti per valutare se il segno “EMMENTALER” fosse descrittivo per il pubblico di riferimento e, di conseguenza, non registrabile come marchio dell’Unione Europea. Uno degli elementi chiave presi in considerazione è stata la normativa tedesca sui formaggi, che identifica il termine “emmentaler” come indicazione di un tipo di formaggio venduto sul mercato tedesco. Interpretazione avvalorata anche dal fatto che il termine “emmentaler” è definito come un tipo di formaggio anche nel dizionario Duden e nella normativa del Codex Alimentarius. Inoltre, un’ampia quantità di formaggio prodotto in Germania viene commercializzata nel paese utilizzando esclusivamente la denominazione “Emmentaler”. Ciò indica chiaramente che il pubblico di riferimento percepisce tale denominazione come caratterizzante tali prodotti e, di conseguenza, come descrittiva.
Il Tribunale, inoltre, ha tenuto conto del fatto che l’Unione Europea si è opposta all’inclusione di “emmentaler” nell’elenco delle DOP nell’ambito dell’Accordo tra la Svizzera e l’UE. Questo elemento ha ulteriormente supportato la conclusione del Tribunale sul carattere descrittivo del segno “EMMENTALER” nel contesto specifico dei prodotti alimentari.
Alla luce di queste prove e indizi, il Tribunale ha concluso che il pubblico di riferimento tedesco avrebbe compreso immediatamente il segno “EMMENTALER” come riferito a un tipo di formaggio. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che il segno avesse un carattere descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001.
Infine, il Tribunale ha sottolineato che poiché “EMMENTALER” è descrittivo di un tipo di formaggio e non viene percepito come un’origine geografica, non può beneficiare di protezione come marchio collettivo. Pertanto, il ricorso è stato respinto nella sua interezza, confermando la decisione dell’EUIPO di negare la registrazione del marchio “EMMENTALER” come marchio collettivo dell’Unione Europea.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Marchi di certificazione: percezione del consumatore nell’esame degli impedimenti assoluti”.